Locali interni ad area che urbanisticamente è destinata a impianti di distribuzione carburanti. Nell'area è già attivo un distributore e ci sono locali (interni a tale area) che una società diversa dal proprietario/gestore del distributore vorrebbe utilizzare per avviare due attività: una prevalente di gastronomia (produzione di alimenti) e l'altra secondaria di bar. Le due attività verrebdero svolte nello stesso locale e non ci sarebbero particolari divisioni. Per cui il cliente entrando può ordinare una vaschetta di lasagne dalla gastronomia e mangiarle sul posto (somministrazione non assistita) e un bicchiere di vino dal bar (somministrazione assistita). Da un punto di vista di titoli abilitativi presenterebbero: una notifica sanitaria, indicando come attività prevalente la produzione di alimenti e come secondaria il bar in modo da ottenere l'iscrizione all'Albo degli Artigiani, una SCIA esercizio di vicinato e una SCIA Bar.
1) Ha senso tale ripartizione delle attività? Io avrei suggerito di aprire direttamente come pubblico esercizio della somminsitrazione ma così non avrebbero l'iscrizione all'Albo degli Artigiani.
2) E' possibile fare attività prevalente artigianale di produzione alimenti in un locale in cui possono essere svolte solo le attività integrative di cui all'art. 56 del Codice del Commercio?
Grazie
Sabina
Ad uso di tutti:
[b]LR 28/05 - Art. 56 - Attività e servizi integrativi [/b]
[i]1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.
2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo;
b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell’autorizzazione per l’attività di installazione ed esercizio di impianti.
[...]
[/i]
[b]Art. 28, comma 8 del DL 98/2011[/b]
[i]8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
Comma 10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività [...][/i]
Dalla lettura del DL 98/2011 (la legge regionale è un specificazione di un obbligo statale in materia della tutela della concorrenza) si evince che E’ SEMPRE CONSENTITO ..., quindi, interpretando ragionevolmente, sono derogate le disposizioni sulle destinazioni d’uso o altre disposizioni di pianificazione restando applicabili quelle relative all’attività specifica (faccio noleggio senza conducente: obbligo della SCIA ex DPR 481/01; vendo alimenti: obbligo della notifica sanitaria, ecc). Sul punto puoi anche usare, qualora l’interpretazione comunale fosse più restrittiva, l’art. 99, comma 4 della LR 65/2014.
In sintesi, ai sensi anche di tutto il pacchetto normativo di cui al d.lgs. n. 59/2010, DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012, non vedo motivi di diniego sull’esercizio di un’attività artigianale finalizzata alla vendita diretta di prodotti alimentari.
Riguardo all’altro aspetto, sicuramente è più credibile se l’attività prevalente è quella commerciale data l’attività di somministrazione alimenti e bevande ma sul punto non posso essere presuntivo, starà al commercialista verificare la fattibilità.