Requisiti di partecipazione al bando pubblico per il rilascio di titolarità NCC. - in fase di redazione del bando per il rilascio di titolarità NCC si è posto il dubbio se era da ritenersi utile e necessario e comunque supportato dalla norma il fatto di inserire, oltre tutti i requisiti richiesti e fissati nel regolamento comunale, anche i seguenti: 1) non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale titolarità; 2) avere idoneità fisica al lavoro da svolgere, che a seguito di assegnazione della titolarità del servizio , dovrà essere attestata mediante certificazione medica con data non antecedente a tre mesi; 3) possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e 92 del TULPS. il tutto in considerazione che i suddetti requisiti, che si vorrebbero inserire, sono necessari al fine della iscrizione nell'apposito albo regionale istituito presso la Camera di Commercio alla Sez. B (Delib G.R. 12/30 del 20/03/2012)iscrizione indispensabile per essere ammessi al bando e pertanto il dubbio è se inserirli o meno possa creare dei problemi favorendo possibili ricorsi.
riferimento id:26231Il primo requisito può essere correlato con l’art. 7, comma 1, lett. d) della legge n. 21/92 ma le altre due non trovano un riferimento legale. A parere mio un regolamento comunale non può prevedere dei requisiti morali che la legge non prevede. Prova a fare la stessa cosa con i commercianti (riscrivendo l’art. 71 del d.lsg. n. 59/2010) e poi vedi quello che succede.
Lascia che i requisiti siano dichiarati per l’iscrizione all’albo. Lo stesso vale per l’idoneità fisica: è funzionale al rilascio e mantenimento ella patente, CAP, ecc.
In sinstesi, non penso che nessuno impugnarà il bando per questo ma è meglio se ti attieni in modo preciso alla legge
Ncc: rischia l'abuso d'ufficio il sindaco che rilascia troppe autorizzazioni
Cassazione sentenza 20153/2015
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