Elezioni 31/5/2015 - le regole sulla COMUNICAZIONE POLITICA
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[b]AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 15 aprile 2015
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli
circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera n.
165/15/CONS). (15A02943)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b]
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito
Testo unico;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed
amministrative»;
Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il
«Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante
«Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali»;
Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante
«Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e
istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive
nazionali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali»;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 501;
Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante
«Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita'»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed
amministrative»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 con il
quale sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le
consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali, e per il giorno 14 giugno 2015 l'eventuale turno di
ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;
Visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio
2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e
provinciali»;
Visto il decreto del Presidente della regione autonoma della
Sardegna n. 29 del 31 maggio 2015, con il quale si e' provveduto a
fissare per il giorno 31 maggio 2015, con eventuale turno di
ballottaggio al 14 giugno 2015, la data delle elezioni comunali nella
regione Sardegna;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
Statuto della regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto
1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione
siciliana»;
Vista la legge regionale della regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7,
recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione
siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;
Vista la legge regionale della regione siciliana 5 aprile 2011, n.
6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali»;
Vista la legge regionale della regione siciliana 10 aprile 2013, n.
8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di
genere»;
Vista la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014, n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta'
metropolitane»;
Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della
funzione pubblica della regione siciliana n. 84 del 1° aprile 2015,
con il quale e' stata fissata per il giorno 31 maggio 2015 con
prosieguo il 1° giugno seguente la data del voto per le elezioni dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione del
Presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale di
Villadoro, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 14 e 15
giugno seguenti;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968,
n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
Visto il decreto n. 3/G/2015 del 17 marzo 2015, con il quale
l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali,
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla
Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per
il 31 maggio 2015 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli
comunali;
Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione dei consigli
circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 31
maggio 2015 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto e' reso
disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a
dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,
dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della
completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle campagne
per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonche'
dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015,
con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 14 giugno
2015, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano
l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati
dalla consultazione.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si
applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al
precedente comma 1.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei
principi generali in materia di informazione e di tutela del
pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo Unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle
consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a
garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti
politici competitori.
5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di
avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI
Art. 2
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e
la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto
al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio
delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche
nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste
abbia analoghe opportunita' di ascolto.
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale
tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;
Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione alla consistenza
dei rispettivi gruppi.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste o coalizioni di liste collegate
alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di
candidati per l'elezione dei Consigli comunali.
Il tempo disponibile e' ripartito per meta' in parti uguali tra i
soggetti di cui alla lettera a) per una meta' in parti uguali tra i
soggetti di cui alla lettera b).
3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I
calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette
giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per
le comunicazioni che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni
dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto
organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai
non udenti.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente
precedente.
Art. 3
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono
trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con
riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59;
seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta
fascia 7,00 - 8,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura
«messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto
politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo
tenore.
Art. 4
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo'
essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui
alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul
predetto sito web dell'Autorita'.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e ai
competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano
l'Autorita', le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche'
dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle
consultazioni e nei quali la suddetta emittente e' autorizzata a
trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorita'.
Art. 5
Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5,
informandone l'Autorita'.
Art. 6
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato
procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
Art. 7
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con
l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Art. 8
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo
I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.
Art. 9
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate
questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere
assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e
dal codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita', come definite
all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art.
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 11
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione
della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione
dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in
relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 12
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a
diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a
tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse
dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi
politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici
elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della
periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 13
Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
«messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico
committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2, dell'art. 7, della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
Art. 14
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 15
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel
Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione
dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a
conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del
contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.
Art. 17
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della legge
n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione
delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle
contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle recate
dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e'
avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui
competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita'
le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive
nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,
mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine,
del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso
l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri provvedimenti entro
le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o
alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli
obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro
le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui
al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax,
all'Autorita'.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed
acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' che
provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal
ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione
contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiotelevisivo, pubblicita' e tutele dell'Autorita' medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato
regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di
stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal
presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di
programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai
fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di
stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione
delle disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di
cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero
sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorita' procede
all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
Titolo VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO
Art. 18
Turno elettorale di ballottaggio
1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente
tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione
politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati
ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per
il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente
provvedimento.
Art. 19
Turni elettorali nell'anno 2015
1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni
comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2015, a far tempo dal
quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto, data
dalla quale saranno computati i termini di cui ai precedenti artt. 4
e 12.
La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorita'
all'indirizzo: www.agcom.it
Roma, 15 aprile 2015
Il presidente: Cardani
Il commissario relatore: Posteraro
************************
[color=red][b]AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 15 aprile 2015
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni
Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette
per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera n. 166/15/CONS). (15A02944)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]
Titolo I
Disposizioni generali
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica";
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito
Testo unico;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi";
Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il
"Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa";
Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante
"Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e
istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive
nazionali";
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante
"Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali";
Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante
"Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita'";
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante
"Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale";
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3";
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";
Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'art. 1, comma 501;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed
amministrative";
Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 9/2015 del 24
marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di
fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno
annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto
ordinario, ricordando che per la stessa data le regioni sono invitate
ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;
Vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005 n. 1,
recante lo Statuto della regione Liguria;
Vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n.
1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3
maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei
consiglieri e degli assessori";
Vista la legge statutaria della regione Veneto 17 aprile 2012, n.
1, recante lo Statuto della regione Veneto;
Vista la legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante
"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio
regionale";
Vista la legge regionale del Veneto 27 gennaio 2015, n. 1, recante
"Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per
l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
Vista la legge statutaria della regione Toscana 19 luglio 2004,
recante lo Statuto della regione Toscana;
Vista la legge regionale della Toscana 23 dicembre 2004, n. 74,
recante "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per
il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26
settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale";
Vista la legge regionale della Toscana 26 settembre 2014, n. 51,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale";
Vista la legge statutaria della regione Marche 8 marzo 2005, n. 1,
recante lo Statuto della regione Marche;
Vista la legge regionale delle Marche 16 dicembre 2004, n. 27,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale", come modificato dalla legge regionale delle Marche
20 febbraio 2015, n. 5;
Vista la legge statutaria della regione Umbria 16 aprile 2005, n.
21, recante lo Statuto della regione Umbria;
Vista la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale";
Vista la legge regionale dell'Umbria 23 febbraio 2015, n. 4,
recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio
2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale)";
Vista la legge statutaria della regione Campania 28 maggio 2009, n.
6, recante lo Statuto della regione Campania;
Vista la legge regionale della Campania 27 marzo 2009, n. 4,
recante "Legge elettorale";
Vista la legge regionale della Campania 6 febbraio 2015, n. 3,
recante "Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27
marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)";
Vista la legge statutaria della regione Puglia 12 maggio 2004, n.
7, recante lo Statuto della regione Puglia;
Vista la legge regionale della Puglia 28 gennaio 2005, n. 2,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale", come modificata dalla legge
regionale 10 marzo 2015, n. 7;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 1
aprile 2015, con il quale, acquisita, in data 1 aprile 2015, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'intesa
con il Presidente della Corte d'Appello di Genova, nella cui
circoscrizione sono compresi i comuni della regione, sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio
regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta
circolare del Ministro dell'interno n. 9 del 24 marzo 2015, con la
quale e' stato evidenziato che nella regione Liguria alla adozione
dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali ed alla
determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni
elettorali provvedera' il Prefetto del capoluogo di regione a norma
del citato art. 10, comma 2, lett. f), della legge n. 131/2003;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto
n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio
regionale del Veneto nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale della
Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 20 del 10 aprile medesimo, con il quale sono
stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale della Toscana nel giorno di domenica 31 maggio
2015 e nel giorno di domenica 14 giugno 2015 per l'eventuale turno di
ballottaggio;
Visto il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n.
121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio
regionale delle Marche nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria
n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Umbria n. 20 dell'11 aprile seguente, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio
regionale dell'Umbria nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regione Campania n. 60
del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Campania n. 23 del 9 aprile medesimo, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio
regionale della Campania nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i
comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della
Puglia nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a
dare concreta attuazione ai principi del pluralismo,
dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della
completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria,
Campania e Puglia fissate per il giorno 31 maggio 2015 e per il
giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui e' previsto
un turno di ballottaggio e si applicano nei confronti delle emittenti
che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora
privata e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto
dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia
alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle
consultazioni di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si
applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere
trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e'
prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma
1.
Art. 2
Soggetti politici
1. Ai fini del successivo Capo I del Titolo II si intendono per
soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle
candidature:
a) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze
politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente
del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto
del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa
fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta
rappresenteranno i due gruppi;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a),
b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un
rappresentante in tanti consigli regionali da interessare
complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla
consultazione;
e) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a),
b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, e'
garantito l'accesso ai soggetti politici abbiano presentato liste di
candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti
territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale
nazionale, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del
regolamento approvata in data 14 aprile 2015 dalla Commissione
perlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Capo I
Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
Art. 3
Riparto degli spazi di comunicazione politica
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi
che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata
dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come
segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature per le
elezioni regionali il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti
aventi diritto per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i
soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla
consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di
cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo
disponibile e' ripartito, con criterio paritario, tra tutti i
soggetti concorrenti di cui all'art. 2, comma 2.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto anche con
riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo
1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche
nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di
queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile
realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due
settimane curando altresi' un'equilibrata rappresentanza di genere
tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della
rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle
emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di
due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore
1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.
6. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1,
del Testo unico.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le
emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito con criterio
paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti
in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un
quarto del totale degli elettori;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59;
seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia
9:00-10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con
l'indicazione del soggetto politico committente.
Art. 5
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che
presso la sua sede e' depositato un documento, che puo' essere reso
disponibile anche nel sito web dell'emittente, recante l'indicazione
dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo fax, all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche',
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori
e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le
emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso
disponibile nel sito web dell'Autorita'.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti
politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano
alle emittenti e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche'
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle
consultazioni. A tale fine, puo' anche essere utilizzato il modello
MAG/3/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.
Art. 6
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la
sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
Art. 7
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo
caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della
cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e
radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza,
dell'imparzialita', d, dell'obiettivita', dell'equilibrata
rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse opinioni e
tendenze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi sono tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma
cosi' da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze
sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera
particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parita' di
trattamento ai soggetti di cui al precedente articolo 2,
riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano
ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche
indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate
forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei
candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti
e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto
nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di
contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente
partecipanti alla competizione elettorale.
4. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non
siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici
orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato
un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del
Governo, di esponenti politici e di candidati o comunque di persone
chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il
ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo
anno.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il
ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati
anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle
norme vigenti e dal presente provvedimento.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici,
a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.
Art. 8
Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione
1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorita' effettua la vigilanza sul
rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti
televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.
2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi pubblici sul
sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di
rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto
al successivo comma 8.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne assicura la trasmissione, i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e
a riequilibrare in modo sostanziale, e comunque entro la settimana in
corso, eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella
settimana precedente.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del
pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra
soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni
politiche, l'Autorita' verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di
parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei
notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto
del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi
di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al
presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il
Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione
delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di
circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato
candidature. Ai fini della decisione, l'Autorita' puo' tenere conto,
quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia
fruito da ciascun soggetto politico.
5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime scadenze indicate
al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in
particolare, della parita' di trattamento tra soggetti politici e
dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata,
tenuto conto del format e della periodicita' di cascun programma. Con
la stessa cadenza, l'Autorita' pubblica i relativi dati di
monitoraggio.
6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi
uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti
in violazione del principio della parita' di trattamento, l'Autorita'
ordina all'emittente di procedere al riequilibrio sostanziale in
favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e
con le modalita' specificate nel provvedimento medesimo.
7. Le verifiche di cui ai commi 4 e 5 sono effettuate
dall'Autorita' con cadenza settimanale a far tempo dalla terza
settimana che precede il voto.
Art. 9
Illustrazione delle modalita' di voto
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiofoniche e
televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche
delle elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con
particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di
espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto
previste per gli elettori diversamente abili e per quelli
intrasportabili, per gli elettori italiani residenti in altri Paesi
dell'Unione europea e per i cittadini comunitari non italiani
residenti in Italia.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti
radiofoniche e televisive private locali
Art. 10
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere
dalla data di entrata in vigore della presente delibera e fino alla
chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, compresa
l'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche con riferimento alle fasce
orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un
autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto I), i tempi sono
ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento
in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio
regionale;
II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, e'
garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di
collegamento delle liste al territorio:
a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di
liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della
Regione.
b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o
gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per
l'elezione del consiglio regionale.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto II), il tempo
disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti
concorrenti.
5. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
6. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli di due settimane dalle emittenti televisive
locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le
ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici anche
attraverso analoghe opportunita' di ascolto. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne
informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa
l'Autorita'.
7. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
Art. 11
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito con criterio
paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59;
seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia
7:00-8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca per tutta la sua durata la dicitura
"messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto
politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo
tenore.
Art. 12
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede e' depositato un documento, che puo' essere reso
disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante l'indicazione
dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili sul sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
b) inviano, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale
per le comunicazioni che ne informa l'Autorita', il documento di cui
alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di
anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento
stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul sito
web dell'Autorita'.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti e ai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori
chiamati alle consultazioni su base regionale. A tale fine, possono
anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul sito
web dell'Autorita'.
Art. 13
Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati
regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le
attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di competenza
del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 14
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato
procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
Art. 15
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono
diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare
notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con
l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Art. 16
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente
nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo
II e nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.
Art. 17
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la
pluralita' dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate
questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere
assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990 n. 223 e all'art. 1, comma 1, lett. f), della
deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lett, aa), n.
3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere
i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette
norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.
Capo III
Disposizioni particolari
Art. 18
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art.
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal Capo II del presente provvedimento.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 19
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
presente Titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestivita'
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come
propri organi ufficiali.
Art. 20
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute a
conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi
nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla
conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215,
nonche' delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di
quelle recate dal presente provvedimento.
Titolo III
Stampa quotidiana e periodica
Art. 21
Comunicato preventivo per la diffusione
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata
alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al
pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni
in base alla loro progressione temporale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.
3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di
migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale,
devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le
pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre
modalita' di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 22
Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
"messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico
committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.
Art. 23
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che
risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale
del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli
organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici,
nonche' le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di
candidati e candidati.
Titolo IV
Sondaggi politici ed elettorali
Art. 24
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6
a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo V
Vigilanza e sanzioni
Art. 25
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel
Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione
dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a
conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva della fase del
contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.
Art. 26
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n.
28/2000. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita'
puo' denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies,
comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in
violazione delle disposizioni di cui al Capo II della mdesima legge,
di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di
quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e'
avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui
competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita'
le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive
nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,
mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine,
del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso
l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri provvedimenti entro
le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o
alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli
obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia delle violazioni delle disposizioni di cui al
comma 1 da parte delle emittenti radiotelevisive locali, provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax,
all'Autorita'.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal
fine, contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed
acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette
atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' che
provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal
ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione
contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiotelevisivo, pubblicita' e tutele dell'Autorita' medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato
regionale per le comunicazioni.
13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di
stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal
presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di
programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche o televisive o gli editori di
stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione
delle disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera s) del Testo unico e che fanno capo ai titolari di
cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei
medesimi, l'Autorita' procede all'esercizio della competenza
attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di
risoluzione dei conflitti di interesse.
La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della stessa
Autorita' all'indirizzo http://www.agcom.it/.
Roma, 15 aprile 2015
Il Presidente: Cardani
Il commissario relatore: Posteraro
*************************
[color=red][b]COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente
della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle
regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto,
indette per il giorno 31 maggio 2015. (Documento n. 6). (15A02930)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del 9
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Campania;
Visto il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1°
aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio
2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale
della Liguria;
Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121 del 3
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche
n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale delle Marche;
Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale della Puglia;
Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del 10
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono stati convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per
il giorno 14 giugno 2015;
Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n. 57 del 9
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria
n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale dell'Umbria;
Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44 del 27
marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto
n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati per il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale del Veneto;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai
e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonche'
gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio
1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche;
d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante
"Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante
"Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";
h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme
per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";
l) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4,
"Legge elettorale" come modificata, da ultimo, dalla legge regionale
6 febbraio 2015, n. 3;
m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005,
n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria;
n) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio
2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge
statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul
numero dei consiglieri e degli assessori";
o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27,
recante "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della
Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale
20 febbraio 2015, n. 5;
p) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;
q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
presidente della Giunta regionale";
r) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;
s) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5,
recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale", come modificata dalla legge regionale 27
gennaio 2015, n. 1;
t) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1,
comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi
autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del
18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un
quarto del corpo elettorale;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni
Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste
per il giorno 31 maggio 2015, e per il giorno 14 giugno 2015,
limitatamente alle regioni in cui e' previsto un eventuale turno di
ballottaggio.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle
consultazioni di cui al comma 1.
Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la
programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente
nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il
confronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi
diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si
realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze
stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui
rispettivamente agli articoli 7, 9, 10, 3 e 4 della presente
delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione
di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma
3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le
modalita' di cui all'articolo 8 della presente delibera;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le
modalita' previste dal successivo articolo 5 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi
approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a
rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
o regionale della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la
piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La
Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.
Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla Rai
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1,
nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di
presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un
ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da
forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il
presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le
esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze
politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto
del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa
fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta
rappresenteranno i due gruppi;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere
a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un
rappresentante in tanti consigli regionali da interessare
complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere
a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito
l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di
candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti
territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale
nazionale.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per
il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto
e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi
parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere
a), b), c) e d).
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla Rai
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma
nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di
comunicazione politica a diffusione regionale.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,
nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo e'
garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno
un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per
il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in
proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio
regionale.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito
l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle
liste al territorio:
a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di
liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della
Regione.
b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi
di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del
consiglio regionale.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti
in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni
di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni
ove e' presente la minoranza linguistica stessa.
7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 5
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari
diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto
previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti
politici di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera,
uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, della completezza, della imparzialita', della
obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita'
di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di
determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o
svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili
dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del
monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta,
dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente
comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di
candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma
anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e
persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti
politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle
istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali, prestando anche la massima
attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal
fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di
effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al
presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i
candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui
intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle
funzioni istituzionali svolte.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed
equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi
soggetti politici.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il
ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su
segnalazione della parte interessata e/o della Commissione
parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
8. La Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e
i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere
delle presenze, e informa altresi' sui tempi garantiti a ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici
di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La Rai
pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati del monitoraggio
del pluralismo relativi ad ogni testata, nonche' le informazioni di
cui al primo periodo del presente comma.
Art. 6
Illustrazione delle modalita' di voto e di presentazione delle liste
1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente delibera e quella del termine di presentazione delle
candidature, la Rai predispone e trasmette, sia con diffusione
nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate
dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica,
da pubblicare anche nel proprio sito web, nonche' una o piu' pagine
televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle
candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la sottoscrizione
delle liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette,
nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
delibera, schede televisive e radiofoniche che illustrano le
principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con
particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di
espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni
che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre
specificamente informare sulle modalita' di voto all'estero dei
cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su
quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non
italiani che vi risiedano.
6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione
on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a
essere caricate on line sui principali siti di video sharing
gratuiti.
Art. 7
Tribune elettorali
1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il
rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui all'articolo 1
della presente delibera, la Rai organizza e trasmette sulle reti
nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a
contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e
radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque
minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra
quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto
equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede
nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici
individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.
3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte, in
sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici
individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 4,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.
5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse
dalla sede di Roma della Rai, ovvero, per le trasmissioni a
diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Al
sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede
appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di
eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse
presentati.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda
e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte
alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta,
il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono
alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito
le disposizioni dell'articolo 15.
Art. 8
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a
diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.
3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente
delibera, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto
della necessita' di coprire in orari di buon ascolto piu' di una
fascia oraria. La comunicazione della Rai e' valutata dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo 13 della presente
delibera.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede regionale della Rai delle regioni
interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi
allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle
candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specifica se e in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti
dalla Rai nella sua sede di Roma.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e'
pubblicato sul sito web della Rai.
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 9
Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di
cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni
interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane
precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai
candidati a Presidente della regione.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta
minuti ed e' trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21. A
ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di
testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,
eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della
Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di
genere.
3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, e'
organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di
principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei
confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande
della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.
Art. 10
Confronti tra candidati a Presidente della regione
1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette
nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i
candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di
trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con
altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto
specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un
giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non
appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo
non oneroso.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.
Art. 11
Programmi dell'Accesso
1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa
a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al termine di efficacia della
presente delibera.
Art. 12
Trasmissioni televideo per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da
parte delle persone diversamente abili, previste dal contratto di
servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine
di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per
la presentazione delle candidature.
Art. 13
Trasmissioni per i non vedenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da
parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di
servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
delibera per la fruizione dei non vedenti.
Art. 14
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera
sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della
competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per via
telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate indicando i
temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione
per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di
ciascuna trasmissione.
4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari
per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni
specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le
ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla
Commissione.
Art. 15
Responsabilita' del consiglio di amministrazione e del direttore
generale
1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della
Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione
degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2015
Il Presidente: Fico
***************************
[color=red][b]COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015.
(Documento n. 7). (15A02931)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono state
fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto
ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali con eventuale turno
di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;
con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto
Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 10
maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno
24 maggio 2015;
con decreto n. 3/G/2015 dell'assessore regionale alla funzione
pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per
il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali;
con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n.
29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015
le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno
2015;
con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n.
77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e 1°
giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14
e 15 giugno 2015;
con decreto del presidente della regione autonoma della Valle
d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno
10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il
giorno 24 maggio 2015;
Visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e
di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche;
d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, recante il "Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
f) vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "Norme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali";
g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta
del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale" ;
h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige";
j) visto il decreto del Presidente della regione autonoma
Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del
Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013";
k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1";
l) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo
1968, n. 20, recante la "Legge elettorale regionale" e successive
modifiche e integrazioni;
m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,
n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";
n) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile
1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n.
14";
o) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio
1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione
degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale";
p) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo
2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni
comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 49 del 1995";
q) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre
2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche
alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";
r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e
successive modifiche;
s) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2,
recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";
t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
Statuto della Regione siciliana;
u) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20
agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della
Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante "Approvazione del
Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella
Regione siciliana";
v) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7,
recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione
siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";
w) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6,
recante "Modifica di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali";
x) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8,
recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di
genere";
y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n.
4, recante "Disposizioni in materia di elezioni comunali", come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n.
34, recante "Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del
consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature
elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23
novembre 2009 , n. 39;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e
circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l.
3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale
hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e
programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia
previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.
Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la
programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per
l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano
capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le
modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma l,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il
raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi
diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le
tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della
presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali
ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono
prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che
rivolgono domande ai partecipanti;
b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati
con le modalita' di cui all'articolo 7;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le
modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi
approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a
rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
o regionale della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la
piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La
Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 5.
Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e
provinciale autonomamente disposte dalla Rai
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma,
nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle
consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature,
nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, e'
garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno
un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo
di provincia da rinnovare.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, il
tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla
consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di
comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito
l'accesso:
a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di
sindaco di comuni capoluogo di provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per
l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve
essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera b).
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione
e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco
di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione
politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati
ammessi ai ballottaggi.
7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a
rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari
diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto
previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti
politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi
con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della
completezza, della imparzialita', della obiettivita',
dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento
tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche
indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate
forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti
ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo
relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente
comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di
candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma
anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e
persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti
politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle
istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali, prestando anche la massima
attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal
fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di
effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al
presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i
candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui
intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle
funzioni istituzionali svolte.
5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito web i dati del
monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di
ascolto.
6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed
equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi
soggetti politici.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai
programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali
di personaggi politici.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il
ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su
segnalazione della parte interessata e/o della Commissione
parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati del
monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando
altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari
della settimana precedente, il calendario settimanale delle
trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici
invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici
di ascolto.
10. La Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e
i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere
delle presenze, e informa altresi' sui tempi garantiti a ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente.
Art. 5
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste
1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della presente delibera e quella del termine di
presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una
scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito
web, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli
adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalita' e
gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e
trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le
principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con
particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di
espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni
che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre
specificamente informare sulle modalita' di voto all'estero dei
cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su
quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non
italiani che vi risiedano.
6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione
on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a
essere caricate on line sui principali siti di video sharing
gratuiti.
Art. 6
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai
organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle
regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni
elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima
o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque
evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo,
tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di
durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la
formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre
e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando
comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti
nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di
genere tra le presenze.
2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle candidature, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 3.
3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il
primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di
ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al
ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di
provincia.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Al
sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede
appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di
eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse
presentati.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e
provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra
tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione e'
effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene
contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla
trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il
conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare
che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono
alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito
le disposizioni dell'articolo 11.
Art. 7
Messaggi autogestiti
1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette,
nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione
elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma
l, lettera b), della presente delibera.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 4.
3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente
delibera, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto
della necessita' di coprire in orari di buon ascolto piu' di una
fascia oraria. La comunicazione della Rai e' valutata dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo 11 della presente
delibera.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai
delle regioni e delle province autonome interessate dalle
consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere
dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal
candidato a sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti
dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e'
pubblicato sul sito web della Rai.
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere
organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.
8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 8
Programmi dell'Accesso
1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e
del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la
programmazione dell'Accesso regionale e' sospesa fino al giorno di
cessazione dell'efficacia della presente delibera.
Art. 9
Trasmissioni televideo per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da
parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di
servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine
di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per
la presentazione delle candidature.
Art. 10
Trasmissioni per i non vedenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da
parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di
servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
delibera per la fruizione dei non vedenti.
Art. 11
Comunicazioni e consultazione della Commissione
l. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera
sulla Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della
competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla
Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il
calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2,
comma l, lettere a), b) e c), effettuate indicando i temi trattati, i
soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a
ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione per genere delle
presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna
trasmissione.
4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari
per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni
specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le
ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla
Commissione.
Art. 12
Responsabilita' del consiglio di amministrazione e del direttore
generale
1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai
sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione
degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2015
Il Presidente: Fico
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