ANTICORRUZIONE - regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
[color=red][b]PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015 [/b][/color]
Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di
regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione. (15A02920)
(GU n.92 del 21-4-2015)
IL CONSIGLIO
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che
ha previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, operi quale
Autorita' nazionale anticorruzione e ha attribuito alla predetta
Commissione funzioni e compiti in materia di prevenzione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata
Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (di seguito Codice), ai sensi del quale l'Autorita', per
migliorare la qualita' dei propri atti, utilizza metodi di
consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente
notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far
pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;
Visto l'art. 8, comma 5, del Codice, ai sensi del quale le delibere
dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale o la
soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita';
Visto il Regolamento recante la disciplina dell'analisi di impatto
della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278
del 27 novembre 2013;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 143/2014 recante «Revisione
dell'organizzazione e individuazione dei centri di responsabilita' in
base alla missione istituzionale dell'ANAC ridefinita con l'entrata
in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, nelle more della presentazione e
approvazione del piano di riordino», nonche' l'Atto di organizzazione
delle aree e degli uffici dell'ANAC adottato in attuazione della
predetta Delibera;
Visto l'art. 15 del Regolamento 4 luglio 2012 recante
l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche, che disciplina le procedure di consultazione per
l'adozione di deliberazioni a contenuto generale;
Visto il Regolamento recante la disciplina della partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 243 del 18 ottobre 2011;
Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti
dell'Autorita' approvato in data 16 febbraio 2010;
Ritenuto di dover provvedere all'adozione di un nuovo regolamento
recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di
regolazione dell'Autorita', in sostituzione dei precedenti
regolamenti adottati dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Emana
il seguente Regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L'Autorita', al fine di migliorare la qualita' dei propri atti
regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione
preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel
consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e
le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante
audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.
Art. 2
Avvio del procedimento
1. La deliberazione di avvio del procedimento per l'adozione
dell'atto regolatorio e' adottata dal Consiglio, anche su proposta
dell'Ufficio competente, il quale indica la modalita' di
consultazione preventiva ritenuta idonea.
2. Nella deliberazione di avvio del procedimento e' indicato se il
procedimento e' soggetto ad AIR.
3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base
di un documento approvato dal Consiglio, contenente:
a) le norme attributive del potere;
b) i presupposti, l'oggetto e le finalita' dell'atto di
regolazione da adottare;
c) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti
interessati a presentare osservazioni e proposte;
d) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni
e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di
urgenza;
e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.
4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di
regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorita'
(www.anticorruzione.it).
5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa e'
incompatibile con esigenze di opportunita', urgenza o segretezza.
Art. 3
Audizioni in Consiglio
1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare
i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o
privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con
riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.
2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorita'
provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a
distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro
che desiderano assistervi.
3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di
consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento
dell'audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e
proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare.
All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri
soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne
sussistano le condizioni.
4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresi'
presentare contributi ed osservazioni, in conformita' con quanto
previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia
entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La
presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con
modalita' telematiche.
5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da
parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del
Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi
disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito
dell'Autorita'.
6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti
allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del
Consiglio.
Art. 4
Consultazioni on-line
1. Su espressa indicazione del Consiglio puo' essere altresi',
avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di
tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni
formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente
predisposto e disponibile on-line.
2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le
proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura
dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che
intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono
farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle
suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le
parti riservate, che non saranno pubblicate.
Art. 5
Tavoli Tecnici
1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici
particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta
dell'Ufficio competente, puo' deliberare la costituzione di tavoli
tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone la
costituzione, la composizione e la durata.
2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti
a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo
esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli
operatori economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono
finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei
soggetti interessati su una determinata questione.
3. Con deliberazione del Consiglio e' individuato il soggetto
incaricato del coordinamento delle attivita' del tavolo tecnico di
consultazione.
Art. 6
Adozione dell'atto di regolazione
1. L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito
tutti gli elementi necessari.
2. L'atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per
l'analisi di impatto della regolazione, e' corredato dalla relazione
AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di
intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per
la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di
consultazione o emerse nella fase di consultazione.
3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una
risposta alle osservazioni pertinenti pervenute, in particolare
quelle che presentano elementi di difformita' con l'atto adottato.
4. L'atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel
sito istituzionale dell'Autorita' e, ove previsto e opportuno, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 8 aprile 2015.
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 aprile
2015.
Il Segretario: Esposito
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