Data: 2015-04-21 14:03:33

regolarità contributiva spuntista

Rinfrescando la memoria un po' a tutti, alla luce della nota del Dirigente regionale sono ripresi i controlli sulla regolarità contributiva. Lo spuntista che si presenta ad un mercato o alla fiera non deve presentare nessun durc o certificato di regolarità contributiva, ma deve solo autocertificare i dati inps e/o inail per consentire al comune la verifica d'ufficio. Mi riferiscono che in alcuni comuni gli organi di controllo pare che chiedano il durc valido,  violando di fatto la legge e venendo meno ai propri doveri d'ufficio.  In caso di non regolarità contributiva di uno spuntista, titolare di un'autorizzazione itinerante di un altro comune a quale sanzione andrà incontro? La sospensione e la revoca non possiamo farla perchè di competenza del comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, a quale sanzione pecuniaria vanno incontro? Dai post precedenti mi sembra di capire che è meglio non applicarla, ci rimane solo di non farli montare.  Mi confermate o integrate quanto esposto. Grazie!!

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Data: 2015-04-21 16:34:01

Re:regolarità contributiva spuntista

Anche se molto sinteticamente hai ripercorso vari ragionamenti fatti sul forum.
La Regione indica che la sanzione ex art. 104, comma 3 della LR 28/05 deve assere applicata in caso di verifica negativa della regolarità contributiva nei confronti dello spuntista.
Io mi ero già espresso sul forum dicendo:

[i]Leggendo la nota regionale sembra di capire che la disposizione di cui all’art. 104, comma 3 andrebbe interpretata (parlo a prescindere dal discorso sulla sospensione dell’applicabilità) nel senso che l’accertata irregolarità contributiva in caso di partecipazioni a fiere, spunte ecc. – cioè quando la legge non prevede una conseguenza diretta nella sospensione dell’attività per 180 gg – comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte del comune. Riporto la disposizione citata: Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500 (il capo V bis è quello sul DURC).

Da parte mia ho sempre visto la sanzione di cui all’art. 104 come praticamente inapplicabile.
Per come è scritta non mi sembra una sanzione che possa essere applicata all’ipotesi di irregolarità contributiva in quanto tale, casomai la sanzione della LR 28/2005 si dovrebbe riferire al mancato rispetto di obblighi imposti da quella stessa legge.
Le sanzioni amministrative pecuniarie in  materia di previdenza sociale non sono di competenza della Regione.
Ricordiamo che la previdenza sociale è materia di competenza esclusivamente statale (vedi art. 117 Cost.) e le Regioni agiscono sul commercio sulle aree pubbliche, nel merito del DURC, limitatamente ai sensi dell’art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/1998:
Le  regioni,  nell'esercizio  della  potestà  normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (...) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità  contributiva  (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...

Se andiamo a vedere il capo V bis, riporta degli obblighi specifici come, ad esempio: Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dato però, restando sull’esempio riportato, che la normativa statale ha specificato che il DURC non può essere presentato ad organi della PA né questi possano richiederlo al privato, di fatto l’operatore non può soddisfare l’obbligo imposto dalla legge regionale e quindi non può essere sanzionato. Ricordo che la LR 28/05 riporta attualmente un testo che nel corso del tempo e divenuto inapplicabile (limitatamente alle disposizioni per le quali vige un obbligo di presentazione del DURC alla PA).[/i]

Rammneto che la parte di LR sul DURC è stata concepita quando si poveta richiedere l'esibizione del DURC. Oggi è poco ragionevole procedere al controllo per le partecipazioni alle fiere o per le spunte dato che non è possibile ancora fare il controllo in tempo reale. Resta inteso che tale soggetto sarà comunque controllato una volta all'anno dall'mministrazione competente (al pari dei concessionari - da qui si potrebbero rilevare anche profili di poca imparzialità)

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