Data: 2015-04-17 05:34:43

Elezioni 31/5/2015 - le regole sulla COMUNICAZIONE POLITICA

Elezioni 31/5/2015 - le regole sulla COMUNICAZIONE POLITICA

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[b]AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 15 aprile 2015
Disposizioni  di  attuazione  della  disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alle  campagne  per  l'elezione  diretta  dei
sindaci  e  dei  consigli  comunali,  nonche'    dei    consigli
circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera  n.
165/15/CONS). (15A02943)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b]
Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

                    L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                        NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313;
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
Testo unico;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative»;
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»;
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»;
  Vista la delibera n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,  recante
«Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e
istituzionale  nei  telegiornali  diffusi  dalle  reti  televisive
nazionali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante «Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»;
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 501;
  Vista la delibera n. 560/14/CONS  del  28  novembre  2014,  recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Autorita'»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 con il
quale  sono  state  fissate  per  il  giorno  31  maggio  2015  le
consultazioni per l'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei  consigli
comunali, e per  il  giorno  14  giugno  2015  l'eventuale  turno  di
ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;
  Visto lo Statuto speciale della regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
  Vista la legge della regione autonoma  della  Sardegna  17  gennaio
2005,  n.  2,  recante  «Indizione  delle  elezioni  comunali  e
provinciali»;
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  regione  autonoma  della
Sardegna n. 29 del 31 maggio 2015, con il quale si  e'  provveduto  a
fissare per  il  giorno  31  maggio  2015,  con  eventuale  turno  di
ballottaggio al 14 giugno 2015, la data delle elezioni comunali nella
regione Sardegna;
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della regione siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  regione
siciliana»;
  Vista la legge regionale della regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7,
recante «Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove  norme  per
l'elezione  dell'Assemblea  regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;
  Vista la legge regionale della regione siciliana 5 aprile 2011,  n.
6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali»;
  Vista la legge regionale della regione siciliana 10 aprile 2013, n.
8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di
genere»;
  Vista la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014,  n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e  delle  citta'
metropolitane»;
  Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie  locali  e  della
funzione pubblica della regione siciliana n. 84 del 1°  aprile  2015,
con il quale e' stata fissata  per  il  giorno  31  maggio  2015  con
prosieguo il 1° giugno seguente la data del voto per le elezioni  dei
sindaci  e  dei  consigli  comunali,  nonche'  per  l'elezione  del
Presidente di circoscrizione  e  del  consiglio  circoscrizionale  di
Villadoro, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 14 e 15
giugno seguenti;
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968,
n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
  Visto il decreto n. 3/G/2015  del  17  marzo  2015,  con  il  quale
l'Assessore  regionale  alla  funzione  pubblica,  autonomie  locali,
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato  alla
Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato  per
il 31 maggio 2015 la data per le elezioni dei sindaci e dei  consigli
comunali;
  Tenuto conto  che  le  consultazioni  per  l'elezione  diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione dei  consigli
circoscrizionali sono state fissate per  il  giorno  di  domenica  31
maggio 2015 e che l'elenco dei Comuni interessati dal  voto  e'  reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it;
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare  concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della
completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle campagne
per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli  comunali,  nonche'
dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio  2015,
con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno  14  giugno
2015, e si applicano nei confronti  delle  emittenti  che  esercitano
l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora  privata  e  della
stampa quotidiana e periodica negli ambiti  territoriali  interessati
dalla consultazione.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni  di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  nazionali  private  l'obbligo  del  rispetto  dei
principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del
pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo  Unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, nei telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di  opinioni  e  valutazioni  politico-elettorali  attinenti  alle
consultazioni oggetto  del  presente  provvedimento,  sono  tenuti  a
garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai  diversi  soggetti
politici competitori.
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI
                              Art. 2


                Programmi di comunicazione politica

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto
al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio
delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'  essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche
nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche'  ciascuna  di  queste
abbia analoghe opportunita' di ascolto.
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici:
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un
autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;
  Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione  alla  consistenza
dei rispettivi gruppi.
    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a) nei confronti delle liste o coalizioni  di  liste  collegate
alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;
      b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di
candidati per l'elezione dei Consigli comunali.
  Il tempo disponibile e' ripartito per meta' in parti uguali  tra  i
soggetti di cui alla lettera a) per una meta' in parti uguali  tra  i
soggetti di cui alla lettera b).
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze.
   
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita'  e  di  parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  politici
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I
calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette
giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per
le comunicazioni che ne informa l'Autorita'. Le eventuali  variazioni
dei predetti calendari sono tempestivamente  comunicate  al  predetto
organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali  trasmissioni
sono diffuse con modalita' che ne consentano la  fruizione  anche  ai
non udenti.
   
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.
                              Art. 3


          Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le
emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II;  i  messaggi  sono
trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche  con
riferimento alle fasce orarie;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere  interrotti,  hanno  una  autonoma  collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati  uno  per  ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00  -  19,59;
seconda fascia 12,00 - 14,59; terza  fascia  21,00  -  23,59;  quarta
fascia 7,00 - 8,59;
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura
«messaggio  elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del  soggetto
politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo
tenore.
                              Art. 4


    Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
    relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive
locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
gratuito:
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico
e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo'
essere  reso  disponibile  anche  sul  sito  web  dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC  resi  disponibili  sul  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
    b) inviano, anche a mezzo fax, al competente  Comitato  regionale
per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui
alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque  giorni  di
anticipo, ogni  variazione  apportata  successivamente  al  documento
stesso  con  riguardo  al  numero  dei  contenitori  e  alla  loro
collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  le  emittenti
possono anche utilizzare i  modelli  MAG/2/EC  resi  disponibili  sul
predetto sito web dell'Autorita'.
  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti
politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti
comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti di cui al comma 1 e  ai
competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne  informano
l'Autorita',  le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la  durata  dei  messaggi,  nonche'
dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle
consultazioni e nei quali la  suddetta  emittente  e'  autorizzata  a
trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati  i  modelli
MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorita'.
                              Art. 5


    Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
I competenti Comitati regionali per  le  comunicazioni  provvedono  a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5,
informandone l'Autorita'.
                              Art. 6


            Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
                    autogestiti a titolo gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato
procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei  giorni  immediatamente
successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
candidature.
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
                              Art. 7


              Messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2,
comma 1, lettera d), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti
politici.
  3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le  emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi
politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a  dare  notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto,
per tre giorni consecutivi.
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati;
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
    c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale;
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale.
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1.
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  «Messaggio  elettorale  a  pagamento»,  con
l'indicazione del soggetto politico committente.
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con  l'indicazione  del
soggetto politico committente.
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato.
                              Art. 8


                    Trasmissioni in contemporanea

  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea  con  una  copertura  complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo
I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le  ore
di trasmissione non in contemporanea.
                              Art. 9


    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le  emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',  l'equita'  e  la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,  deve  essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e
dal codice di autoregolamentazione.
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto 1990, n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita', come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto.
Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
                              Art. 10


            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale.  Analogamente  si  considerano  le  emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell'art.
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal presente provvedimento.
  4.  Ogni  emittente  risponde  direttamente  delle  violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
                              Art. 11


                  Conservazione delle registrazioni

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione
della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione
dell'eventuale  procedimento,  le  registrazioni  dei  programmi  in
relazione ai quali sia stata notificata contestazione  di  violazione
di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  del  codice  di
autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
                              Art. 12


        Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
            politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e  periodici  a
diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a
tutto il penultimo giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse
dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi
politici elettorali sono  tenuti  a  dare  notizia  dell'offerta  dei
relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla
stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici
elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di
effettiva  distribuzione  al  pubblico.  Ove  in  ragione  della
periodicita' della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero  successivo  a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di
analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati;
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
                              Art. 13


            Pubblicazione di messaggi politici elettorali
                      su quotidiani e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
«messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto  politico
committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2, dell'art.  7,  della  legge  22  febbraio
2000, n. 28.
                              Art. 14


              Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  ogni  indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali  di  coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
Titolo IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
                              Art. 15


                  Sondaggi politici ed elettorali

  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano  gli  articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI
                              Art. 16


        Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a  quelli  previsti  nel
Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
    a)  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi  comprese  quelle
relative all'art. 9  della  legge  n.  28  del  2000  in  materia  di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmissione
dei relativi atti  e  degli  eventuali  supporti  e  formulazione,  a
conclusione    dell'istruttoria    sommaria,    comprensiva    del
contraddittorio, delle  conseguenti  proposte  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di  sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di  cui  all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.
                              Art. 17


                      Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, e del codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio  dall'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,  al  fine  dell'adozione  dei
provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies  della  legge
n. 28/2000.  Ciascun  soggetto  politico  interessato  puo'  comunque
denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci
giorni dal fatto.
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies, comma  2,
della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  comportamenti  in  violazione
delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di  quelle
contenute nel codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle  recate
dal presente provvedimento.
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e'
avvenuta la violazione,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni,  al  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza  nella  cui
competenza  territoriale  rientra  il  domicilio  dell'emittente  o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro  delle  registrazioni  interessate  dalla    comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera  leggibile  e  se  accompagnata  dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione.
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita'
le denunce immediatamente procedibili.
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al  comma  1  riguardanti  emittenti  radiofoniche  e  televisive
nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione  nazionale,
mediante le proprie strutture, che possono avvalersi,  a  tale  fine,
del  Nucleo  Speciale  della  Guardia  di  Finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri  provvedimenti  entro
le quarantotto ore successive  all'accertamento  della  violazione  o
alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo  agli
obblighi di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e  degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni che formulano  le  relative  proposte  all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10.
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali  provvede  entro
le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e  alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di  cui
al  comma  8,  dandone  immediato  avviso,  anche  a  mezzo  fax,
all'Autorita'.
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente  gli  interessati  ed
acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge,  lo  stesso  Comitato  trasmette
atti e supporti acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico  verbale  di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'  che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiotelevisivo, pubblicita' e tutele dell'Autorita' medesima.
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8  segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa.
  12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni.
  13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di
stampa  sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal
presente  provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita'  di
programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
  14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio
2000, n.  28.  Accerta,  altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31  luglio  1997,
n. 249.
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori  di
stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni  di  attuazione  dettate  con  il  presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
  17.  Nell'ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai  soggetti  di
cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.  215,  ovvero
sono  sottoposte  al  controllo  dei  medesimi,  l'Autorita'  procede
all'esercizio della competenza attribuitale  dalla  legge  20  luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
Titolo VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO
                              Art. 18


                  Turno elettorale di ballottaggio

  1. In caso di secondo turno elettorale, nel  periodo  intercorrente
tra la prima e la  seconda  votazione,  gli  spazi  di  comunicazione
politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a  titolo
gratuito sono  ripartiti  con  criterio  paritario  tra  i  candidati
ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche  per
il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento.
                              Art. 19


                  Turni elettorali nell'anno 2015

  1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le  elezioni
comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2015, a far tempo dal
quarantacinquesimo giorno precedente  le  operazioni  di  voto,  data
dalla quale saranno computati i termini di cui ai precedenti artt.  4
e 12.
  La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito  web  dell'Autorita'
all'indirizzo: www.agcom.it
    Roma, 15 aprile 2015

                                              Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Posteraro


************************


[color=red][b]AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 15 aprile 2015
Disposizioni  di  attuazione  della  disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione relative alle campagne per le  elezioni  del  Presidente
della Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale  delle  regioni
Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia,  indette
per il giorno 31 maggio 2015. (Delibera n. 166/15/CONS). (15A02944)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]
Titolo I

Disposizioni generali



                    L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                        NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015;
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica";
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali";
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313;
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici",  di  seguito
Testo unico;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi";
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
"Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa";
  Vista la delibera n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,  recante
"Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e
istituzionale  nei  telegiornali  diffusi  dalle  reti  televisive
nazionali";
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
"Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali";
  Vista la delibera n. 560/14/CONS  del  28  novembre  2014,  recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Autorita'";
  Vista la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
  Vista la legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  "Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale";
  Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante  "Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  "Disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3";
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  "Disposizioni  di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";
  Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario n.  1520  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108;
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'art. 1, comma 501;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  "Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative";
  Vista la circolare del Ministero  dell'interno  n.  9/2015  del  24
marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale  19  marzo  2015  di
fissazione al 31 maggio 2015 della  data  di  svolgimento  del  turno
annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a  Statuto
ordinario, ricordando che per la stessa data le regioni sono invitate
ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;
  Vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005 n. 1,
recante lo Statuto della regione Liguria;
  Vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013,  n.
1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria  3
maggio 2005, n. 1 (Statuto della  regione  Liguria)  sul  numero  dei
consiglieri e degli assessori";
  Vista la legge statutaria della regione Veneto 17 aprile  2012,  n.
1, recante lo Statuto della regione Veneto;
  Vista la legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5,  recante
"Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale";
  Vista la legge regionale del Veneto 27 gennaio 2015, n. 1,  recante
"Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012,  n.  5  "Norme  per
l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale";
  Vista la legge statutaria della regione  Toscana  19  luglio  2004,
recante lo Statuto della regione Toscana;
  Vista la legge regionale della Toscana 23  dicembre  2004,  n.  74,
recante "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per
il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente  della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  26
settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale";
  Vista la legge regionale della Toscana 26 settembre  2014,  n.  51,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale";
  Vista la legge statutaria della regione Marche 8 marzo 2005, n.  1,
recante lo Statuto della regione Marche;
  Vista la legge regionale delle Marche  16  dicembre  2004,  n.  27,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio e  del  Presidente  della
Giunta regionale", come modificato dalla legge regionale delle Marche
20 febbraio 2015, n. 5;
  Vista la legge statutaria della regione Umbria 16 aprile  2005,  n.
21, recante lo Statuto della regione Umbria;
  Vista la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2,  recante
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale";
  Vista la legge  regionale  dell'Umbria  23  febbraio  2015,  n.  4,
recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio
2010, n. 2 (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale)";
  Vista la legge statutaria della regione Campania 28 maggio 2009, n.
6, recante lo Statuto della regione Campania;
  Vista la legge regionale  della  Campania  27  marzo  2009,  n.  4,
recante "Legge elettorale";
  Vista la legge regionale della Campania  6  febbraio  2015,  n.  3,
recante "Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale  27
marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)";
  Vista la legge statutaria della regione Puglia 12 maggio  2004,  n.
7, recante lo Statuto della regione Puglia;
  Vista la legge regionale  della  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della  Giunta  regionale",  come  modificata  dalla  legge
regionale 10 marzo 2015, n. 7;
  Visto il decreto del Prefetto  della  Provincia  di  Genova  del  1
aprile 2015, con il quale, acquisita, in data 1 aprile 2015, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,  l'intesa
con  il  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Genova,  nella  cui
circoscrizione sono compresi  i  comuni  della  regione,  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta
circolare del Ministro dell'interno n. 9 del 24 marzo  2015,  con  la
quale e' stato evidenziato che nella regione  Liguria  alla  adozione
dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali  ed  alla
determinazione  dell'assegnazione  dei  seggi  alle  circoscrizioni
elettorali provvedera' il Prefetto del capoluogo di regione  a  norma
del citato art. 10, comma 2, lett. f), della legge n. 131/2003;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  del  Veneto
n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Veneto n. 30 del 27 marzo  2015,  con  il  quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale del Veneto nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della
Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 20 del 10 aprile medesimo, con il quale sono
stati  convocati  i  comizi  per  l'elezione  del  Presidente  e  del
Consiglio regionale della Toscana nel giorno di  domenica  31  maggio
2015 e nel giorno di domenica 14 giugno 2015 per l'eventuale turno di
ballottaggio;
  Visto il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n.
121 del 3 aprile 2015,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, con il quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale delle Marche nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  dell'Umbria
n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Umbria n. 20 dell'11 aprile seguente, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale dell'Umbria nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regione Campania n. 60
del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della  regione
Campania n. 23 del  9  aprile  medesimo,  con  il  quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale della Campania nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
  Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199  del  7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile medesimo, con il  quale  sono  stati  convocati  i
comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale  della
Puglia nel giorno di domenica 31 maggio 2015;
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare  concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della
completezza  del  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  ai  diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5  della  legge  22
febbraio 2000, n.  28,  si  riferiscono  alle  consultazioni  per  le
elezioni del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio
regionale delle regioni Liguria,  Veneto,  Toscana,  Marche,  Umbria,
Campania e Puglia fissate per il giorno  31  maggio  2015  e  per  il
giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui e'  previsto
un turno di ballottaggio e si applicano nei confronti delle emittenti
che esercitano l'attivita' di  radiodiffusione  televisiva  e  sonora
privata e della stampa quotidiana e periodica.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni  di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione.
  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento  hanno  effetto
dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia
alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione  relativo  alle
consultazioni di cui al comma 1.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente in ambiti  territoriali  nei  quali  non  e'
prevista alcuna consultazione elettorale di cui al  precedente  comma
1.
                              Art. 2


                          Soggetti politici

  1. Ai fini del successivo Capo I del Titolo  II  si  intendono  per
soggetti  politici  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
convocazione dei comizi elettorali e la data di  presentazione  delle
candidature:
    a) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un  ramo
del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze
politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse,  il  presidente
del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
    b) le forze politiche che hanno eletto  con  un  proprio  simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
    c) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e  il  Gruppo  Misto
del Senato della Repubblica, i cui  presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che  contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in  volta
rappresenteranno i due gruppi;
    d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere  a),
b)  e  c),  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  un
rappresentante  in  tanti  consigli  regionali  da  interessare
complessivamente  almeno  un  quarto  degli  elettori  chiamati  alla
consultazione;
    e) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere  a),
b), c)  e  d),  che  hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  un
rappresentante nel Parlamento nazionale  e  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
  2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  e'
garantito l'accesso ai soggetti politici abbiano presentato liste  di
candidati per il rinnovo  dei  consigli  regionali  in  tanti  ambiti
territoriali da interessare almeno un  quarto  del  corpo  elettorale
nazionale,  giusta  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  3,  del
regolamento approvata  in  data  14  aprile  2015  dalla  Commissione
perlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi.

Capo I

Disciplina delle trasmissioni
delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali
                              Art. 3


            Riparto degli spazi di comunicazione politica

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi
che ciascuna emittente televisiva  o  radiofonica  nazionale  privata
dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art.  4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  sono  ripartiti  come
segue:
    a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature per le
elezioni regionali il tempo disponibile e' ripartito tra  i  soggetti
aventi diritto per il 70 per cento in  modo  paritario  tra  tutti  i
soggetti aventi diritto e per il 30 per  cento  in  proporzione  alla
consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra  i  soggetti  di
cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).
    b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il  tempo
disponibile  e'  ripartito,  con  criterio  paritario,  tra  tutti  i
soggetti concorrenti di cui all'art. 2, comma 2.
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto anche con
riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo
1, comma 2-bis della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  puo'  essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche
nell'ambito di un ciclo di piu'  trasmissioni,  purche'  ciascuna  di
queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi'  possibile
realizzare  trasmissioni  anche  mediante  la  partecipazione  di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In  ogni  caso  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due
settimane curando altresi' un'equilibrata  rappresentanza  di  genere
tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni  sono  diffuse  con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della
rinuncia.
  4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono  collocate  dalle
emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza  di
due settimane all'interno della fascia oraria  compresa  tra  le  ore
7:00  e  le  ore  24:00  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore  7:00  e  le  ore
1:00 del giorno successivo.
  5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali  variazioni  dei  predetti
calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.
  6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies,  comma  1,
del Testo unico.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
                              Art. 4


          Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali  private  possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio
paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando  siano  presenti
in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un
quarto del totale degli elettori;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere  interrotti,  hanno  una  autonoma  collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati  uno  per  ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,
progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59;
seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59;  quarta  fascia
9:00-10:59;
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore;
    f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    g) ogni messaggio reca la dicitura  "messaggio  autogestito"  con
l'indicazione del soggetto politico committente.
                              Art. 5


  Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti  che  intendono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale  informa  i  soggetti  politici  che
presso la sua sede e' depositato un documento, che puo'  essere  reso
disponibile anche nel sito web dell'emittente, recante  l'indicazione
dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  il  modello  MAG/1/ER,  reso  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle    comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
    b) inviano, anche a mezzo  fax,  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui  alla  lettera  a),  nonche',
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,  ogni  variazione
successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori
e la loro  collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  le
emittenti  possono  anche  utilizzare  il  modello  MAG/2/ER,  reso
disponibile nel sito web dell'Autorita'.
  2. Fino al giorno di presentazione  delle  candidature  i  soggetti
politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano
alle emittenti e all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
anche a mezzo fax, le proprie richieste,  indicando  il  responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la  durata  dei  messaggi,  nonche'
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino  almeno  il  quarto  degli  elettori  chiamati  alle
consultazioni. A tale fine, puo' anche essere utilizzato  il  modello
MAG/3/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.
                              Art. 6


Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
                              gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio  unico  presso  la
sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa.
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare  di  un  posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
                              Art. 7


    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i  notiziari  e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo
caratterizzato dalla correlazione ai  temi  dell'attualita'  e  della
cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  della  completezza,
dell'imparzialita',    d,    dell'obiettivita',    dell'equilibrata
rappresentanza di genere e  dell'apertura  alle  diverse  opinioni  e
tendenze politiche.
  3. I direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui  al  presente
articolo, nonche' i loro conduttori  e  registi  sono  tenuti  ad  un
comportamento corretto ed imparziale  nella  gestione  del  programma
cosi' da non esercitare,  neanche  in  forma  surrettizia,  influenze
sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera
particolarmente  rigorosa  condizioni  oggettive  di  parita'  di
trattamento  ai  soggetti  di  cui  al  precedente  articolo  2,
riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed  osservano
ogni  cautela  volta  ad  evitare  che  si  determinino,  anche
indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per  determinate
forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei
candidati o comunque di persone chiaramente riconducibili ai  partiti
e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto
nelle  istituzioni  nell'ultimo  anno,  ma  anche  le  posizioni  di
contenuto politico espresse da soggetti e  persone  non  direttamente
partecipanti alla competizione elettorale.
  4. I telegiornali devono  garantire,  insieme  con  la  completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
I direttori, i conduttori, i giornalisti  devono  orientare  la  loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico  criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche'  gli  utenti  non
siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire  specifici
orientamenti politici alla testata. Nei notiziari deve essere evitato
un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di  membri  del
Governo, di esponenti politici e di candidati o comunque  di  persone
chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il
ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle  istituzioni  nell'ultimo
anno.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo  e  il
ripristino degli  equilibri  eventualmente  violati  sono  assicurati
anche d'ufficio dall'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
che persegue le relative violazioni  secondo  quanto  previsto  dalle
norme vigenti e dal presente provvedimento.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti  politici,
a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto.
                              Art. 8


        Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione

  1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorita' effettua la vigilanza sul
rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle  reti
televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata.
  2. I dati relativi ai notiziari monitorati sono resi  pubblici  sul
sito  internet  dell'Autorita'  unitamente  alla  metodologia  di
rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni, salvo quanto previsto
al successivo comma 8.
  3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e
a riequilibrare in modo sostanziale, e comunque entro la settimana in
corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento  verificatesi  nella
settimana precedente.
  4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo e,  in  particolare,  della  parita'  di  trattamento  tra
soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte  le  opinioni
politiche, l'Autorita' verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di
parola  complessivamente  fruito  da  ogni  soggetto  politico  nei
notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto
del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi
di cui dispone, alla data di  indizione  delle  elezioni  di  cui  al
presente provvedimento, presso il Parlamento europeo  e/o  presso  il
Parlamento nazionale e, nel  periodo  successivo  alla  presentazione
delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo  di
circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico  ha  presentato
candidature. Ai fini della decisione, l'Autorita' puo' tenere  conto,
quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di  notizia
fruito da ciascun soggetto politico.
  5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime  scadenze  indicate
al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del  pluralismo  e,  in
particolare, della parita' di trattamento  tra  soggetti  politici  e
dell'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni  politiche  nei
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata,
tenuto conto del format e della periodicita' di cascun programma. Con
la  stessa  cadenza,  l'Autorita'  pubblica  i  relativi  dati  di
monitoraggio.
  6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi
uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti  politici  concorrenti
in violazione del principio della parita' di trattamento, l'Autorita'
ordina all'emittente di  procedere  al  riequilibrio  sostanziale  in
favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei  termini  e
con le modalita' specificate nel provvedimento medesimo.
  7.  Le  verifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono  effettuate
dall'Autorita' con  cadenza  settimanale  a  far  tempo  dalla  terza
settimana che precede il voto.
                              Art. 9


                Illustrazione delle modalita' di voto

  1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiofoniche e
televisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche
delle elezioni  regionali  di  cui  al  presente  provvedimento,  con
particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita'  di
espressione del voto, ivi comprese  le  speciali  modalita'  di  voto
previste  per  gli  elettori  diversamente  abili  e  per  quelli
intrasportabili, per gli elettori italiani residenti in  altri  Paesi
dell'Unione  europea  e  per  i  cittadini  comunitari  non  italiani
residenti in Italia.
Capo II

Disciplina delle trasmissioni delle emittenti
radiofoniche e televisive private locali
                              Art. 10


                Programmi di comunicazione politica

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive  e  radiofoniche  locali  intendono  trasmettere
dalla data di entrata in vigore della presente delibera e  fino  alla
chiusura della campagna elettorale devono  consentire  una  effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici  competitori,  compresa
l'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1,  comma  2-bis,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche con riferimento alle fasce
orarie e al tempo di trasmissione.
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno  un
autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto  I),  i  tempi  sono
ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento
in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi  nel  consiglio
regionale;
    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  e'
garantito  l'accesso,  tenuto  conto  del  sistema  regionale  di
collegamento delle liste al territorio:
      a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni  di
liste e gruppi di liste collegate alla  carica  di  Presidente  della
Regione.
      b) alle liste  regionali  o  circoscrizionali  di  candidati  o
gruppi  di  liste  contraddistinte  dal  medesimo  contrassegno  per
l'elezione del consiglio regionale.
  4. Nelle trasmissioni di cui  al  comma  2,  punto  II),  il  tempo
disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i  soggetti
concorrenti.
  5. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze.
  6. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori con cicli di due  settimane  dalle  emittenti  televisive
locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e  le
ore 24:00 e dalle emittenti  radiofoniche  locali  all'interno  della
fascia oraria compresa tra le ore 7:00  e  le  ore  1:00  del  giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche
attraverso analoghe opportunita'  di  ascolto.  Ove  possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la
fruizione  anche  ai  non  udenti.  I  calendari  delle  predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
fax, al competente Comitato regionale per  le  comunicazioni  che  ne
informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto organo,  che  ne  informa
l'Autorita'.
  7. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
                              Art. 11


          Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le
emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio
paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere  interrotti,  hanno  una  autonoma  collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati  uno  per  ciascuna  delle  seguenti  fasce  orarie,
progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59;
seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59;  quarta  fascia
7:00-8:59;
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    f) ogni messaggio reca  per  tutta  la  sua  durata  la  dicitura
"messaggio  elettorale  gratuito"  con  l'indicazione  del  soggetto
politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo
tenore.
                              Art. 12

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
  ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive
locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
gratuito:
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua  sede  e'  depositato  un  documento,  che  puo'  essere  reso
disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante  l'indicazione
dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da  contattare,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/ER  resi  disponibili  sul  sito  web
dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle    comunicazioni:
http://www.agcom.it/;
    b) inviano, anche a mezzo fax, al competente  Comitato  regionale
per le comunicazioni che ne informa l'Autorita', il documento di  cui
alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque  giorni  di
anticipo, ogni  variazione  apportata  successivamente  al  documento
stesso  con  riguardo  al  numero  dei  contenitori  e  alla  loro
collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  le  emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili sul sito
web dell'Autorita'.
  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti
politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti
comunicano, anche  a  mezzo  fax,  alle  emittenti  e  ai  competenti
Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste,  indicando
il responsabile elettorale e  i  relativi  recapiti,  la  durata  dei
messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in collegi  o
circoscrizioni  che  interessino  almeno  un  quarto  degli  elettori
chiamati alle consultazioni su base regionale. A tale  fine,  possono
anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili sul  sito
web dell'Autorita'.
                              Art. 13


    Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti  Comitati
regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte  le
attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso, di  competenza
del Ministero dello sviluppo economico.
                              Art. 14


Sorteggi e collocazione dei messaggi politici  autogestiti  a  titolo
                              gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato
procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei  giorni  immediatamente
successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
candidature.
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
                              Art. 15


              Messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2,
comma 1, lettera d), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti
politici.
  3. Le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  che  intendono
diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute  a  dare
notizia  dell'offerta  dei  relativi  spazi  mediante  un  avviso  da
trasmettere, almeno una volta  al  giorno,  nella  fascia  oraria  di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati;
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
    c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale;
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale.
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1.
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale.
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  "Messaggio  elettorale  a  pagamento",  con
l'indicazione del soggetto politico committente.
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con  l'indicazione  del
soggetto politico committente.
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato.
                              Art. 16


                    Trasmissioni in contemporanea

  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea  con  una  copertura  complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel  presente  Capo
II e nel  codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le  ore
di trasmissione non in contemporanea.
                              Art. 17


    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le  emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',  l'equita'  e  la
pluralita' dei punti di vista; a tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,  deve  essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica che, in chiara distinzione tra  informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto  1990  n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lett.  f),  della
deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lett, aa), n.
3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono  esprimere
i principi di cui sono  portatrici,  tra  quelli  indicati  da  dette
norme.
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto.
Capo III

Disposizioni particolari
                              Art. 18


            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale.  Analogamente  si  considerano  le  emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell'art.
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal Capo II del presente provvedimento.
  4.  Ogni  emittente  risponde  direttamente  delle  violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
                              Art. 19


              Imprese radiofoniche di partiti politici

  1. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  6  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui  ai  Capi  I  e  II  del
presente Titolo non si  applicano  alle  imprese  di  radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67.  A  tali  imprese  e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia  gratuito,  di
spazi per messaggi autogestiti.
  2. I partiti politici  sono  tenuti  a  fornire  con  tempestivita'
all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione
necessaria a qualificare  singole  imprese  di  radiodiffusione  come
propri organi ufficiali.
                              Art. 20


                  Conservazione delle registrazioni

  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  sono  tenute  a
conservare le registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi
nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi  alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione  dell'eventuale  procedimento,  le  registrazioni  dei
programmi in ordine ai quali sia stata  notificata  contestazione  di
violazione di disposizioni della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,
della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  del  codice    di
autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge  20  luglio  2004,  n.  215,
nonche' delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di
quelle recate dal presente provvedimento.
Titolo III

Stampa quotidiana e periodica
                              Art. 21


              Comunicato preventivo per la diffusione
      di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi  politici  elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla  stessa  testata  interessata
alla diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la  stampa
periodica si tiene conto della data  di  effettiva  distribuzione  al
pubblico. Ove in ragione della periodicita'  della  testata  non  sia
stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati;
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni
in base alla loro progressione temporale;
  d)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.
    3. Ai  soggetti  politici  richiedenti  gli  spazi  per  messaggi
politici elettorali  devono  essere  riconosciute  le  condizioni  di
migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente provvedimento  le  testate  con  diffusione  pluriregionale,
devono essere indicate distintamente  le  tariffe  praticate  per  le
pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse,  le  altre
modalita' di cui al comma 2.
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
                              Art. 22


            Pubblicazione di messaggi politici elettorali
                      su quotidiani e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione, in spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
"messaggio  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto  politico
committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio  2000,
n. 28.
                              Art. 23


              Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che
rechi indicazione in tale  senso  nella  testata  ovvero  ancora  che
risulti indicato come tale nello statuto o in  altro  atto  ufficiale
del partito o del movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione  necessaria  a  qualificare  gli
organi ufficiali di stampa dei  partiti  e  dei  movimenti  politici,
nonche'  le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di
candidati e candidati.
Titolo IV

Sondaggi politici ed elettorali
                              Art. 24


                  Sondaggi politici ed elettorali

  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio  2000,  n.
28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6
a 12 del Regolamento in materia  di  pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo V

Vigilanza e sanzioni
                              Art. 25


        Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a  quelli  previsti  nel
Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
    a)  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,  nonche'  delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi  comprese  quelle
relative all'art. 9  della  legge  n.  28  del  2000  in  materia  di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmissione
dei relativi atti  e  degli  eventuali  supporti  e  formulazione,  a
conclusione dell'istruttoria sommaria,  comprensiva  della  fase  del
contraddittorio, delle  conseguenti  proposte  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di  sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di  cui  all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.
                              Art. 26


                      Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio  dall'Autorita'  per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  al  fine  dell'adozione  dei
provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della  legge  n.
28/2000.  Ciascun  soggetto  politico  interessato  puo'  comunque
denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci
giorni dal fatto.
  2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita'
puo' denunciare,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  11-quinquies,
comma 2, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  comportamenti  in
violazione delle disposizioni di cui al Capo II della mdesima  legge,
di quelle contenute nel codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile  2004,  nonche'  di
quelle recate dal presente provvedimento.
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e'
avvenuta la violazione,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni,  al  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza  nella  cui
competenza  territoriale  rientra  il  domicilio  dell'emittente  o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro  delle  registrazioni  interessate  dalla    comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta in maniera leggibile e deve  essere  accompagnata  dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione.
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita'
le denunce immediatamente procedibili.
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al comma 1 riguardanti le  emittenti  radiofoniche  e  televisive
nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione  nazionale,
mediante le proprie strutture, che possono avvalersi,  a  tale  fine,
del  Nucleo  Speciale  della  Guardia  di  Finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri  provvedimenti  entro
le quarantotto ore successive  all'accertamento  della  violazione  o
alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo  agli
obblighi di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e  degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni, che formulano  le  relative  proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta la denuncia delle violazioni delle disposizioni  di  cui  al
comma 1 da parte delle  emittenti  radiotelevisive  locali,  provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al  comma  8,  dandone  immediato  avviso,  anche  a  mezzo  fax,
all'Autorita'.
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine, contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli  interessati  ed
acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge,  lo  stesso  Comitato  trasmette
atti e supporti acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico  verbale  di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'  che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico
radiotelevisivo, pubblicita' e tutele dell'Autorita' medesima.
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8  segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa.
  12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni.
  13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di
stampa  sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal
presente  provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita'  di
programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
  14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio
2000, n.  28.  Accerta,  altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997,  n.
249.
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche o televisive o gli editori  di
stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni  di  attuazione  dettate  con  il  presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
  17.  Nell'ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2,
comma 1, lettera s) del Testo unico e che fanno capo ai  titolari  di
cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7,  comma  1,  della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei
medesimi,  l'Autorita'  procede  all'esercizio  della  competenza
attribuitale dalla legge 20  luglio  2004,  n.  215,  in  materia  di
risoluzione dei conflitti di interesse.
  La presente delibera entra in vigore il 16 aprile 2015.
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della  stessa
Autorita' all'indirizzo http://www.agcom.it/.
    Roma, 15 aprile 2015

                                              Il Presidente: Cardani


Il commissario relatore: Posteraro

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[color=red][b]COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015
Disposizioni  di  attuazione  della  disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione relative alle campagne per le  elezioni  del  Presidente
della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle
regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e  Veneto,
indette per il giorno 31 maggio 2015. (Documento n. 6). (15A02930)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
  Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del  9
aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione
Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Campania;
  Visto il decreto del Prefetto della  provincia  di  Genova  del  1°
aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio
2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale
della Liguria;
  Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121  del  3
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche
n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale delle Marche;
  Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199  del  7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale della Puglia;
  Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del  10
aprile  2015,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione
Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono  stati  convocati
per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per
il giorno 14 giugno 2015;
  Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n.  57  del  9
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria
n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale dell'Umbria;
  Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44  del  27
marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione  Veneto
n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono  stati  convocati  per  il
giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del  Presidente  e  del
Consiglio regionale del Veneto;
  Visti:
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai
e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b)  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, approvato con il  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28
e  successive  modifiche;  l'articolo  l,  comma  3,  della  vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e  la  Rai,  nonche'
gli Atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio
1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche;
    d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
    e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
    f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
    g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";
    h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108,  recante  "Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
    i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante  "Nuove  norme
per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario";
    l) vista la legge della regione Campania 27  marzo  2009,  n.  4,
"Legge elettorale" come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
6 febbraio 2015, n. 3;
    m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005,
n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria;
    n) vista la legge statutaria  della  regione  Liguria  13  maggio
2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli  15  e  41  della  legge
statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della  regione  Liguria)  sul
numero dei consiglieri e degli assessori";
    o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004,  n.  27,
recante "Norme per l'elezione del consiglio e  del  presidente  della
Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
20 febbraio 2015, n. 5;
    p) vista la legge della regione Puglia 28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;
    q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
presidente della Giunta regionale";
    r) vista la legge della regione Umbria  4  gennaio  2010,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;
    s) vista la legge della regione Veneto 16  gennaio  2012,  n.  5,
recante "Norme per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  e  del
Consiglio  regionale",  come  modificata  dalla  legge  regionale  27
gennaio 2015, n. 1;
    t) rilevato, con riferimento a quanto disposto  dall'articolo  1,
comma 2, della delibera sulla comunicazione  politica  e  i  messaggi
autogestiti nei periodi non  interessati  da  campagne  elettorali  o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta  del
18 dicembre 2002, che  le  predette  elezioni  interessano  oltre  un
quarto del corpo elettorale;
    considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni  riferite  alla  disciplina  di  analoghi  periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
    consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                              Dispone

nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:

                              Art. 1


                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle  regioni
Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste
per il giorno 31 maggio  2015,  e  per  il  giorno  14  giugno  2015,
limitatamente alle regioni in cui e' previsto un eventuale  turno  di
ballottaggio.
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  relative  alle
consultazioni di cui al comma 1.
                              Art. 2


      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

  1.  Nel  periodo  di  vigenza  della  presente  delibera,  la
programmazione radiotelevisiva  della  Rai  ha  luogo  esclusivamente
nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
    a) la comunicazione politica, di cui  all'articolo  4,  comma  1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante  forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il
confronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera.  Essa  si
realizza con le tribune disposte  dalla  Commissione,  le  conferenze
stampa, i  confronti,  e  con  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla  Rai,  di  cui
rispettivamente agli  articoli  7,  9,  10,  3  e  4  della  presente
delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche  la  partecipazione
di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4,  comma
3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  realizzati  con  le
modalita' di cui all'articolo 8 della presente delibera;
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le
modalita' previste dal successivo articolo 5 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione  giornalistica,  correlati  ai  temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi
e radiofonici), come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 44;
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
o regionale della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre  assicurata  la
piu'  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i  sessi.  La
Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le  trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.
                              Art. 3


Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a  diffusione  nazionale
                  autonomamente disposte dalla Rai

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma  1,
nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  della  presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  quella  del  termine  di
presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso:
    a) alle forze politiche che costituiscono  gruppo  in  almeno  un
ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti  da
forze politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle  diverse,  il
presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino  le
esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le  forze
politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
    b) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
    c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e  al  Gruppo  Misto
del Senato della Repubblica, i cui  presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che  contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in  volta
rappresenteranno i due gruppi;
    d) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere
a), b) e c),  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  un
rappresentante  in  tanti  consigli  regionali  da  interessare
complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;
    e) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere
a), b), c) e d), che hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  un
rappresentante nel Parlamento nazionale  e  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la  data  delle  elezioni,  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso ai  soggetti  politici  che  abbiano  presentato  liste  di
candidati per il rinnovo  dei  consigli  regionali  in  tanti  ambiti
territoriali da interessare almeno un  quarto  del  corpo  elettorale
nazionale.
  4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per
il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto
e per il 30 per cento in  proporzione  alla  consistenza  dei  gruppi
parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma  2,  lettere
a), b), c) e d).
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  3  il  tempo  disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti  e  agli  spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  8.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
                              Art. 4


Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a  diffusione  regionale
                  autonomamente disposte dalla Rai

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
nelle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  trasmissioni  di
comunicazione politica a diffusione regionale.
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di  cui  al  comma  l  del  presente  articolo  e'
garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da  almeno
un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per
il 70 per  cento  in  modo  paritario  e  per  il  30  per  cento  in
proporzione alla consistenza  dei  rispettivi  gruppi  nel  consiglio
regionale.
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la  data  delle  elezioni,  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di  collegamento  delle
liste al territorio:
    a) alle liste regionali o gruppi di liste  ovvero  coalizioni  di
liste e gruppi di liste collegate alla  carica  di  Presidente  della
Regione.
    b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o  gruppi
di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del
consiglio regionale.
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  4  il  tempo  disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
  6. Le liste riferite a minoranze linguistiche,  ancorche'  presenti
in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle  trasmissioni
di comunicazione  politica  irradiate  esclusivamente  nelle  regioni
ove e' presente la minoranza linguistica stessa.
  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti  e  agli  spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
                              Art. 5


                            Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a
rilevante  presentazione  giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari
diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto
previsto dall'articolo 5 della legge n. 28  del  2000,  dei  soggetti
politici di  cui  agli  articoli  3  e  4  della  presente  delibera,
uniformandosi  con  particolare  rigore  ai  criteri  di  tutela  del
pluralismo,  della  completezza,  della    imparzialita',    della
obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di  parita'
di  trattamento  tra  le  diverse  forze  politiche,  evitando  di
determinare,  anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o
svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili
dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del
monitoraggio  del  pluralismo,  relativi  alla  testata  diretta,
dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente
comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell'ultimo  anno,  ma
anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e
persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale.
Essi curano che l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici  orientamenti
politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei  notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle
istituzioni nell'ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la  massima
attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal
fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di
effettiva parita', in assenza del quale non possono  essere  trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o
fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i
candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei  casi  in  cui
intervengano  su  materie  inerenti  all'esclusivo  esercizio  delle
funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante    l'esposizione    di    opinioni    e    valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata  presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai  diversi
soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad  alcun  titolo,
la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati e'  assicurato  d'ufficio
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  anche  su
segnalazione  della  parte  interessata  e/o  della  Commissione
parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  8.  La  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione  parlamentare  il  calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e
i soggetti politici invitati,  nonche'  la  suddivisione  per  genere
delle presenze, e informa altresi' sui  tempi  garantiti  a  ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici
di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La  Rai
pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati del monitoraggio
del pluralismo relativi ad ogni testata, nonche' le  informazioni  di
cui al primo periodo del presente comma.
                              Art. 6


Illustrazione delle modalita' di voto e di presentazione delle liste

  1. Nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  della
presente  delibera  e  quella  del  termine  di  presentazione  delle
candidature, la  Rai  predispone  e  trasmette,  sia  con  diffusione
nazionale, sia con diffusione  regionale  nelle  regioni  interessate
dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e  radiofonica,
da pubblicare anche nel proprio sito web, nonche' una o  piu'  pagine
televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione  delle
candidature e le modalita' e gli spazi adibiti per la  sottoscrizione
delle liste.
  2. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, la  Rai  predispone  e  trasmette,
nelle  regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della  presente
delibera,  schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le
principali  caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con
particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita'  di
espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede o i  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  inoltre
specificamente informare  sulle  modalita'  di  voto  all'estero  dei
cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su
quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non
italiani che vi risiedano.
  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione
on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a
essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing
gratuiti.
                              Art. 7


                        Tribune elettorali

  1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e  per  il
rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui  all'articolo  1
della presente delibera, la Rai  organizza  e  trasmette  sulle  reti
nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a
contenuto  informativo,  tribune  politico-elettorali,  televisive  e
radiofoniche, ciascuna di  durata  non  superiore  ai  quarantacinque
minuti, organizzate con la formula del confronto  tra  un  numero  di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra
quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto
equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista  e  raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine
per  la  presentazione  delle  candidature,  prende  parte,  in  sede
nazionale, un  rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti  politici
individuati  dall'articolo  3,  comma  2,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante  per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma  2,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.
  3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle elezioni,  prende  parte,  in
sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti  politici
individuati  dall'articolo  3,  comma  3,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma  4,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.
  5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse
dalla  sede  di  Roma  della  Rai,  ovvero,  per  le  trasmissioni  a
diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  Rai  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi  da  esse
presentati.
  7.  L'organizzazione  e  la  conduzione  delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in  onda
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,  di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del  tempo  loro  spettante.  Nelle  trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il  consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai.
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'articolo 15.
                              Art. 8


                        Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a
diffusione  regionale  messaggi  politici  autogestiti  di  cui
all'articolo 4, comma 3, della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28  e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione  il  numero  giornaliero  dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto
della necessita' di coprire in orari di  buon  ascolto  piu'  di  una
fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e'  valutata  dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo  13  della  presente
delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che:
    a) e' presentata alla sede  regionale  della  Rai  delle  regioni
interessate dalla presente delibera entro  i  due  giorni  successivi
allo  scadere  dell'ultimo  termine  per  la  presentazione  delle
candidature;
    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nella sua sede di Roma.
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei
contenitori  mediante  sorteggio,  a  cui  possono  assistere  i
rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di  eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito web della Rai.
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti.
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.
                              Art. 9


    Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione

  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui  agli  articoli  precedenti,  la  Rai  trasmette  nelle  regioni
interessate dalla  presente  delibera,  nelle  ultime  due  settimane
precedenti il voto,  una  serie  di  conferenze-stampa  riservate  ai
candidati a Presidente della regione.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non  inferiore  a  quaranta
minuti ed e' trasmessa su rete locale  a  partire  dalle  ore  21.  A
ciascuna di esse prende parte un  numero  uguale  di  giornalisti  di
testate  regionali,  entro  il  massimo  di  tre,  individuati  dalla
societa'  concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,
eventualmente anche tra quelli non  dipendenti  dalle  testate  della
Rai, sulla base  del  principio  dell'equilibrata  rappresentanza  di
genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  Rai,  e'
organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di
principi di equilibrio,  correttezza  e  parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.
                              Art. 10


        Confronti tra candidati a Presidente della regione

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto  la  Rai  trasmette
nelle regioni interessate dalla presente  delibera  confronti  tra  i
candidati  in  condizioni  di  parita'  di  tempo,  di  parola  e  di
trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con
altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  Rai  a  contenuto
specificamente  informativo.  Il  confronto  e'  moderato  da  un
giornalista della Rai e possono fare domande  anche  giornalisti  non
appartenenti  alla  Rai,  scelti  tra  differenti  testate  e  in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a  titolo
non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.
                              Art. 11


                      Programmi dell'Accesso

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e'  sospesa
a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al  termine  di  efficacia  della
presente delibera.
                              Art. 12


              Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente abili,  previste  dal  contratto  di
servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine
di televideo recanti l'illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per
la presentazione delle candidature.
                              Art. 13


                  Trasmissioni per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di
servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
delibera per la fruizione dei non vedenti.
                              Art. 14


          Comunicazioni e consultazione della Commissione

  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
sulla  Gazzetta  Ufficiale  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate.
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi',  sino  al  termine  della
competizione  elettorale,  la  Rai  comunica  alla  Commissione  e
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  per  via
telematica, il  calendario  settimanale  delle  trasmissioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate indicando  i
temi trattati, i soggetti  politici  invitati,  la  ripartizione  dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica,  nonche'  la  suddivisione
per genere delle presenze e i dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di
ciascuna trasmissione.
  4. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.
  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari
per l'attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando
gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni
specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,  nonche'  le
ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla
Commissione.
                              Art. 15


Responsabilita' del consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
                              generale

  1. Il consiglio di amministrazione e il  direttore  generale  della
Rai sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce  violazione
degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
                              Art. 16


                          Entrata in vigore

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 aprile 2015

                                                  Il Presidente: Fico

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[color=red][b]COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2015
Disposizioni  di  attuazione  della  disciplina  in  materia  di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alle  campagne  per  l'elezione  diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali, fissate nel  mese  di  maggio  2015.
(Documento n. 7). (15A02931)
(GU n.88 del 16-4-2015)[/b][/color]

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
  con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono  state
fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per  l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni  a  statuto
ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali con eventuale  turno
di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;
  con decreto del presidente  della  regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state  fissate  per  il  giorno  10
maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per  il  giorno
24 maggio 2015;
  con decreto n.  3/G/2015  dell'assessore  regionale  alla  funzione
pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state  fissate  per
il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali;
  con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n.
29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015
le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e  dei  consigli
comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14  giugno
2015;
  con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n.
77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e  1°
giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14
e 15 giugno 2015;
  con decreto del  presidente  della  regione  autonoma  della  Valle
d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno
10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e
dei consigli comunali con eventuale  turno  di  ballottaggio  per  il
giorno 24 maggio 2015;
Visti:
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
  b)  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e  radiofonici,  approvato  con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.
28, e successive modifiche; l'articolo  1,  comma  3,  della  vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai;  gli  Atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche;
  d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215,  recante  "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";
  e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, recante il "Testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
  f) vista la legge 7 giugno 1991, n.  182,  recante  "Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali";
  g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante  "Elezione  diretta
del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale" ;
  h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  il
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige";
  j)  visto  il  decreto  del  Presidente  della  regione  autonoma
Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni  comunali,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013";
  k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  in  particolare  la  legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1";
  l) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  27  marzo
1968, n. 20, recante la "Legge  elettorale  regionale"  e  successive
modifiche e integrazioni;
  m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,
n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49";
  n) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  21  aprile
1999, n. 10,  recante  "Norme  in  materia  di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995,  n.
14";
  o) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  10  maggio
1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  elezione
degli  organi  degli  enti  locali,  nonche'  disposizioni  sugli
adempimenti in materia elettorale";
  p) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  15  marzo
2001, n. 9, recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  elezioni
comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni  alla  legge
regionale n. 49 del 1995";
  q) vista la legge della regione Friuli-Venezia  Giulia  5  dicembre
2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche
alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";
  r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3  e
successive modifiche;
  s) vista la legge della regione Sardegna 17  gennaio  2005,  n.  2,
recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";
  t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
Statuto della Regione siciliana;
  u) visto il decreto  del  presidente  della  Regione  siciliana  20
agosto 1960, n.  3,  modificato  con  decreto  del  presidente  della
Regione siciliana 15 aprile 1970, n.  l,  recante  "Approvazione  del
Testo Unico delle leggi per l'elezione dei  consigli  comunali  nella
Regione siciliana";
  v) vista la legge della Regione siciliana  3  giugno  2005,  n.  7,
recante "Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove  norme  per
l'elezione  dell'Assemblea  regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali";
  w) vista la legge della Regione siciliana  5  aprile  2011,  n.  6,
recante "Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali";
  x) vista la legge della Regione siciliana 10  aprile  2013,  n.  8,
recante "Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere";
  y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio  1995,  n.
4, recante "Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali",  come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
  z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre  1997,  n.
34, recante "Elezione diretta del  sindaco,  del  vicesindaco  e  del
consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature
elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23
novembre 2009 , n. 39;
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite  alla  disciplina  di  analoghi  periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

                              Dispone

nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:

                              Art. 1


Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono  alle  campagne  per  le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di  ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa.
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l.
  3. Le trasmissioni Rai relative alla  presente  tornata  elettorale
hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e
programmate a cura della  Testata  Giornalistica  Regionale  ove  sia
previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.
                              Art. 2


      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

  1.  Nel  periodo  di  vigenza  della  presente  delibera,  la
programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai  per
l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in  comuni  che  siano
capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e  con  le
modalita' indicate di seguito:
    a) la comunicazione politica, di cui  all'articolo  3,  comma  l,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante  forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai sensi  dell'articolo  3.  Essa  si  realizza  mediante  le
tribune disposte dalla  Commissione,  di  cui  all'articolo  6  della
presente delibera, con i messaggi  autogestiti  e  con  le  eventuali
ulteriori  trasmissioni  televisive  e  radiofoniche  autonomamente
disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3.  Le  trasmissioni  possono
prevedere anche la partecipazione di giornalisti  e  giornaliste  che
rivolgono domande ai partecipanti;
    b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti,  realizzati
con le modalita' di cui all'articolo 7;
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le
modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione  giornalistica,  correlati  ai  temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi
e radiofonici), come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 44;
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
o regionale della Rai non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre  assicurata  la
piu'  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i  sessi.  La
Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le  trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 5.
                              Art. 3

Trasmissioni di  comunicazione  politica  a  diffusione  regionale  e
  provinciale autonomamente disposte dalla Rai

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma,
nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di cui  al  comma  l  del  presente  articolo,  e'
garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da  almeno
un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni  capoluogo
di provincia da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente  articolo,  il
tempo  disponibile  deve  essere  ripartito  in  proporzione  alla
consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.
  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la  data  delle  elezioni,  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso:
    a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di
sindaco di comuni capoluogo di provincia;
    b) alle forze politiche che presentano  liste  di  candidati  per
l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve
essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di  cui
alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera b).
  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione
e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica  di  sindaco
di cui al comma 4,  lettera  a),  le  trasmissioni  di  comunicazione
politica garantiscono  spazi,  in  maniera  paritaria,  ai  candidati
ammessi ai ballottaggi.
  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti  e  agli  spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo  l'applicazione  dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
                              Art. 4


                            Informazione

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a
rilevante  presentazione  giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza  della  presente  delibera,  i  notiziari
diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
debbono garantire la presenza  paritaria,  coerentemente  con  quanto
previsto dall'articolo 5 della legge n. 28  del  2000,  dei  soggetti
politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi
con particolare rigore ai criteri di  tutela  del  pluralismo,  della
completezza,    della    imparzialita',    della    obiettivita',
dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento
tra le  diverse  forze  politiche,  evitando  di  determinare,  anche
indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per  determinate
forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari  sono  tenuti
ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio  del  pluralismo
relativi  alla  testata  diretta  dall'istituto  cui  fa  riferimento
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente
comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell'ultimo  anno,  ma
anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e
persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale.
Essi curano che l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici  orientamenti
politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei  notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle
istituzioni nell'ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che  si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la  massima
attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal
fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di
effettiva parita', in assenza del quale non possono  essere  trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o
fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i
candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei  casi  in  cui
intervengano  su  materie  inerenti  all'esclusivo  esercizio  delle
funzioni istituzionali svolte.
  5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito web i dati  del
monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli  indici  di
ascolto.
  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante    l'esposizione    di    opinioni    e    valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata  presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai  diversi
soggetti politici.
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad  alcun  titolo,
la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati e'  assicurato  d'ufficio
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  anche  su
segnalazione  della  parte  interessata  e/o  della  Commissione
parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web i dati  del
monitoraggio  del  pluralismo  relativi  a  ogni  testata  informando
altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei  notiziari
della  settimana  precedente,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni  effettuate,  i  temi  trattati,  i  soggetti  politici
invitati, la programmazione della settimana successiva e  gli  indici
di ascolto.
  10.  La  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione  parlamentare  il  calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e
i soggetti politici invitati,  nonche'  la  suddivisione  per  genere
delle presenze, e informa altresi' sui  tempi  garantiti  a  ciascuna
forza politica nei notiziari della settimana precedente.
                              Art. 5


  Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

  1. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore  della  presente  delibera  e  quella  del  termine  di
presentazione delle candidature, la Rai predispone  e  trasmette  una
scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito
web,  nonche'  una  o  piu'  pagine  televideo,  che  illustrano  gli
adempimenti per la presentazione delle candidature e le  modalita'  e
gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra  la  scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e
trasmette  schede  televisive  e  radiofoniche  che  illustrano  le
principali  caratteristiche  delle  consultazioni  in  oggetto,  con
particolare riferimento ai sistemi elettorali  e  alle  modalita'  di
espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di  cui  al  comma  2  sono
altresi' illustrate le speciali modalita' di voto  previste  per  gli
elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle
previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o  i  programmi  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari  e
tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua  dei  segni
che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede o i  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  inoltre
specificamente informare  sulle  modalita'  di  voto  all'estero  dei
cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su
quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non
italiani che vi risiedano.
  6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a  disposizione
on line  per  la  trasmissione  gratuita  da  parte  delle  emittenti
televisive e radiofoniche nazionali e  locali  disponibili,  oltre  a
essere  caricate  on  line  sui  principali  siti  di  video  sharing
gratuiti.
                              Art. 6


                        Tribune elettorali

  1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai
organizza e trasmette  sulle  reti  regionali  e  provinciali,  nelle
regioni e nelle province  autonome  interessate  dalle  consultazioni
elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima
o dopo i principali telegiornali e  notiziari  radiofonici,  comunque
evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto  informativo,
tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di
durata non superiore ai quarantacinque  minuti,  organizzate  con  la
formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra  tre
e sei, e di norma, se possibile, fra  quattro  partecipanti,  curando
comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra  i  rappresentanti
nazionali di lista e  raccomandando  l'attenzione  all'equilibrio  di
genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine
per  la  presentazione  delle  candidature,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti  politici  individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti  politici  individuati
all'articolo 3, comma 4, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 5.
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  5. Alle tribune di cui al  presente  articolo,  trasmesse  dopo  il
primo  turno  delle  elezioni  e  anteriormente  alla  votazione  di
ballottaggio,  partecipano  unicamente  i  candidati  ammessi  al
ballottaggio per  la  carica  di  sindaco  nei  comuni  capoluogo  di
provincia.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  Rai  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi  da  esse
presentati.
  7.  L'organizzazione  e  la  conduzione  delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
  8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse  dalle  sedi  regionali  e
provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra
tutti  i  partecipanti.  Se  sono  registrate,  la  registrazione  e'
effettuata nelle 24  ore  precedenti  la  messa  in  onda  e  avviene
contestualmente  per  tutti  i  soggetti  che  prendono  parte  alla
trasmissione. Qualora le tribune non siano  riprese  in  diretta,  il
conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare
che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del  tempo  loro  spettante.  Nelle  trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il  consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai.
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'articolo 11.
                              Art. 7


                        Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette,
nelle regioni e province  autonome  interessate  dalla  consultazione
elettorale, messaggi politici  autogestiti  di  cui  all'articolo  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2,  comma
l, lettera b), della presente delibera.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 4.
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione  il  numero  giornaliero  dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto
della necessita' di coprire in orari di  buon  ascolto  piu'  di  una
fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e'  valutata  dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo  11  della  presente
delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che:
    a) e' presentata alle sedi  regionali  o  provinciali  della  Rai
delle  regioni  e  delle  province  autonome  interessate  dalle
consultazioni elettorali entro i due giorni successivi  allo  scadere
dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
    b)  e'  sottoscritta,  se  proveniente  da  una  coalizione,  dal
candidato a sindaco;
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei
contenitori  mediante  sorteggio,  a  cui  possono  assistere  i
rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di  eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito web della Rai.
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti.
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.
                              Art. 8


                      Programmi dell'Accesso

  1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del  sindaco  e
del  consiglio  comunale  nei  comuni  capoluogo  di  provincia,  la
programmazione dell'Accesso regionale e' sospesa fino  al  giorno  di
cessazione dell'efficacia della presente delibera.
                              Art. 9


              Trasmissioni televideo per i non udenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di
servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione  di  pagine
di televideo recanti l'illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per
la presentazione delle candidature.
                              Art. 10


                  Trasmissioni per i non vedenti

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni  da
parte delle persone diversamente  abili  previste  dal  contratto  di
servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
delibera per la fruizione dei non vedenti.
                              Art. 11


          Comunicazioni e consultazione della Commissione

  l. I calendari delle Tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
sulla Gazzetta  Ufficiale,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate.
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi',  sino  al  termine  della
competizione elettorale, la Rai  comunica  per  via  telematica  alla
Commissione e all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  il
calendario settimanale delle  trasmissioni  di  cui  all'articolo  2,
comma l, lettere a), b) e c), effettuate indicando i temi trattati, i
soggetti politici invitati, la ripartizione  dei  tempi  garantiti  a
ciascuna forza politica, nonche' la  suddivisione  per  genere  delle
presenze  e  i  dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di  ciascuna
trasmissione.
  4. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito web della Rai.
  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si  rendono  necessari
per l'attuazione della presente delibera,  in  particolare  valutando
gli atti  di  cui  ai  commi  precedenti  e  definendo  le  questioni
specificamente  menzionate  dalla  presente  delibera,  nonche'  le
ulteriori questioni controverse che non  ritenga  di  rimettere  alla
Commissione.
                              Art. 12


Responsabilita' del consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore
                              generale

  1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai
sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati
da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione
degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
                              Art. 13


                          Entrata in vigore

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 aprile 2015

                                                  Il Presidente: Fico


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