Data: 2015-04-22 06:00:56

ANTICORRUZIONE - regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione

ANTICORRUZIONE - regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
[color=red][b]PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015 [/b][/color]
Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti  di
regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione. (15A02920)
(GU n.92 del 21-4-2015)



                            IL CONSIGLIO

  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.  190,  che
ha previsto che la Commissione per la valutazione, la  trasparenza  e
l'integrita' delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  13
del decreto  legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  operi  quale
Autorita' nazionale anticorruzione  e  ha  attribuito  alla  predetta
Commissione funzioni  e  compiti  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
  Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (di  seguito  denominata
Autorita') ha  assunto  i  compiti  e  le  funzioni  della  soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
e forniture;
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163  (di  seguito  Codice),  ai  sensi  del  quale  l'Autorita',  per
migliorare  la  qualita'  dei  propri  atti,  utilizza  metodi  di
consultazione  preventiva,  consistenti  nel  dare  anticipatamente
notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far
pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;
  Visto l'art. 8, comma 5, del Codice, ai sensi del quale le delibere
dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale  o  la
soluzione di questioni di massima,  sono  pubblicate  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet
dell'Autorita';
  Visto il Regolamento recante la disciplina dell'analisi di  impatto
della regolamentazione (AIR)  e  della  verifica  dell'impatto  della
regolamentazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278
del 27 novembre 2013;
  Vista la delibera dell'Autorita'  n.  143/2014  recante  «Revisione
dell'organizzazione e individuazione dei centri di responsabilita' in
base alla missione istituzionale dell'ANAC ridefinita  con  l'entrata
in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito  nella
legge 11 agosto 2014,  n.  114,  nelle  more  della  presentazione  e
approvazione del piano di riordino», nonche' l'Atto di organizzazione
delle aree e degli uffici  dell'ANAC  adottato  in  attuazione  della
predetta Delibera;
  Visto  l'art.  15  del  Regolamento  4  luglio  2012  recante
l'organizzazione  e  il  funzionamento  della  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche,  che  disciplina  le  procedure  di  consultazione  per
l'adozione di deliberazioni a contenuto generale;
  Visto il Regolamento recante la disciplina della partecipazione  ai
procedimenti di  regolazione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 243 del 18 ottobre 2011;
  Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web  degli  atti
dell'Autorita' approvato in data 16 febbraio 2010;
  Ritenuto di dover provvedere all'adozione di un  nuovo  regolamento
recante  la  disciplina  della  partecipazione  ai  procedimenti  di
regolazione  dell'Autorita',  in  sostituzione  dei    precedenti
regolamenti  adottati  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche  e
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture;

                                Emana


                      il seguente Regolamento:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. L'Autorita', al fine di migliorare la qualita' dei  propri  atti
regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione
preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto  e  nel
consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti  e
le  proprie  proposte,  considerazioni  e  osservazioni,  mediante
audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.
                              Art. 2


                      Avvio del procedimento

  1. La  deliberazione  di  avvio  del  procedimento  per  l'adozione
dell'atto regolatorio e' adottata dal Consiglio,  anche  su  proposta
dell'Ufficio  competente,  il  quale  indica  la  modalita'  di
consultazione preventiva ritenuta idonea.
  2. Nella deliberazione di avvio del procedimento e' indicato se  il
procedimento e' soggetto ad AIR.
  3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono  sulla  base
di un documento approvato dal Consiglio, contenente:
    a) le norme attributive del potere;
    b)  i  presupposti,  l'oggetto  e  le  finalita'  dell'atto  di
regolazione da adottare;
    c) le questioni sulle  quali  l'Autorita'  sollecita  i  soggetti
interessati a presentare osservazioni e proposte;
    d) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni
e proposte, di norma non inferiore a  30  giorni,  salvo  i  casi  di
urgenza;
    e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.
  4. La diffusione del documento  per  la  consultazione  avviene  di
regola  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.anticorruzione.it).
  5. Non si procede alla  consultazione  preventiva  quando  essa  e'
incompatibile con esigenze di opportunita', urgenza o segretezza.
                              Art. 3


                      Audizioni in Consiglio

  1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a  partecipare
i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o
privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con
riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.
  2. Le audizioni  sono  di  norma  pubbliche.  La  stessa  Autorita'
provvede, anche  mediante  l'impiego  di  mezzi  di  comunicazione  a
distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro
che desiderano assistervi.
  3.  Il  Consiglio,  in  sede  di  approvazione  del  documento  di
consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento
dell'audizione e individua, anche  sulla  base  delle  indicazioni  e
proposte  dell'Ufficio  competente,  i  soggetti  da  convocare.
All'audizione possono  richiedere  di  essere  invitati  anche  altri
soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne
sussistano le condizioni.
  4.  I  soggetti  che  partecipano  all'audizione  possono  altresi'
presentare contributi ed  osservazioni,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia
entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione.  La
presentazione di osservazioni e  proposte  avviene,  di  regola,  con
modalita' telematiche.
  5. Qualora non vi sia una espressa  richiesta  di  riservatezza  da
parte dei  soggetti  interessati  ovvero  salvo  diverso  avviso  del
Consiglio, i  documenti  ed  i  contributi  pervenuti  verranno  resi
disponibili tramite  pubblicazione  nell'apposita  sezione  del  sito
dell'Autorita'.
  6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni  occorrenti
allo svolgimento dell'audizione  sono  curate  dalla  Segreteria  del
Consiglio.
                              Art. 4


                        Consultazioni on-line

  1. Su espressa indicazione  del  Consiglio  puo'  essere  altresi',
avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da  parte  di
tutti i soggetti a  qualunque  titolo  interessati,  di  osservazioni
formulate attraverso  la  compilazione  di  un  modulo  appositamente
predisposto e disponibile on-line.
  2. Scaduto il termine per la consultazione, le  osservazioni  e  le
proposte  pervenute  sono  pubblicate  sul  sito  internet  a  cura
dell'Ufficio  competente.  I  partecipanti  alla  consultazione  che
intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono
farne motivata richiesta, contestualmente  alla  presentazione  delle
suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici  le
parti riservate, che non saranno pubblicate.
                              Art. 5


                          Tavoli Tecnici

  1.  Qualora  si  presenti  l'esigenza  di  supporti  tecnici
particolarmente  specialistici,  il  Consiglio,  anche  su  proposta
dell'Ufficio competente, puo' deliberare la  costituzione  di  tavoli
tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone  la
costituzione, la composizione e la durata.
  2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei  soggetti
a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali  a  titolo
esemplificativo le categorie  professionali,  le  associazioni  degli
operatori economici, ovvero delle pubbliche  amministrazioni  e  sono
finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e  pareri  dei
soggetti interessati su una determinata questione.
  3. Con deliberazione  del  Consiglio  e'  individuato  il  soggetto
incaricato del coordinamento delle attivita' del  tavolo  tecnico  di
consultazione.
                              Art. 6


                  Adozione dell'atto di regolazione

  1. L'Autorita' adotta l'atto di  regolazione  dopo  aver  acquisito
tutti gli elementi necessari.
  2.  L'atto  di  regolazione,  come  previsto  nel  Regolamento  per
l'analisi di impatto della regolazione, e' corredato dalla  relazione
AIR  nella  quale  vengono  descritte  le  ragioni  della  scelta  di
intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le  motivazioni  per
la  scelta  di  determinate  soluzioni,  indicate  nel  documento  di
consultazione o emerse nella fase di consultazione.
  3. La relazione fornisce  in  forma  sintetica  e  complessiva  una
risposta  alle  osservazioni  pertinenti  pervenute,  in  particolare
quelle che presentano elementi di difformita' con l'atto adottato.
  4. L'atto di regolazione e la relazione  AIR  sono  pubblicati  nel
sito istituzionale dell'Autorita' e, ove previsto e opportuno,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
                              Art. 7


                        Disposizioni finali

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.

    Roma, 8 aprile 2015.

                                              Il Presidente: Cantone

  Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  13  aprile
2015.

Il Segretario: Esposito

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