Data: 2015-04-21 05:21:57

TINTOLAVANDERIA - norme sanzionatorie già in vigore - Parere 13 aprile 2015

Parere 13 aprile 2015 (prot. n. 51328) - Attività di tintolavanderia. Problematiche interpretative in materia sanzionatoria

Il parere del 13 aprile 2015 alla Regione Piemonte fornisce chiarimenti su problematiche interpretative in materia sanzionatoria.
[b]La legge 22 febbraio 2006, n. 84, all’articolo 5 reca le norme che regolamentano dettagliatamente l’irrogazione delle sanzioni amministrative, rinviando, nel secondo comma ad un DM di questo Ministero, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che stabilisca i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse. Il DM non è stato mai emanato, ma la norma sanzionatoria è attiva e cogente.[/b]

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032575-parere-13-aprile-2015-prot-n-51328-sanzioni-attivita-regolamentate-tinto-lavanderia

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
PROT. N. 51328 DEL 13 APRILE 2015
REGIONE PIEMONTE
Direzione per la competitività del sistema regionale
Promozione, sviluppo e disciplina dell’artigianato
Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
artigianato@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: Attività di tintolavanderia. Problematiche interpretative in materia sanzionatoria.
Con distinti messaggi di posta elettronica del 30 e 31 marzo uu.ss., sono stati richiesti alla
scrivente Direzione chiarimenti in ordine alla disciplina degli aspetti sanzionatori previsti dalla
normativa concernente l’attività professionale di tintolavanderia.
Come noto, la disciplina dell’attività di tintolavanderia è stata introdotta in Italia con la legge 22
febbraio 2006, n. 84, nonché per gli aspetti di competenza con le normative regionali attuative.
L’articolo 5 della legge reca le norme che regolamentano l’irrogazione delle sanzioni
amministrative: il primo comma, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione
nell’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, stabilisce che «nei confronti di chiunque svolge le
attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e
dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non
inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni». La lettera a) del successivo secondo comma dispone che questo Ministero, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, stabilisca i parametri di riferimento per la determinazione da
parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni
commesse.
Tale ultima previsione normativa non è stata ad oggi attuata. Ciò nondimeno, si ritiene che
l’articolo 5 rechi disposizioni immediatamente precettive.
Il già citato primo comma per un verso reca l’espressa indicazione tanto delle condotte illecite
soggette alla sanzione amministrativa («chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in
assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti»), quanto dei limiti edittali
della sanzione («per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro»), mentre per altro verso
stabilisce che l’irrogazione delle sanzioni debba avvenire «da parte delle autorità competenti (…) secondo le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».
2
Ai sensi del disposto dell’articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la
competenza all’accertamento della violazione cui consegue l’irrogazione della prevista sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuita alle amministrazioni addette al
controllo sull’osservanza delle disposizioni alla cui violazione è ricondotta la sanzione stessa. Il
successivo quarto comma integra la previsione normativa stabilendo con norma di chiusura che
«all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di denaro possono procedere anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria».
Nella fattispecie in esame l’espletamento delle funzioni amministrative spetta certamente ai
Comuni, stabilendo esplicitamente in tal senso tanto il disposto del primo comma dell’articolo 3 della
legge 84/2006, quanto il quarto comma dell’articolo 13-bis della legge della Regione Piemonte 30
dicembre 2009, n. 38, come introdotto dall’articolo 34, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2013,
n. 8. E’ appena il caso di rilevare che entrambe le statuizioni normative risultano pienamente in linea
con l’articolo 118 della Carta costituzionale.
Quanto ai criteri per l’effettiva determinazione dell’entità della sanzione da irrogarsi a fronte
delle singole condotte illecite, si ritiene che la mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge 84/2006 non costituisca un impedimento rispetto alla
immediata vigenza del regime sanzionatorio previsto dalla norma nazionale.
Se certamente i limiti minimi e massimi della sanzione individuati dal legislatore configurano
uno spazio edittale ampio entro il quale collocare la misura della sanzione pecuniaria da irrogare – e
certamente sotto questo profilo si evidenzia l’opportunità di una sua più stretta specificazione,
nell’ambito della cornice costituita dalla norma nazionale, da parte della legislazione regionale –, pur
tuttavia neppure la carenza della norma locale di attuazione impedisce la immediata applicabilità della
disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 84/2006. L’amministrazione competente dovrà, nelle
more dell’emanazione della disciplina regionale, ricorrere ai criteri per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11 della legge 689/1981, ai sensi del quale «nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta
dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle
sue condizioni economiche».
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Gianfrancesco Vecchio

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