Data: 2015-04-17 17:31:00

ancora su cessazione, subingresso e reintestazione

Salve, siamo a chiedere se è sanzionabile la mancata comunicazione di cessazione di attività per una  attività commerciale nel caso in cui per decadenza della locazione, anticipata o meno, il proprietario ne rientri in possesso solo per semplice reintestazione e ne faccia a tal proposito apposita scia di subingresso. Sappiamo che Simone Chiarelli è dell'opinione che la sola reintestazione senza gestione dell'attività non necessiterebbe di alcuna comunicazione, tuttavia tale pratica è abbastanza diffusa e tutto sommato anche gradita, se non consigliata, dagli uffici preposti. In particolare è necessario conoscere il vostro parere in merito al fatto se la risoluzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda, anticipata o meno, costituisce quell'"atto tra vivi" per cui la comunicazione di subingresso per sola reintestazione esonera il cedente dalla comunicazione della cessazione. Si rammenta che nella modulistica utilizzata si dichiara che il subingresso avviene nella sola "proprietà" dell'attività (e non nella gestione), ma si indica chiaramente l'azienda alla quale si subentra.

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Data: 2015-04-18 08:27:53

Re:ancora su cessazione, subingresso e reintestazione

La questione che poni presenta dei margini interpretativi tali da giustificare una presa di posizione da parte dell’Amministrazione comunale.

[i]LR. n. 28/05, art. 79 - Cessazione dell'attività
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione [b]definitiva[/b].[/i]

Teniamo a mente che la SCIA di avvio attività e la comunicazione di cessazione si riferiscono sempre ad ogni singola unità locale (qua non sitiamo parlando di azienda nel suo complesso).

Quindi, così come indicato dalla Regione, l’obbligo della comunicazione di cessazione sussiste solo di fronte ad una cessazione [b]definitiva[/b].

Già questa affermazione non è molto logica perché una cessazione è sempre definitiva altrimenti sarebbe una sospensione. Per trovare un significato logico ad un’affermazione non logica occorre agganciarsi a chiavi di lettura implicite. Per giungere a un significato pratico, la prassi applicativa si è spostata dall’elemento soggettivo+ubicativo a quello solo ubicativo.

Da un punto di vista soggettivo+ubicativo è chiaro che ogni cessazione è sempre definitiva: tizio (indentificato da un CF e una P.IVA) smette di esercitare un’attività in una determinata unità locale e quindi si determina una cessazione. Invertendo: si determina una cessazione solo quando tizio (indentificato da un CF e una P.IVA) smette di esercitare un’attività in una determinata unità locale (o l'unità locale chiude per sempre o da un certo momento gli scontrini lì sono fatti da un'altra p.iva non potendo sapere se tizio ritornerà mai in futuro a emettere scontrini in quella sede).

Prima della modifica legale come sopra riportata, e della conseguente prassi applicativa, c’era solo un’interpretazione possibile ed era quella che ho appena declinato.

Adesso, per dare dignità giuridica a quell’aggettivo (definitiva), bisogna necessariamente spostare l’oggetto applicativo della disposizione legale dalle sorti economiche di “tizio” a quelle della sola ”unità locale”.
Sulla scia di questo modo di intendere la faccenda, molte amministrazioni  (in modo forse troppo sintetico) stanno affermando che a fronte di una comunicazione di subingresso non deve essere mai fatta la comunicazione di cessazione (fra le righe si può leggere: se quell’unità locale resta aperta anche grazie ad altro soggetto che si è avvicendato al primo, allora non importa che qualcuno faccia comunicazione di cessazione).

Chiarito questo aspetto interpretativo, quando si deve considerare la cessazione come definitiva? Qui si aprono le varie ipotesi ed ogni amministrazione deve annoverare  nel caso SI’ e nel caso NO (meglio se lo facesse un soggetto sovra comunale)

1- tizio esercita in via Roma 1. Al 31/12 chiude tutto e va in pensione e i locali di via Roma 1 diventano un deposito per la sua attrezzatura per caccia e pesca: tizio SICURAMENTE deve fare la comunicazione di cessazione.

2- tizio esercita in via Roma 1. Al 31/12 chiude tutto e va in pensione, chiudendo la sua posizione iva ma vende l’attività a caio: tizio FORSE deve fare la comunicazione di cessazione.

2.1- tizio esercita in via Roma 1. Al 31/12 chiude tutto, pone la sua azienda in CCIAA come inattiva (aveva solo quella unità locale) e affitta l’attività a caio: tizio FORSE deve fare la comunicazione di cessazione.

2.2- tizio esercita in via Roma 1. Al 31/12 affitta l’attività a caio. Tizio ha molte altre unità locali: tizio FORSE deve fare la comunicazione di cessazione.

3- caio, affittuario di tizio, al 31/12 non rinnova il contratto di affitto d’azienda, lascia liberi i locai in via Roma 1 e va in pensione chiudendo la sua posizione iva:  caio FORSE deve fare la comunicazione di cessazione.

3.1- caio, affittuario di tizio, al 31/12 non rinnova il contratto di affitto d’azienda, lascia liberi i locai in via Roma 1. Caio ha molte altre unità locali in cui esercita l’attività:  caio FORSE deve fare la comunicazione di cessazione.

Quindi, se è determinante solo la sorte dell’unità locale nelle ipotesi 2, 2.1 e 2.2 non deve essere fatta la comunicazione di cessazione.
Riguardo alle ipotesi 3 e 3.1, però, Caio si può preoccupare di sapere se tizio riaffitterà a riavvierà l’attività in quella unità locale al fine di capire se ha l’obbligo o meno di fare comunicazione di cessazione?

Risparmio ulteriori sub-ipotesi fra tizio e caio. A parere mio, parrebbe ragionevole sanzionare per il mancato obbligo comunicativo solo l’ipotesi 1. In tutti gli altri casi, in mancanza di precise disposizioni comunali e data la generale confusione sul tema che si è determinata, manca la necessaria e condivisa certezza normativa che deve stare alla base dell’applicazione della sanzione.

Rammentiamo sempre che ai sensi della legge 180/2011 è principio fondamentale del nostro ordinamento [i]il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi  e  di qualità riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa.[/i]

Sulla questione della necessità della comunicazione di re-intestazione, posso affermare che, sicuramente, non è dovuta quando il proprietario d’azienda passa da un affitto d’azienda ad un altro (cessa un affittuario e si avvicenda con un altro). Nel caso in cui, a seguito di una cessazione di un affittuario, il proprietario d’azienda re-avvii l’attività può essere ragionevole farla fare (ho dei dubbi). Questo almeno secondo le vecchie logiche dato che attualmente il proprietario, non avendo fatto la comunicazione di cessazione quando ha affittato, non ha determinato l’obbligo di dover poi comunicare qualcosa che vari la sua posizione abilitativa.

Anche in questo caso è meglio se l'amministrazione comunale prende una posizione. A parere mio può decidere che la comunicazione de reintestazione non esiste anche perché la legge non la prevede: o subingresso o niente.

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Data: 2015-09-21 10:34:52

Re:ancora su cessazione, subingresso e reintestazione

Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015 - Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28870.new#new

In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell’attività
può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr.
parere n. 72134 del 29-4-2014).

... la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non
dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla
reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo
proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di
ramo d’azienda.

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