Data: 2015-04-15 14:14:41

firma comunicazione irricevibilità

Buonasera sono un collega cat. D1 non titolare di P.O. incaricato dal mio dirigente quale referente del SUAP con responsabilità del procedimento in tutti i procedimenti SUAP. Quotidianamente sono costretto a dichiarare irricevibili alcune pratiche che arrivano allo sportello in quanto non presentate in modalità telematica oppure non firmate digitalmente o non trasmesse tramite PEC. Ovviamente queste pratiche in quanto irricevibili non attivano alcun procedimento amministrativo e ciò è ben evidenziato nella comunicazione che notifico all'interessato. Ciò premesso ho il dubbio che le comunicazioni di irricevibilità da me (e solo da me) firmate digitalmente potendo essere comunque inquadrate come atti a rilevanza esterna debbano sempre essere controfirmate digitalmente anche dal mio dirigente. Ciò in quanto lo scrivente, benché responsabile del procedimento, non essendo titolare di P.O. non ha facoltà di rappresentare l'Ente verso l'esterno. Il mio Dirigente sostiene invece che le comunicazioni di irricevibilità non essendo atti a rilevanza esterna (in quanto non provvedimenti finali adottati al termine di un procedimento) possono ben essere firmate dal solo responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/90, quali sostanzialmente richieste di rettifica. In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90. Potreste chiarirmi le idee giusto per poter operare al meglio. Grazie di cuore.

riferimento id:26121

Data: 2015-04-15 19:39:15

Re:firma comunicazione irricevibilità


Buonasera sono un collega cat. D1 non titolare di P.O. incaricato dal mio dirigente quale referente del SUAP con responsabilità del procedimento in tutti i procedimenti SUAP. Quotidianamente sono costretto a dichiarare irricevibili alcune pratiche che arrivano allo sportello in quanto non presentate in modalità telematica oppure non firmate digitalmente o non trasmesse tramite PEC. Ovviamente queste pratiche in quanto irricevibili non attivano alcun procedimento amministrativo e ciò è ben evidenziato nella comunicazione che notifico all'interessato. Ciò premesso ho il dubbio che le comunicazioni di irricevibilità da me (e solo da me) firmate digitalmente potendo essere comunque inquadrate come atti a rilevanza esterna debbano sempre essere controfirmate digitalmente anche dal mio dirigente. Ciò in quanto lo scrivente, benché responsabile del procedimento, non essendo titolare di P.O. non ha facoltà di rappresentare l'Ente verso l'esterno. Il mio Dirigente sostiene invece che le comunicazioni di irricevibilità non essendo atti a rilevanza esterna (in quanto non provvedimenti finali adottati al termine di un procedimento) possono ben essere firmate dal solo responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/90, quali sostanzialmente richieste di rettifica. In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90. Potreste chiarirmi le idee giusto per poter operare al meglio. Grazie di cuore.
[/quote]

Come in un sinistro stradale avete ragione e torto entrambi. Diciamo che tu hai ragione al 60% e lui al 40%.
Provo a spiegare in estrema sintesi:

1) Le dichiarazioni di irricevibilità sono ATTI A RILEVANZA ESTERNA (ci mancherebbe altro). Sono provvedimenti amministrativi che dichiarano privo di efficacia un titolo altrimenti abilitativo
2) come tali devono essere sottoscritti da SOGGETTO LEGITTIMATO secondo l'ordinamento
3) tale soggetto è il DIRIGENTE/APICALE oppure il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (anche non P.O.) a cui è assegnata la pratica.

Il problema è risolto dall'art. 6 della 241:

Il responsabile del procedimento:
    a) valuta, ai fini istruttori, le [color=red]condizioni di ammissibilita'[/color] i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento;
................
    e) [color=red]adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale[/color],
ovvero trasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze  dell'istruttoria  condotta  dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)).


La legge 241/1990 ASSEGNA AUTOMATICAMENTE, per il solo fatto di essere responsabile del procedimento, il potere di valutare le condizioni di amminssibilità (e ricevibilità), TUTTAVIA il RdP non può adottare atti a rilevanza esterna se non ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO e, secondo me, anche se non PO e nemmeno cat. D (potrebbe essere affidato ad un C).

Quindi hai un po' di ragione a PRETENDERE che ti deleghi espressamente all'adozione di questi atti.
Tempo fa preparai una BOZZA che trovi qui e che può esserti di aiuto.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2153.0



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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
  Vigente al: 15-4-2015 
CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                              Art. 1.
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa)

  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni  che
disciplinano  singoli  procedimenti  ,  nonche'  dai    principi
dell'ordinamento comunitario.
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente.
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in  forza  delle
disposizioni di cui alla presente legge)).
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate  esigenze  imposte  dallo
svolgimento dell'istruttoria.
                              Art. 2
                  (Conclusione del procedimento).

  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono  il  procedimento  con  un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,  la  cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle  amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14)
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali  devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle  amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per  ciascun  procedimento,  sul  sito  internet  istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria.
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine  di
conclusione  previsto  dalla  legge  o  dai  regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

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AGGIORAMENTO (14)
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge";
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009.
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009.
                            Art. 2-bis
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                        del procedimento).

  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento.
  ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento)). ((29))
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

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AGGIORNAMENTO (29)
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ".
                              Art. 3
                (( (Motivazione del provvedimento) ))

  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale.
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da  altro  atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima  deve  essere  indicato  e  reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama.
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
                            Art. 3-bis
                    (( (Uso della telematica). ))

  ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati)).
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


                              Art. 4.
    (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))

  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale.
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
                              Art. 5.
                (( (Responsabile del procedimento) ))

  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o  altro  dipendente  addetto  all'unita'  la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale.
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile  del  singolo  procedimento  il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4.
  3.  L'unita'  organizzativa  competente  e  il  nominativo  del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
                              Art. 6.
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) ))
  1. Il responsabile del procedimento:
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento;
    b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
    c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
    d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze  dell'istruttoria  condotta  dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)).
                            Art. 6-bis.
                  (( (Conflitto di interessi). ))

  ((1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale)).
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


                              Art. 7.
          (( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))

  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento.
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari.
                              Art. 8.
((  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione  di  avvio  del
                          procedimento) ))
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio  del
procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    a) l'amministrazione competente;
    b) l'oggetto del procedimento promosso;
    c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    ((c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
    c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;))
    d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non  sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista.
                              Art. 9.
                (( (Intervento nel procedimento) ))

  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
                              Art. 10.
          (( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))

  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
    a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
    b)  di  presentare  memorie  scritte  e  documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento.
                            Art. 10-bis
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento  di  tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda  inadempienze  o  ritardi
attribuibili all'amministrazione)).
                              Art. 11.
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo.
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono  essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)).
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
                              Art. 12.
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati  agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
                              Art. 13.
  (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))

  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione  di  atti  normativi,  amministrativi  generali,  di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione.
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA


                              Art. 14
                      (Conferenza di servizi)
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza  di
servizi.
  2.  La  conferenza  di  servizi  e'  sempre  indetta  quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione  competente,  della  relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti)).
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale  di  interessi  coinvolti  in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale.
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto.
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni  coinvolte,  la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni.
                            Art. 14-bis.
                (Conferenza di servizi preliminare)
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
  ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite  in  sede  di  conferenza  possono  essere
motivatamente  modificate  o  integrate  solo  in  presenza  di
significativi  elementi  emersi  nelle  fasi    successive    del
procedimento.))
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base  della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque  preclusivi  della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso.
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere
interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3.
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e  il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di  lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni.
                            Art. 14-ter.
                (Lavori della conferenza di servizi)
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica.
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono  richiedere,  qualora  impossibilitate  a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima.La  nuova  data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta  alla  tutela  del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'  competenti  concordano  con  i  Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali.
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto  dedotto  in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per  via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'  sottoposta  anche  ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei  casi  in  cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di  cui  al  comma  3
resta  sospeso,  per  un  massimo  di  novanta  giorni,  fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori.Per  assicurare  il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale  puo'  far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione  pubblica  o  enti  pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non  ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento  oggetto  della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita.
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,  ad  esprimere  in  modo  vincolante  la  volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa.
  6-bis. All'esito dei  lavori  della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento  che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate  assenti,  alla  predetta  conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
  7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata.
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o  ai  progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento.
  ((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.))
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati.
                                                              ((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno
2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe  di  cui  all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali  la
problematica emersa attenga al mancato concerto  tra  Amministrazioni
interessate al  procedimento  amministrativo,  e'  data  facolta'  di
riconvocare la Conferenza di  Servizi,  ancorche'  gia'  definita  in
precedenza,  funzionale  al  riesame  dei  pareri  ostativi  alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i
termini di cui all'articolo 14-ter, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, sono ridotti alla meta'".
                          Art. 14-quater.
    (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  che  ((ha  natura  di  atto  di  alta
amministrazione. Il  Consiglio  dei  Ministri))  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province  autonome  interessate,  in  caso  di  dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o  tra  piu'  enti  locali  ((,  motivando
un'eventuale decisione in contrasto con il  motivato  dissenso)).  Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la  deliberazione  del
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in
una delle materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla  individuazione  di  una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26)
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.

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AGGIORNAMENTO (26)
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie  di  propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
                          Art. 14-quinquies
  (( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))
  ((1.  Nelle  ipotesi  di  conferenza  di  servizi  finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).
                              Art. 15.
              (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune.
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica  qualificata,  pena  la  nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31))

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AGGIORNAMENTO (30)
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014".
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
                              Art. 16.
                      (Attivita' consultiva)

  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso  ((,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze    istruttorie,    e'    in    facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di  procedere  indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma)).
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini.
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie  ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono  essere
interrotti)) per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  ((5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)).
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
  ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni)).
                              Art. 17.
                    (( (Valutazioni tecniche) ))

  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini.
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si  applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
                              Art. 18
                        (Autocertificazione)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)).
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del  procedimento,  sono  acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,  istituzionalmente,  da  altre  pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal  responsabile  del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
                              Art. 19
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi  a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,  all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione  delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve  le  verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,  corredata  delle  dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((,  nei
casi  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo)).  In  caso  di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui  al
capo VI del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,  ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica    9    luglio    2010,    n.    159,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare  comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano  la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.  Gli  interessati
possono  sollecitare  l'esercizio  delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
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AGGIORNAMENTO (1a)
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che  "Nel  caso  in  cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda."
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative  o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."
                              Art. 20
                        (Silenzio assenso)

  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,  l'amministrazione  competente  puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,  la  difesa  nazionale,  la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa  comunitaria  impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione  come  rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti.
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).

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AGGIORNAMENTO (1a)
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:
(con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".
(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda."
                              Art. 21
                    (Disposizioni sanzionatorie)

  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato.
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di  svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente.
  ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)).
((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

                            Art. 21-bis
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                            privati).))

  ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)).
                            Art. 21-ter
                      (( (Esecutorieta'). ))

  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa  diffida,  possono  provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge.
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).
                          Art. 21-quater
        (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).))

  ((1.  I  provvedimenti  amministrativi  efficaci  sono  eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo.
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione  e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze)).
                          Art. 21-quinquies
                    (Revoca del provvedimento)

  1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel  caso
di mutamento della situazione di fatto  non  prevedibile  al  momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i  provvedimenti  di
autorizzazione o di attribuzione  di  vantaggi  economici,  di  nuova
valutazione dell'interesse pubblico  originario)),  il  provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere  revocato  da  parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo  previsto  dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento  revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la  revoca  comporta  pregiudizi  in
danno dei soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
l'obbligo di provvedere al  loro  indennizzo.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri  soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012,  N.  5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
                          Art. 21-sexies
                    (( (Recesso dai contratti).))

  ((1.  Il  recesso  unilaterale  dai  contratti  della  pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto)).
                          Art. 21-septies
                    (Nullita' del provvedimento).

  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da  difetto  assoluto  di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
                          Art. 21-octies
              (( (Annullabilita' del provvedimento).))

  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che  il  contenuto  del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)).
                          Art. 21-nonies
                      (Annullamento d'ufficio).

  1.  Il  provvedimento  amministrativo  illegittimo  ai  sensi
dell'articolo 21-octies  ((,  esclusi  i  casi  di  cui  al  medesimo
articolo 21-octies,  comma  2,))  puo'  essere  annullato  d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge.  ((Rimangono  ferme  le  responsabilita'
connesse all'adozione e al  mancato  annullamento  del  provvedimento
illegittimo)).
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole.
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22.
          (Definizioni e principi in materia di accesso).
  1. Ai fini del presente capo si intende:
    a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso;
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati  o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro
diritto alla riservatezza;
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario.
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono.
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale.
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
                              Art. 23.
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))

  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
                              Art. 24
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).))
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso:
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano;
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione;
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque  rientranti  nella  loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione;
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione  della  politica
monetaria e valutaria;
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare  riferimento  alle  tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita  privata  o  la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,  con  particolare  riferimento  agli  interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono;
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso  di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)).
                              Art. 25.
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura.
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente.
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati.
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli  atti  delle  amministrazioni  comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,  della  Commissione  per  l'accesso  ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione.
  ((5.  Le  controversie  relative  all'accesso  ai    documenti
amministrativi  sono  disciplinate  dal  codice  del    processo
amministrativo.))
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
                              Art. 26.
                    (Obbligo di pubblicazione)

  1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso.
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata.
                              Art. 27
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e'  composta  da  dieci  membri)),  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo))  in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  ((2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza)).
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige  una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato.
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
                                                              ((30))

-------------
AGGIORNAMENTI (30)
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Fino  alla  data  di  nuova
costituzione, la Commissione  continua  a  operare  nella  precedente
composizione".
                              Art. 28.
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                      segreto di ufficio) ))

  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente;
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29.

                (Ambito di applicazione della legge).
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
amministrazioni  statali  e  agli  enti  pubblici  nazionali.  Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge.
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica  amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti.
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))  e  il  silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)),  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
                              Art. 30.
                    (( (Atti di notorieta') ))

  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
                              Art. 31.

      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
   
                  COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

   
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


riferimento id:26121

Data: 2015-04-15 22:21:09

Re:firma comunicazione irricevibilità

(...)In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90.(...)

In riferimento alla motivazione, anche nei casi di manifesta irricevibilità occorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.241/90 che
"[color=blue](...)Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono  il  procedimento  con  un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,  la  cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo.[/color]"
Questo inciso determina quindi l'obbligatorietà di concludere - anche nei suddetti casi - il procedimento con provvedimento espresso, semplificato [u]ma pur sempre motivato[/u]. Quindi, la motivazione (sintetica) è necessaria in tutti i casi di istanza o SCIA irricevibile, in base ai principi di imparzialità e trasparenza rafforzati con la L. 190/2012 (anticorruzione).

Saluti,
Marco Della Vecchia

riferimento id:26121

Data: 2015-04-16 08:12:39

Re:firma comunicazione irricevibilità

Qui non è in discussione come adottare l'atto, con o senza motivazione etc etc, ma chi lo deve firmare. ai sensi dell'art. 6, art. 1, della 241/90 il responsabile del procedimento ha sicuramente la facoltà di richiedere la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete rese dall'interessato, così come di valutare le condizioni di ammissibilità della pratica. Ma penso che la richiesta istruttoria sia una cosa (che si configura come un atto adottato nel corso di un procedimento validamente avviato) mentre altra cosa sia la comunicazione di irricevibilità della pratica. Con questa comunicazione infatti viene dichiarata inefficace la pratica presentata dall'interessato che in quanto contraria alle prescrizioni di legge in materia di presentazione telematica non consente di avviare alcun procedimento amministrativo. Si pensi ad una SCIA presentata in modalità cartacea al protocollo dell'Ente da un soggetto per l'apertura di un negozio di abbigliamento. Questa è irricevibile in quanto non presentata secondo la modalità telematrica. Accertata l'irricevibilità e comunicata all'interessato la predetta è incapace di produrre i suoi effetti tipici, ovvero non rappresenta titolo abilitante l'eservizio immediato dell'attività. E' quindi pienamente un atto a rilevanza esterna produttivo di effetti giuridici nei confronti dell'interessato. E come tale (motivato e con l'indicazione dei termini per ricorrere) può essere firmato solo da un soggetto che ha il potere di rapprentare l'Amministrazione verso l'esterno ovvero il Dirigente o un soggetto titolare di Posizione Organizzativa (ovvero al quale sono delegate funzioni dirigenziali). Ma non sicuramente da me che sono il Responsabile del Procedimento, tra l'altro non espressamente delegato all'adozione del provvedimento finale. E anche se mi delegasse alla firma non potrei firmare in quanto non titolare di P.O. Spero di non sbagliarmi.

riferimento id:26121

Data: 2015-04-16 18:42:25

Re:firma comunicazione irricevibilità

Il discorso si fa complesso e raffinato, qui lo sintetizzo brutalmente:

1) la scia NON DETERMINA l'attivazione di un procedimento amministrativo in senso proprio (ai sensi della L. 241/1990). Non si comunica avvio del procedimento ecc....
2) la SCIA determina l'attivazione di un PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO volto alla verifica delle condizioni di legittimazione, ammissibilità ecc....
3) in questo procedimento c'è un responsabile del procedimento
4) confermo quanto detto: l'irricevibilità è un PROVVEDIMENTO (immediato, senza istruttoria, conseguente all'accertamento delle condizioni di inammissibilità).
5) il provvedimento va MOTIVATO (anche succintamente)
6) è ovviamente ricorribile a tar e consiglio di stato (come tutti i provvedimenti, per Costituzione)
7) lo adotta il Dirigente che però può assegnare la competenza (espressamente) al RdP

riferimento id:26121

Data: 2015-04-17 14:23:24

Re:firma comunicazione irricevibilità

Concordo su tutti i punti tranne il 7. Il RdP può firmare in luogo del Dirigente solo se è titolare di P.O. Su questo stesso sito ho estrapolato questa sentenza:

Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento
ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale degli enti locali. Responsabile del procedimento.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di nominare un dipendente di categoria C, non titolare di P.O., quale responsabile del procedimento con firma di atti esterni (ad es., accertamenti).
La questione posta dall'Ente, riferita al responsabile del procedimento, va esaminata considerando la disciplina generale del procedimento amministrativo, così come dettata dalla l. 241/1990.
L'art. 5, comma 1 (Responsabile del procedimento), della predetta legge dispone che 'Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale'.
Il comma successivo stabilisce che, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente.
Ciò significa che di norma il responsabile del procedimento coincide con il dirigente di ciascuna unità organizzativa o con il funzionario preposto all'ufficio stesso, che assume la veste di responsabile di tutti i procedimenti, a partire dal loro impulso fino alla loro conclusione.
La sua competenza in merito all'adozione del provvedimento finale discende, in primis, dalla posizione giuridica e professionale di dirigente di una pubblica amministrazione (e, per analogia, dalla titolarità di posizione organizzativa nelle amministrazioni locali prive di posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 40 e successivi del CCRL del 07.12.2006), al quale, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è attribuita espressamente la competenza all'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nell'ambito del suo potere di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Pertanto, il dirigente/titolare di posizione organizzativa preposto alla direzione di una unità organizzativa cessa dalla posizione di responsabile del procedimento nel momento in cui assegna il singolo procedimento ad altro dipendente addetto alla medesima struttura.
In tal caso, su questo soggetto nominato responsabile del procedimento vengono ad incentrarsi una serie di attribuzioni ampiamente descritte all'art. 6 della L. 241/1990, connesse all'impulso, agli avvisi, all'istruttoria, alla comunicazione del provvedimento e, soltanto quando ne abbia la competenza, all'adozione del provvedimento finale.
Infatti, per quanto concerne, nello specifico, il problema della competenza all'emanazione del provvedimento finale, la questione non può essere trattata separatamente dalla verifica della posizione giuridica e professionale del soggetto cui è affidata la rappresentanza esterna della pubblica amministrazione.
La necessità di tale verifica è resa evidente dalla combinazione della previsione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 241/1990 richiamato, che prevede eventualmente l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento, e della previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), della medesima legge, che prescrive che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale 'ove ne abbia la competenza', ovvero, in caso contrario, impone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.
In virtù del disposto dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001, solo i dirigenti (o figure equiparate come i titolari di posizione organizzativa) possono impegnare l'amministrazione verso l'esterno, per cui non sarà possibile attribuire il potere di gestione se non ai responsabili formalmente incaricati.
Un autorevole parere del Consiglio di Stato [1] chiarisce la portata della figura del responsabile del procedimento, evidenziando che l'attribuzione di tali funzioni implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo 'solo eventuale' l'adozione del provvedimento finale, che resta, invece, attribuzione propria del dirigente/titolare di posizione organizzativa.
Ne consegue pertanto che le funzioni di responsabile del procedimento sono organizzative e propulsive e non hanno necessariamente natura dirigenziale.
Si ha conferma di un tanto anche esaminando le declaratorie riportate all'allegato A del CCRL del 07.12.2006, riferite alle categorie di inquadramento professionale C e D.
Nell'elencare le mansioni peculiari di dette categorie, si è evidenziato espressamente che vi rientra anche la possibilità di firma di atti finali, in quanto attribuita e relativa alle mansioni di competenza, laddove non aventi, però, contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.
Dal quadro complessivo sopra delineato, emerge quali siano le rispettive competenze attribuite ed esercitabili da parte del responsabile del procedimento e da parte del dirigente/titolare di posizione organizzativa. In particolare, [b]si sottolinea che rientra nella competenza esclusiva del dirigente/titolare di posizione organizzativa l'adozione e la conseguente firma di tutti gli atti finali, espressivi di volontà verso l'esterno[/b] (provvedimenti di autorizzazione, accertamenti, ecc.).
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[1] Cfr. Sez. I, n. 304 del 03.03.2004 (06.11.2013 - link a www.regione.fvg.it).


Concordate dottore?

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