Data: 2015-04-15 09:26:38

Le differenze tra Durc e attestazione di regolarità contributiva

Inarcassa: le differenze tra Durc e attestazione di regolarità contributiva

http://www.casaeclima.com/ar_22226__inarcassa-differenze-durc-attestazione-regolarit-contributiva-.html


Tratto da: http://www.anticorruzione.it

[i]Alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza

per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti[/i]

[i]AG 26/2011

6 ottobre 2011

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – INARCASSA – interpretazione dell’art. 4, co. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 55634 in data 20 maggio 2011, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 6 ottobre 2011 ha approvato le seguenti considerazioni.

Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta si rende necessaria, preliminarmente, la ricognizione del quadro normativo rilevante.

L’art. 4, co. 2 del D.P.R. 207/2010 prevede che: “Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. Con particolare riferimento al DURC, invece, l’art. 6, co. 1 del Regolamento dispone che “Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.”

Secondo l’interpretazione prospettata nella richiesta di parere, anche l’Istante, in quanto soggetto destinato a certificare la regolarità contributiva degli architetti ed ingegneri lavoratori autonomi nei casi previsti dagli art. 38, co. 1, lett. i) e 90, co. 7 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, godrebbe del regime privilegiato di tutela e soddisfazione dei crediti di cui all’art. 4 del Regolamento. L’Autorità, pur ritenendo tale lettura suggestiva e non priva di adeguato supporto argomentativo, ritiene che nel caso di specie non si possa procedere ad un’interpretazione analogica della disposizione in questione.

Dispone in tal senso l’interpretazione letterale dell’art. 6 del regolamento il quale, in modo così esplicito da non lasciar spazio a dubbi, parla di “adempimenti INPS ed INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Non solo sono indicati espressamente due istituti che erogano prestazioni contributive ed assicurative, ma è anche prevista una (ed una sola) eccezione, la cassa edile. Si osservi, inoltre, che il Titolo II della Parte I del Regolamento, contiene, in applicazione della previsione di cui all’art. 5, co. 5 lett. s) bis del d. lgs. 163/2006, norme in materia “di tutela dei diritti dei lavoratori”; non a caso l’art. 4 del Regolamento mutua le disposizioni di cui agli articoli 7 e 13 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, rubricati rispettivamente Tutela dei lavoratori e Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore (cfr. Cons. Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi, parere n. 3262/2007 nell’adunanza del 17 settembre 2007, pag.3, e parere 313/2010, nell’adunanza del 24 febbraio 2010, pag. 11; Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, Relazione di accompagnamento al Regolamento, pag. 26).

Una lettura sistematica del Titolo in questione, pertanto, non può portare a includere tra coloro i quali godono della tutela e soddisfazione privilegiata dei crediti di cui all’art. 4 co. 2 del Regolamento soggetti che, come l’istante INARCASSA, forniscono prestazioni contributive ed assistenziali a lavoratori non dipendenti. Si ritiene che una siffatta deroga alle norme che regolano normalmente la circolazione dei diritti, che de iure condendo ben potrebbe essere introdotta dal legislatore in sede di aggiornamento del Regolamento, dovrebbe necessariamente essere oggetto di una previsione esplicita e tassativa, da aggiungere a quanto ad oggi testualmente previsto dall’art. 6, co. 1 del Regolamento.


Avv. Giuseppe Busia[/i]

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