Buongiorno a tutti,
avrei necessità di alcune delucidazioni in merito alla vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio.
In particolar modo vorrei sapere se tale vendita è tuttora soggetta al rilascio di apposita autorizzazione o se, a seguito delle intervenute modifiche, sia fattibile presentare una segnalazione certificata di avvio di tale attività.
Verificando sui siti Suap di diversi comuni della Lombardia purtroppo ho trovato chi fa presentare apposita richiesta di rilascio autorizzazione e chi invece ha predisposto appositi moduli di segnalazione inizio attività.
Grazie.
Poichè si tratta di attività il cui avvio non è soggetto a valutazione discrezionale della PA a mio avviso si applica la scia.
Preciso che è una posizione minoritaria.
Purtroppo la risposta mi sembra monca e quindi chiedo ulteriori delucidazioni.
Grazie.
R.D. 18/06/1931, n. 773
Art. 37
E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con [u]licenza[/u] del questore.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 163
comma 2. Ai sensi dell' articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della [u]licenza[/u] di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all' articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all' articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
L. 07/08/1990, n. 241
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. [u]Ogni atto di autorizzazione, licenza[/u], concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale [u]il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato[/u], [u]con la sola esclusione dei casi[/u] in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e [u]degli atti rilasciati dalle amministrazioni[/u] preposte alla difesa nazionale, [u]alla pubblica sicurezza[/u], all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
A mio avviso, richiamato anche il citato art. 163, siamo di fronte a una funziona di polizia amministrativa e non di pubblica sicurezza, quindi si applica la SCIA.
Non tutti la vedono così: se cerchi in internet vedrai che la maggior parte dei SUAP prevede la domanda di autorizzazione. Vedi ad esempio il Comune di Milano [url=https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27]https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27[/url]
Di contro il Comune di Torino applica la SCIA, ma come ti scrivevo è una posizione minoritaria. [url=http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/licenze/1153_scia_vendita_ambulante_strumenti_punta_taglio.pdf]http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/licenze/1153_scia_vendita_ambulante_strumenti_punta_taglio.pdf[/url]
Vedi anche:
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1153.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1153.0[/url]
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3450.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3450.0[/url]
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6051.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6051.0[/url]
A mio avviso il fatto che sia stato devoluta alla competenza comunale e quindi in funzione di polizia amministrativa locale non far venir meno l'assoggettamento alla disciplina tulps e quindi ai requisiti generali dell'art.11 tulps che al suo comma 2 prevede una valutazione in parte discrezionale della p.a. e questo porterebbe ad escludere l'assoggettamento alla scia in luogo della formale licenza.
riferimento id:26239Mi chiedo comunque allora perchè per i pubblici esercizi non rilasciamo più autorizzazione ma si procede con la SCIA? Anche i pubblici esercizi sono assoggettati al Tulps ma a seguito della modifica dell'art. 19 della L. 241/90, fatto salvo alcuni casi specifici, è possibile presentare una scia.
riferimento id:26239Per i pubblici esercizi di somm.ne vale il Dlgs 59/2010 e s.m.i. cui dovevano da tempo adeguarsi anche le varie leggi regionali ove emanate (che disapplicavano nei loro ambiti territ. il Dlgs 114/98).
Ciò detto, per tali locali è stata prevista la SCIA ma a mio avviso occorre tener conto che tali atti assolvono anche la funzione di "autorizzazione di polizia" (intesa "polizia amministrativa") in base all'art.152 reg. tulps con riferimento all'art.86 c.1 TULPS.
Da questo consegue che il Comune/SUAP, nel ricevere la SCIA per la somm.ne non dovrebbe limitarsi a verificare solo quanto autocertificato in tema di requisiti morali (art.71 del Dlgs 59/2010) e professionali ma anche quelli soggettivi di p.s. ex art.11 TULPS (che non sono coincidenti con quelli del predetto dlgs).
Questo il mio pensiero