Salve, un'attività di somministrazione si trasferirà in altro locale. Attualmente essendo attività di cui all'art. 86 TULPS detiene nel locale giochi leciti di cui ball'art. 110 c. e 7. Non si tratta quindi di una sala gioco ma come di ce la legge di uno spazio per il gioco che già attualmente non rispetta le distanze stabilite ma è in deroga in virtù del disposto in base al quale "i divieti non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo".
In caso appunto di trasferimento in nuovo locale che si trova anch'esso a meno di 500 metri da alcune scuole si deve ritenere che lo spazio da gioco che per così dire viene trasferito sia da considerarsi in esercizio, o va trattato come nuovo inizio e quindi soggetto ai divieti?
Abbiamo già affrontato la questione dicendo che la Regione, con la LR 57/2013, ha lasciato in sospeso alcune questioni. Con la modifica di cui alla legge regionale n. 85/2014 sono stati puntualizzati alcuni aspetti (già implicitamente ricavabili, come quello del divieto che si applica [u]solo[/u] alla macchinette con vincita in denaro) ma non quello della scadenza del titolo.
Il titolo abilitativo ex art. 86 TULPS non ha scadenza. Questa è un’affermazione pacifica che implica una interpretazione della legge necessariamente avventurosa (non potendo semplicemente dire che chi ha scritto il testo ha preso un abbaglio).
A questo si collega il problema del trasferimento e del subingresso. Con il trasferimento il titolo scade? Direi di no, il concetto giuridico di “scadenza” non c’entra. Tutt’al più potremmo argomentare che il trasferimento presuppone la presentazione di una nuova SCIA e quindi rappresenta un quid sufficiente per considerare la nuova unità locale ricadente nel campo applicativo della norma (benché attività già presente nel comune).
Ciò può essere avvalorato dalla considerazione della stessa fattispecie ma con direzione inversa. Mi spiego: sicuramente, il soggetto che avviasse adesso l’attività in ubicazione di divieto e poi la trasferisse in periferia lontano da luoghi sensibili, si sentirebbe autorizzato ad installare le macchinette in virtù della nuova SCIA e della nuova ubicazione. Per la stessa ragione, il soggetto che dalla periferia si trasferisse in ubicazione sottoposta a divieto non potrebbe vantare il diritto al mantenimento delle macchinette in virtù (ugualmente) della nuova SCIA e della nuova posizione.
Ma il soggetto in esercizio prima dell’entrata in vigore della norma, che da una posizione di divieto si trasferisce in altra posizione di divieto (magari il trasferimento riguarda due ubicazioni attigue o quasi) può mantenere i giochi?
La risposta è che ci sono gli estremi per dire di no basandosi sul fatto che viene presentata nuova SCIA ai sensi (in questo caso) dell’art. 43 della LR 28/05. La cosa giusta da fare, però, come ho sempre consigliato, sarebbe quella di adottare una delibera di indirizzo ai fini di dare certezza applicativa della norma.
p.s. con il subingresso direi che i diritti si traslano al cessionario, in più non deve essere presentata nuova SCIA ma solo una comunicazione.