Data: 2015-04-22 09:41:20

Toscana e tecnologia - CATASTO DELLE RETI - L.R. 48/2015

Toscana e tecnologia - CATASTO DELLE RETI - L.R. 48/2015

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[color=red][b]Legge regionale 13 aprile 2015, n. 48
Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.[/b][/color]
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 22 aprile 2015

PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Vista la comunicazione COM (2010)245 definitivo/2 della Commissione, del 26 agosto 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un’agenda digitale europea”;

Vista la comunicazione COM(2012)784 definitivo della Commissione, del 18 dicembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Agenda digitale per l’Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea”;

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Aree urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici);

Visto il Sito esternodecreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 febbraio 2014, n. 9 , in particolare l’articolo 6;

Visto il Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 , in particolare gli articoli 6, 6-bis e 6-ter;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);


Considerato quanto segue:

1. La normativa europea e la normativa nazionale hanno dettato disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture di rete presenti nel territorio, in particolare nel sottosuolo, e a permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti di comunicazione a banda larga e ultra-larga, in modo da facilitare e incentivare l’installazione delle stesse, attraverso una corretta pianificazione e un efficace coordinamento, promuovendo e accrescendo l’uso delle infrastrutture esistenti e consentendo un dispiegamento più efficiente delle nuove infrastrutture, abbattendo i costi di installazione e riducendo l’impatto ambientale;

2. In conformità con la normativa europea e nazionale in materia, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell’informazione, quali in particolare la l.r. 1/2004 e la l.r. 54/2009 , con la presente legge, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo e accrescere l’efficienza d’uso delle infrastrutture esistenti, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga;

3. Gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti dall’Agenda digitale europea, dall’Agenda digitale italiana e dal programma relativo alle politiche di sviluppo della società dell’informazione a livello regionale necessitano, per essere perseguiti, di una mappatura completa e dettagliata delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, che permetta di acquisire non solo informazioni spaziali, ma anche dati inerenti gli aspetti tecnici, la tipologia e la qualità dei servizi offerti per permettere di programmare gli interventi di scavo e garantire il riordino dei servizi stessi, facilitandone l’ispezione e la manutenzione, minimizzando costi e tempi di realizzazione;

4. Per realizzare un quadro conoscitivo completo e dettagliato delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, la Regione Toscana, con la presente legge, istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale;

5. Al fine di istituire e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, sono previsti obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati detentori delle relative informazioni; i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo rilevanti per lo svolgimento delle rispettive attività;

6. In considerazione della necessità di acquisire le informazioni relative alle infrastrutture di rete per avere un quadro conoscitivo strategico, completo e dettagliato, necessario a raggiungere gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti a livello europeo e nazionale e a combattere il divario digitale, il rispetto delle disposizioni della presente legge viene collegato all’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal programma di cui all’articolo 7 della stessa l.r. 1/2004 e sono disposte sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti;

Approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità attraverso le quali la Regione Toscana assicura la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete presenti nel territorio, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e accrescere l’efficienza d’uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e la distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) infrastruttura di rete: un manufatto per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete, quali a titolo esemplificativo:
1) reti di acquedotti;
2) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
3) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
4) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
5) reti di teleriscaldamento;
6) condutture di distribuzione del gas.
b) banda larga: la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi e di consentire l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività e comunque in grado di supportare velocità superiori a 2 Mbit/s;
c) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelli forniti tramite le reti a banda larga e comunque in grado di supportare velocità superiori a 30 Mbit/s;
d) gestore: il soggetto che si occupa dell’erogazione dei servizi o che opera per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell’infrastruttura di rete: la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali;
e) titolare: il proprietario dell’infrastruttura di rete.
Art. 3
- Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete
1. Nell’ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza, la Regione istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.
2. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, gestito dalla struttura competente della Giunta regionale, è costituito dall’insieme di tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture di rete presenti nel sottosuolo.
3. Sono in ogni caso parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:
a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture con annesse caratteristiche;
b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
c) il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con la relativa tempistica.
4. Il sistema informativo di cui al comma 1, è aggiornato e coordinato con il catasto regionale degli impianti di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).
5. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete è parte integrante del sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.
Art. 4
- Obblighi informativi
1. Ai fini dell’istituzione e dell’aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all’articolo 3, le rendono disponibili nel suddetto sistema informativo, senza oneri aggiuntivi e secondo le modalità definite nell’atto di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari e i gestori di infrastrutture di rete presentano alla Regione, nel formato in loro possesso e senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità definite nell’atto di cui all’articolo 6, comma 1, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti al costante aggiornamento delle informazioni conferite, di cui sono detentori, secondo le modalità definite nell’atto di cui all’articolo 6, comma 1, in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi impianti.
4. A condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi di cui al comma 1 e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la relativa normativa, la Regione rende disponibili le informazioni, contenute nel sistema informativo di cui all’articolo 3, ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all’articolo 3, limitatamente alle infrastrutture di rete che insistono sul loro territorio, secondo le modalità definite nell’atto di cui all’articolo 6, comma 1.
Art. 5
- Accesso ai finanziamenti e sanzioni
1. Per i soggetti pubblici e per i soggetti privati di cui all’articolo 4, l’attuazione delle disposizioni della presente legge costituisce criterio preferenziale per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e, in particolare, dal programma di cui all’articolo 7 della stessa l.r. 1/2004 .
2. In caso di inosservanza, incompletezza o inesattezza nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, la Regione stabilisce un termine per adempiere, non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la Regione applica una sanzione da 5,00 euro a 15,00 euro per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo.
Art. 6
- Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità, criteri e procedure per l’istituzione, l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete e definisce le specifiche tecniche relative alle informazioni, il contenuto dei dati e le modalità di metadatazione.
2. Al fine di favorire l’acquisizione di informazioni relative alle infrastrutture di rete, la Regione promuove l’introduzione di clausole specifiche nell’ambito dei contratti con i titolari e i gestori di infrastrutture di rete e con gli altri soggetti coinvolti.
3. Nelle more dell’istituzione del sistema informativo di cui all’articolo 3 e dell’approvazione dell’atto di cui al comma 1, la Regione promuove intese e può attivare percorsi di sperimentazione con i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all’articolo 3.
4. Entro un anno dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 4 conferiscono i dati e le informazioni in loro possesso per l’implementazione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.


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