Data: 2011-11-04 11:21:42

Sanzione per violazione art. 110 c. 6 e 7 T.U.L.P.S.

Buondì. Dal Verbale di contestazione e sequestro amministrativo (L. 689/1981), per violazioni al R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) relativo ad esercenti apparecchi cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S., da parte della Guardia di Finanza, (la quale ha applicato sanzione pecuniaria),  si evince che, quale sanzione accessoria, per le violazioni sopra descritte, è prevista l'adozione da parte del Sindaco del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio (nel caso specifico Circolo privato) per un periodo da uno a trenta giorni, ex art. 110, c. 10 del T.U.L.P.S.
Domande:
1) la sanzione accessoria deve essere sempre applicata?
2) con Ordinanza del Sindaco o Decreto del Funzionario?
3) nel caso, come si possono quantificare i giorni di sospensione?
4) e da quando la decorrenza dei suddetti termini?
4) va sospesa la licenza art.86 del T.U.L.P.S. (nel caso la gestione è di un Circolo, art. 2 c. 4 DPR 235/2011) e l'Autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande?
5) nell'atto va citata la D.I.A. di installazione giochi leciti?
GRRRRAZIE!

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Data: 2011-11-04 16:51:54

Re:Sanzione per violazione art. 110 c. 6 e 7 T.U.L.P.S.

La sanzione accessoria di cui stiamo parlando è obbligatoria.

La giurisprudenza ritiene che la competenza sia del Sindaco vedi, ad esempio, il TAR Toscana n. 489/2009:
Osserva il collegio che il potere di sospensione dell'autorizzazione commerciale di cui all'art. 110, r.d. n. 773 del 1931 attenendo alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica spetta al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 412; id., 23 gennaio 2008, n. 111)

La quantificazione dei giorni di sospensione è discrezionale ed è correlata alla gravità del fatto. Ti metto in allegato un atto di indirizzo interno del comune di Venezia che affronta la cosa.

Sui termini dell’applicabilità io farei riferimento all’art. 12 della legge regionale n. 81/2000:
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie
1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli
elementi di cui all’ articolo 10
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Citando l’articolo 2, comma 4 del DPR 235/01 credo tu ti stia riferendo ad un esercizio di  somministrazione rivolto ai soci, afferente ad un circolo “aderente”, ergo un bar/ristorante ex art. 48 della L.R. 28/2005, gestito da terzi.
La licenza ai sensi dell’art. 86 TULPS coincide con l’abilitazione alla somministrazione ex art. 48 della L.R. 28/2005 (che è la vecchia tipologia ex art. 3, comma 6, lett. e) della legge 287/91).
Riporto l’art. 86 TULPS comma 2:
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Il circolo con somministrazione è abilitato di per sé ad installare gli apparecchi per il gioco senza avere la necessita di ulteriore DIA. Comunque, tale DIA che sia valida o meno non è oggetto del procedimento. Citala pure ma se non lo fai secondo me non succede niente.

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