Data: 2015-04-21 05:01:37

ANAC - orientamenti 7-8-9 su anticorruzione e appalti (aprile 2015)

ANAC - orientamenti 7-8-9 su anticorruzione e appalti (aprile 2015)

[b]Orientamento n. 7 del 25 febbraio 2015[/b]
[color=red]Parole chiave: Anticipazione del prezzo del contratto di appalto di lavori – art. 26 -ter, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 – deroga temporanea del divieto di anticipazione - norma imperativa - eterointegrazione – sostituzione di diritto di clausole difformi – norma eccezionale – divieto di applicazione analogica [/color]
Materia: contratti pubblici
L’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 recante l’obbligo per la stazioni appaltanti di corrispondere, nei casi previsti dalla norma, l’anticipazione del prezzo nella misura prestabilita del 10% è norma imperativa che, in forza del principio dell’eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi. In quanto deroga temporanea del generalizzato divieto di anticipazione, l’art. 26-ter del d.l. n. 69/2013 è norma eccezionale e non può essere oggetto di applicazione analogica.


[b]Orientamento n. 8 del 12 marzo 2015[/b]
[color=red]Parole Chiave: Anticorruzione – art. 7, comma 3, del d.lgs. 39/2013 – incarico dirigenziale svolto in comando presso altra amministrazione – assunzione della carica politica nell’amministrazione di appartenenza – cessazione – successivo conferimento di un incarico dirigenziale nella stessa amministrazione. [/color]
Materia: anticorruzione
Non sussiste inconferibilità ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 39/2013, nel caso di un dirigente di un’amministrazione regionale che all’atto di assunzione della carica nella giunta regionale, nei due anni precedenti, era già dipendente dell’amministrazione regionale con incarico dirigenziale, ancorché collocato in posizione di comando in altra amministrazione pubblica. Sussistono in tal caso i presupposti per l’applicazione del regime di deroga di cui all’art. 7, comma 3, dello stesso decreto legislativo.


[b]Orientamento n. 9 del 25 marzo 2015[/b]
[color=red]Parole chiave: Anticorruzione-– Responsabile della prevenzione della corruzione diverso dal Segretario – posizione di comando – temporaneità dell’incarico – adeguata motivazione scelta soggetto esterno - riconoscimento al soggetto incaricato dell’indipendenza e dell’autonomia proprie della funzione – art. 1, comma 7 legge n. 190/2012 - deroga - sussistenza [/color]
Materia: anticorruzione
L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione conferito ad un soggetto in posizione di comando e per un periodo di tempo limitato, in una città metropolitana, provincia, comune, ovvero in una forma associata dei medesimi enti può essere affidato, ad un soggetto diverso dal Segretario comunale, nei limiti in cui il provvedimento di attribuzione dell’incarico sia adeguatamente motivato sia sotto il profilo della scelta di individuare un soggetto esterno sia sotto il profilo del riconoscimento al soggetto incaricato della necessaria autonomia e indipendenza, rappresentando tale ipotesi una deroga ai disposti dell’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012 e al principio di stabilità che connota tale funzione.

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