Data: 2015-04-16 09:02:30

noleggio attrazioni spettacoli viaggianti

Quale autorizzazione/licenza deve possedere un soggetto che affitta (noleggia) le sue attrazioni (munite di codice identificativo e libretto) per feste e spettacoli, anche private. Un mio collega dice che il soggetto, comunque, deve essere munito di autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS, adducendo una circolare ministeriale. A me sorge il dubbio, ma se questo non svolge direttamente l'attività perché lui mette a disposizione l'attrazione, il gestore diventa l'affittuario che deve munirsi dell'autorizzazione.

riferimento id:26144

Data: 2015-04-16 14:52:54

Re:noleggio attrazioni spettacoli viaggianti

E’ vero che le licenze di polizia amministrativa sono personali e quindi tutti coloro che gestiscono un’attrazione devono averne una ma è vero anche la necessità di licenza ex art. 69 è correlata alla gestione dell’attrazione cioè all’esercizio dell’attività di spettacolo tramite di essa. Il gestore è colui che utilizza (anche tramite “conduttore”) l’attrazione ai fini dell'esercizio dell'attività verso il pubblico.

Il costruttore e il rivenditore, in genere, non sono mai gestori e non devono possedere la licenza ex art. 69. Sul noleggiatore sono più cauto e credo che possa essere anche un gestore, in questo caso avrà sicuramente la licenza ex art. 69 TULPS.
La circolare Ministero Interno 01.12.2009, in applicazione del DM 18/05/2007, afferma:
[i]... nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell’articolo 4. Tali forme di “trasferimento” del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i “soggetti terzi” che acquisiscono a vario titolo l’attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall’articolo 69 del T.U.L.P.S...[/i]

La stessa circolare afferma anche:
[i]... nei casi in cui l’attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l’intermediario, ecc.) nella veste di “non gestore” della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell’articolo 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l’attività stessa...
[/i]
In relazione al comma 9 afferma, ancora:
[i]... al fine di semplificazione l’adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell’attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L’obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell’attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, i[u]n quanto non titolari della licenza di esercizio[/u]...
[/i]
ed ancora:
[i]... l’istanza di registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l’attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc...[/i]

In conclusione, a parere mio, la posizione del possesore / noleggiatore “non gestore” che abbia già provveduto alla registrazione dell’attrazione è legittima.


[b]Nella sezione abbonati approfondimenti in materia di pubblico spttacolo[/b]

riferimento id:26144
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it