Buonasera sono un collega cat. D1 non titolare di P.O. incaricato dal mio dirigente quale referente del SUAP con responsabilità del procedimento in tutti i procedimenti SUAP. Quotidianamente sono costretto a dichiarare irricevibili alcune pratiche che arrivano allo sportello in quanto non presentate in modalità telematica oppure non firmate digitalmente o non trasmesse tramite PEC. Ovviamente queste pratiche in quanto irricevibili non attivano alcun procedimento amministrativo e ciò è ben evidenziato nella comunicazione che notifico all'interessato. Ciò premesso ho il dubbio che le comunicazioni di irricevibilità da me (e solo da me) firmate digitalmente potendo essere comunque inquadrate come atti a rilevanza esterna debbano sempre essere controfirmate digitalmente anche dal mio dirigente. Ciò in quanto lo scrivente, benché responsabile del procedimento, non essendo titolare di P.O. non ha facoltà di rappresentare l'Ente verso l'esterno. Il mio Dirigente sostiene invece che le comunicazioni di irricevibilità non essendo atti a rilevanza esterna (in quanto non provvedimenti finali adottati al termine di un procedimento) possono ben essere firmate dal solo responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/90, quali sostanzialmente richieste di rettifica. In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90. Potreste chiarirmi le idee giusto per poter operare al meglio. Grazie di cuore.
riferimento id:26121
Buonasera sono un collega cat. D1 non titolare di P.O. incaricato dal mio dirigente quale referente del SUAP con responsabilità del procedimento in tutti i procedimenti SUAP. Quotidianamente sono costretto a dichiarare irricevibili alcune pratiche che arrivano allo sportello in quanto non presentate in modalità telematica oppure non firmate digitalmente o non trasmesse tramite PEC. Ovviamente queste pratiche in quanto irricevibili non attivano alcun procedimento amministrativo e ciò è ben evidenziato nella comunicazione che notifico all'interessato. Ciò premesso ho il dubbio che le comunicazioni di irricevibilità da me (e solo da me) firmate digitalmente potendo essere comunque inquadrate come atti a rilevanza esterna debbano sempre essere controfirmate digitalmente anche dal mio dirigente. Ciò in quanto lo scrivente, benché responsabile del procedimento, non essendo titolare di P.O. non ha facoltà di rappresentare l'Ente verso l'esterno. Il mio Dirigente sostiene invece che le comunicazioni di irricevibilità non essendo atti a rilevanza esterna (in quanto non provvedimenti finali adottati al termine di un procedimento) possono ben essere firmate dal solo responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. 241/90, quali sostanzialmente richieste di rettifica. In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90. Potreste chiarirmi le idee giusto per poter operare al meglio. Grazie di cuore.
[/quote]
Come in un sinistro stradale avete ragione e torto entrambi. Diciamo che tu hai ragione al 60% e lui al 40%.
Provo a spiegare in estrema sintesi:
1) Le dichiarazioni di irricevibilità sono ATTI A RILEVANZA ESTERNA (ci mancherebbe altro). Sono provvedimenti amministrativi che dichiarano privo di efficacia un titolo altrimenti abilitativo
2) come tali devono essere sottoscritti da SOGGETTO LEGITTIMATO secondo l'ordinamento
3) tale soggetto è il DIRIGENTE/APICALE oppure il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (anche non P.O.) a cui è assegnata la pratica.
Il problema è risolto dall'art. 6 della 241:
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le [color=red]condizioni di ammissibilita'[/color] i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
................
e) [color=red]adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale[/color],
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale)).
La legge 241/1990 ASSEGNA AUTOMATICAMENTE, per il solo fatto di essere responsabile del procedimento, il potere di valutare le condizioni di amminssibilità (e ricevibilità), TUTTAVIA il RdP non può adottare atti a rilevanza esterna se non ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO e, secondo me, anche se non PO e nemmeno cat. D (potrebbe essere affidato ad un C).
Quindi hai un po' di ragione a PRETENDERE che ti deleghi espressamente all'adozione di questi atti.
Tempo fa preparai una BOZZA che trovi qui e che può esserti di aiuto.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2153.0
**************
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
Vigente al: 15-4-2015
CAPO I
PRINCIPI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali dell'attivita' amministrativa)
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a quello
cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge)).
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
(Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita'
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
------------
AGGIORAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009.
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della L. 69/2009.
Art. 2-bis
(Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione
del procedimento).
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla
base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte
dal risarcimento)). ((29))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale
e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ".
Art. 3
(( (Motivazione del provvedimento) ))
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Art. 3-bis
(( (Uso della telematica). ))
((1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati)).
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4.
(( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) ))
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
(( (Responsabile del procedimento) ))
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6.
(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero rrasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale)).
Art. 6-bis.
(( (Conflitto di interessi). ))
((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale)).
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
(( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a
fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8.
(( (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento) ))
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;))
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e'
prevista.
Art. 9.
(( (Intervento nel procedimento) ))
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi
attribuibili all'amministrazione)).
Art. 11.
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi di cui al presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)).
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Art. 12.
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
(Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente ((puo' indire)) una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti)).
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA).Quando la conferenza e'
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis.
(Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e
servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
((1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento.))
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli
atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita'
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere
interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 14-ter.
(Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e
puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.La nuova data della riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del
patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o
altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.
4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei casi in cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori.Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale puo' far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di
servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima
sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione
procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il
consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che
sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far
data dall'adozione del provvedimento finale.))
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
((33))
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno
2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo
44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la
problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni
interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di
riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in
precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla
realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i
termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono ridotti alla meta'".
Art. 14-quater.
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ((ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri)) si pronuncia entro
sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali
interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali ((, motivando
un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso)). Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in
una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti
locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di
competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le
specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare
interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26)
3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
3-quater. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il comma 3 del
presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o
da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di
trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in
esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
Art. 14-quinquies
(( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))
((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).
Art. 15.
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli accordi di cui al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (30)
((31))
--------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10-ter,
comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,
degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa
fino al 30 giugno 2014".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita' elettronica diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
Art. 16.
(Attivita' consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali
danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al
presente comma)).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici)).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni)).
Art. 17.
(( (Valutazioni tecniche) ))
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
(Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)).
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((, nei
casi di cui al comma 4 del presente articolo)). In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al
capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3,
il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della
denuncia o della domanda."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si
applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in
base alla normativa statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."
Art. 20
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica
incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:
(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o
della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".
(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non
provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della
domanda."
Art. 21
(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)).
((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))
Art. 21-bis
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei
privati).))
((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per
la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)).
Art. 21-ter
(( (Esecutorieta'). ))
((1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte
del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).
Art. 21-quater
(( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).))
((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e'
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze)).
Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)
1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario)), il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
Art. 21-sexies
(( (Recesso dai contratti).))
((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto)).
Art. 21-septies
(Nullita' del provvedimento).
1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 21-octies
(( (Annullabilita' del provvedimento).))
((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)).
Art. 21-nonies
(Annullamento d'ufficio).
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies ((, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2,)) puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge. ((Rimangono ferme le responsabilita'
connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo)).
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole.
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
(Definizioni e principi in materia di accesso).
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
Art. 23.
(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24
(( (Esclusione dal diritto di accesso).))
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)).
Art. 25.
(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o
alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si
intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione.
((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.))
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 26.
(Obbligo di pubblicazione)
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Art. 27
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e' composta da dieci membri)), dei quali due
senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo)) in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti
non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la
decadenza)).
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
((30))
-------------
AGGIORNAMENTI (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova
costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente
composizione".
Art. 28.
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di
segreto di ufficio) ))
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
(Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle
societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso
alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla
durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la
((segnalazione certificata di inizio attivita')) e il silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)), salva la possibilita' di
individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Art. 30.
(( (Atti di notorieta') ))
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di
esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
(...)In merito mi ha anche comunicato che a suo parere la comunicazione di irricevibilità non deve riportare le informazioni di cui all'art. 3 della Legge 241/90.(...)
In riferimento alla motivazione, anche nei casi di manifesta irricevibilità occorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.241/90 che
"[color=blue](...)Se ravvisano la manifesta irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo.[/color]"
Questo inciso determina quindi l'obbligatorietà di concludere - anche nei suddetti casi - il procedimento con provvedimento espresso, semplificato [u]ma pur sempre motivato[/u]. Quindi, la motivazione (sintetica) è necessaria in tutti i casi di istanza o SCIA irricevibile, in base ai principi di imparzialità e trasparenza rafforzati con la L. 190/2012 (anticorruzione).
Saluti,
Marco Della Vecchia
Qui non è in discussione come adottare l'atto, con o senza motivazione etc etc, ma chi lo deve firmare. ai sensi dell'art. 6, art. 1, della 241/90 il responsabile del procedimento ha sicuramente la facoltà di richiedere la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete rese dall'interessato, così come di valutare le condizioni di ammissibilità della pratica. Ma penso che la richiesta istruttoria sia una cosa (che si configura come un atto adottato nel corso di un procedimento validamente avviato) mentre altra cosa sia la comunicazione di irricevibilità della pratica. Con questa comunicazione infatti viene dichiarata inefficace la pratica presentata dall'interessato che in quanto contraria alle prescrizioni di legge in materia di presentazione telematica non consente di avviare alcun procedimento amministrativo. Si pensi ad una SCIA presentata in modalità cartacea al protocollo dell'Ente da un soggetto per l'apertura di un negozio di abbigliamento. Questa è irricevibile in quanto non presentata secondo la modalità telematrica. Accertata l'irricevibilità e comunicata all'interessato la predetta è incapace di produrre i suoi effetti tipici, ovvero non rappresenta titolo abilitante l'eservizio immediato dell'attività. E' quindi pienamente un atto a rilevanza esterna produttivo di effetti giuridici nei confronti dell'interessato. E come tale (motivato e con l'indicazione dei termini per ricorrere) può essere firmato solo da un soggetto che ha il potere di rapprentare l'Amministrazione verso l'esterno ovvero il Dirigente o un soggetto titolare di Posizione Organizzativa (ovvero al quale sono delegate funzioni dirigenziali). Ma non sicuramente da me che sono il Responsabile del Procedimento, tra l'altro non espressamente delegato all'adozione del provvedimento finale. E anche se mi delegasse alla firma non potrei firmare in quanto non titolare di P.O. Spero di non sbagliarmi.
riferimento id:26121Il discorso si fa complesso e raffinato, qui lo sintetizzo brutalmente:
1) la scia NON DETERMINA l'attivazione di un procedimento amministrativo in senso proprio (ai sensi della L. 241/1990). Non si comunica avvio del procedimento ecc....
2) la SCIA determina l'attivazione di un PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO volto alla verifica delle condizioni di legittimazione, ammissibilità ecc....
3) in questo procedimento c'è un responsabile del procedimento
4) confermo quanto detto: l'irricevibilità è un PROVVEDIMENTO (immediato, senza istruttoria, conseguente all'accertamento delle condizioni di inammissibilità).
5) il provvedimento va MOTIVATO (anche succintamente)
6) è ovviamente ricorribile a tar e consiglio di stato (come tutti i provvedimenti, per Costituzione)
7) lo adotta il Dirigente che però può assegnare la competenza (espressamente) al RdP
Concordo su tutti i punti tranne il 7. Il RdP può firmare in luogo del Dirigente solo se è titolare di P.O. Su questo stesso sito ho estrapolato questa sentenza:
Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento
ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale degli enti locali. Responsabile del procedimento.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di nominare un dipendente di categoria C, non titolare di P.O., quale responsabile del procedimento con firma di atti esterni (ad es., accertamenti).
La questione posta dall'Ente, riferita al responsabile del procedimento, va esaminata considerando la disciplina generale del procedimento amministrativo, così come dettata dalla l. 241/1990.
L'art. 5, comma 1 (Responsabile del procedimento), della predetta legge dispone che 'Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale'.
Il comma successivo stabilisce che, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente.
Ciò significa che di norma il responsabile del procedimento coincide con il dirigente di ciascuna unità organizzativa o con il funzionario preposto all'ufficio stesso, che assume la veste di responsabile di tutti i procedimenti, a partire dal loro impulso fino alla loro conclusione.
La sua competenza in merito all'adozione del provvedimento finale discende, in primis, dalla posizione giuridica e professionale di dirigente di una pubblica amministrazione (e, per analogia, dalla titolarità di posizione organizzativa nelle amministrazioni locali prive di posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 40 e successivi del CCRL del 07.12.2006), al quale, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è attribuita espressamente la competenza all'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nell'ambito del suo potere di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Pertanto, il dirigente/titolare di posizione organizzativa preposto alla direzione di una unità organizzativa cessa dalla posizione di responsabile del procedimento nel momento in cui assegna il singolo procedimento ad altro dipendente addetto alla medesima struttura.
In tal caso, su questo soggetto nominato responsabile del procedimento vengono ad incentrarsi una serie di attribuzioni ampiamente descritte all'art. 6 della L. 241/1990, connesse all'impulso, agli avvisi, all'istruttoria, alla comunicazione del provvedimento e, soltanto quando ne abbia la competenza, all'adozione del provvedimento finale.
Infatti, per quanto concerne, nello specifico, il problema della competenza all'emanazione del provvedimento finale, la questione non può essere trattata separatamente dalla verifica della posizione giuridica e professionale del soggetto cui è affidata la rappresentanza esterna della pubblica amministrazione.
La necessità di tale verifica è resa evidente dalla combinazione della previsione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 241/1990 richiamato, che prevede eventualmente l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento, e della previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), della medesima legge, che prescrive che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale 'ove ne abbia la competenza', ovvero, in caso contrario, impone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.
In virtù del disposto dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001, solo i dirigenti (o figure equiparate come i titolari di posizione organizzativa) possono impegnare l'amministrazione verso l'esterno, per cui non sarà possibile attribuire il potere di gestione se non ai responsabili formalmente incaricati.
Un autorevole parere del Consiglio di Stato [1] chiarisce la portata della figura del responsabile del procedimento, evidenziando che l'attribuzione di tali funzioni implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo 'solo eventuale' l'adozione del provvedimento finale, che resta, invece, attribuzione propria del dirigente/titolare di posizione organizzativa.
Ne consegue pertanto che le funzioni di responsabile del procedimento sono organizzative e propulsive e non hanno necessariamente natura dirigenziale.
Si ha conferma di un tanto anche esaminando le declaratorie riportate all'allegato A del CCRL del 07.12.2006, riferite alle categorie di inquadramento professionale C e D.
Nell'elencare le mansioni peculiari di dette categorie, si è evidenziato espressamente che vi rientra anche la possibilità di firma di atti finali, in quanto attribuita e relativa alle mansioni di competenza, laddove non aventi, però, contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.
Dal quadro complessivo sopra delineato, emerge quali siano le rispettive competenze attribuite ed esercitabili da parte del responsabile del procedimento e da parte del dirigente/titolare di posizione organizzativa. In particolare, [b]si sottolinea che rientra nella competenza esclusiva del dirigente/titolare di posizione organizzativa l'adozione e la conseguente firma di tutti gli atti finali, espressivi di volontà verso l'esterno[/b] (provvedimenti di autorizzazione, accertamenti, ecc.).
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[1] Cfr. Sez. I, n. 304 del 03.03.2004 (06.11.2013 - link a www.regione.fvg.it).
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