Data: 2015-04-20 21:30:13

Art.34

Abbiamo una concessione balneare in sicilia, stiamo riscontrando delle complicazioni per questa stagione al rilascio della licenza di pubblico spettacolo in quanto il nuovo responsabile .amministrativo  della questura da quest'anno sostiene che l'attività complementare all'intyerno di uno stabilimento balneare in particolare l'intrattenimento serale e danzante non può più svolgersi  e comunque deve concludersi entro le ore 19:00 cioè alla conclusione della giornata balneare.
Tutto ciò in base all'articolo 34 quarter Impresa turistico balneari  all'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011 n.217

Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate ecco a cosa si appigliano ....

Quindi se vale questa interpretazione dopo le 19:00 non si può esercitare neanche la ristorazione e somministrazione......

Rimango in attesa di un vs. Chiarimento

Cordiali saluti


riferimento id:26214

Data: 2015-04-21 10:20:33

Re:Art.34

Riporto il riferimento normativo ad uso di tutti

[i]Art. 11 della legge n. 217/2011

[omissis]

Comma 6 ... al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

6-bis.  In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all' articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter.  La disciplina di cui all' articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater.  In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all' articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983.[/i]


La diposizione “Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate”, deve essere interpretata in modo ragionevole, partendo dal presupposto che lo stabilimento balneare è un pubblico esercizio che non esaurisce la sua essenza con la sospensione giornaliera dell’attività specifica della balneazione. Lo stabilimento balneare è un corpus unico  dove sono incluse le attività accessorie (non può essere impedito all’esercente lo svolgimento delle attività accessorie), rammenta che stiamo parlando di [i]disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee[/i] e la finalità è quella di [i]promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza[/i]. Sarebbe quindi non ragionevole e illogico stabilire a livello comunale che ogni attività accessoria debba cessare alle ore 19. In quato modo non si perseguirebbero gli obiettivi di rilancio del settore.

La norma dispone, poi, che gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.
Quindi, è vero che le attività accessorie sono funzionalmente collegate, ma è vero anche  l’orario di esercizio dello stabilimento balneare deve essere proporzionale alle esigenze del libero esercizio di impresa, che comprende anche le attività accessorie.

Se la regione Sicilia non ha previsto indirizzi puoi comunque procedere dato che la normativa statale è comunque cogente e dettata per adempiere ad obblighi comunitari.

Guarda l’esempio del comune di Ravenna ( puoi trovarne molti altri)
http://www.balneariravenna.com/wp-content/uploads/2015/03/ORDINANZA-PUBBLICO-SPETTACOLO-STABILIMENTI-2015.pdf

riferimento id:26214
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it