il DPR ha introdotto un nuovo soggetto privato con lo scopo di semplificare i rapporti tra imprese e lo sportello unico SUAP le agenzia per le imprese.
questa rilascia la dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzativo per l'avvio immediato dell'attività oggetto a SCIA.
in tal caso devono comunque comunicare al Comune tramite (nel mio caso siamo accreditati alla Camera di Commercio) la scia di inizio attività? I controlli li effettuano le agenzie e non abbiamo titolo per verificare quanto da loro dichiarato giusto.?
ma mettiamo il caso che si autorizzi un attività tipo kebab in un centro storico dove per regolamento non è previsto tale attività come si potrebbe intervenire visto che nelle specifiche all' amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di:
danno per il patrimonio artistico e colturale, per l'ambiente, per la salute per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale non mi pare che dica niente sulle eventuali prescrizioni imposte dai comuni.
in questo caso come si potrebbe annullare la scia?
certo nella dichiarazione che si fa lui asserisce di avere rispettato i regolamenti comunali, ma essendo l'auto certificazione intestata all' esercente per si dovrebbe procedere per falsa dichiarazione?
cordiali saluti.
Il tema è caldo...
DPR 160/2010
Art. 6 Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa
1. Nei casi di cui all' articolo 5 , il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all' articolo 38 , comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. [b]L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato[/b]. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. [b]Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell' articolo 11[/b].
3. [b]L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica[/b], secondo la disciplina di cui al comma 2 dell' articolo 5 .
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.
DPR 159/2010
Art. 4 Obblighi informativi
1. [b]Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa[/b].
2. [b]Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all' articolo 5[/b].
3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.
Art. 5 Attività di vigilanza e controllo
1. [b]Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie[/b]. In caso di rilievo d'ufficio o [u]su segnalazione[/u], anche da parte di regioni, [u]dei comuni[/u] e di altre amministrazioni pubbliche, [u]di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata[/u].
2. [u]Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni[/u].
3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.
4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.
Veniamo al quesito.
[quote]il DPR ha introdotto un nuovo soggetto privato con lo scopo di semplificare i rapporti tra imprese e lo sportello unico SUAP le agenzia per le imprese.
questa rilascia la dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzativo per l'avvio immediato dell'attività oggetto a SCIA.
in tal caso devono comunque comunicare al Comune tramite (nel mio caso siamo accreditati alla Camera di Commercio) la scia di inizio attività?[/quote]
La norma prevede che sia l'agenzia a inviare al SUAP, unitamente alla dichiarazione di conformità, la SCIA.
Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.
[quote]I controlli li effettuano le agenzie e non abbiamo titolo per verificare quanto da loro dichiarato giusto.?
ma mettiamo il caso che si autorizzi un attività tipo kebab in un centro storico dove per regolamento non è previsto tale attività come si potrebbe intervenire visto che nelle specifiche all' amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di:
danno per il patrimonio artistico e colturale, per l'ambiente, per la salute per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale non mi pare che dica niente sulle eventuali prescrizioni imposte dai comuni.
in questo caso come si potrebbe annullare la scia?
certo nella dichiarazione che si fa lui asserisce di avere rispettato i regolamenti comunali, ma essendo l'auto certificazione intestata all' esercente per si dovrebbe procedere per falsa dichiarazione?[/quote]
In caso di riscontro di difformità tra quanto verificato e contenuto della dichiarazione di conformità e quanto previsto dalla normativa, sia pure comunale (regolamenti), si applica l'art. 5 del dpr 159/2010.
il DPR ha introdotto un nuovo soggetto privato con lo scopo di semplificare i rapporti tra imprese e lo sportello unico SUAP le agenzia per le imprese.
questa rilascia la dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzativo per l'avvio immediato dell'attività oggetto a SCIA.
in tal caso devono comunque comunicare al Comune tramite (nel mio caso siamo accreditati alla Camera di Commercio) la scia di inizio attività? I controlli li effettuano le agenzie e non abbiamo titolo per verificare quanto da loro dichiarato giusto.?
ma mettiamo il caso che si autorizzi un attività tipo kebab in un centro storico dove per regolamento non è previsto tale attività come si potrebbe intervenire visto che nelle specifiche all' amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di:
danno per il patrimonio artistico e colturale, per l'ambiente, per la salute per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale non mi pare che dica niente sulle eventuali prescrizioni imposte dai comuni.
in questo caso come si potrebbe annullare la scia?
certo nella dichiarazione che si fa lui asserisce di avere rispettato i regolamenti comunali, ma essendo l'auto certificazione intestata all' esercente per si dovrebbe procedere per falsa dichiarazione?
cordiali saluti.
[/quote]
In caso di false dichiarazioni ovviamente tu invierai un rapporto informativo alla Procura che verificherà se la responsabilità è del soggetto che nell'Agenzia ha compilato la domanda o se è dell'interessato.
Inutile soffermarsi adesso ... sarà per molto un caso di scuola!