Buongiorno,
la nuova legge regionale Lombardia sulla polizia locale (del 01/04/2015) all'articolo 6 comma 4 precisa che "[i]il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo[/i]".
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015040100006&view=showdoc&iddoc=lr002015040100006&selnode=lr002015040100006
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La legge precedente, la legge Lombardia n. 4 / 2003 (ora abrogata) invece, all'articolo 10 stabiliva:
[i]Articolo 10.Configurazione del corpo di polizia locale.
1. Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possonocostituire strutture intermedie di settori amministrativi piu ampi, ne ́essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.2. Il comando del corpo o del servizio e` affidato a persona cheassume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia[/i]
La nuova legge regionale del 1 aprile 2015 non parla più di SERVIZIO ma solamente di CORPO...
Pertanto da ora nei piccoli comuni con meno di 7 addetti in cui quindi non è stato istituito il corpo, può essere responsabile del servizio di polizia locale anche un dipendente di altro settore?
Come si armonizza ciò con l'articolo 11 c 2?
Grazie
A mio avviso il legislatore regionale ha voluto sottolineare la differente gestione del servizio di polizia locale in presenza o meno del corpo.
All'Art. 2 comma 1 lettera b) la legge precisa che per 'servizio di polizia locale' si deve intendere [i]il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa[/i].
All'Art. 7 comma 2 precisa poi che [i]Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un[b] corpo di polizia [/b]locale la cui [b]figura apicale è un comandante[/b]; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il [b]servizio di polizia locale[/b] ove la [b]figura apicale è un responsabile di servizio[/b].[/i]
Infine all'Art. 6 comma 4 dice che [i]Il servizio di polizia locale, [u]ove sia istituito in [b]corpo[/b] di polizia locale[/u], [u]non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi[/u] più ampi [u]né[/u] essere posto [u]alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo[/u][/i].
L'Art. 11 comma 2 prevede invece che [i]Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.[/i]
Il responsabile di servizio nei comuni ove non è istituito il corpo assume pertanto lo status di appartenente alla polizia locale (proprio in quanto responsabile del servizio di PL), e deve essere individuato tra quei soggetti responsabili di servizi che per incarichi in essere non si trovi in posizioni di conflitto tra i due ruoli.