In un caso in cui mediante autovidimazione del registro cose antiche usate lo stesso sia stato inviato al suap, che non ritenendolo corretto, perchè mancante del timbro del numero ect.... ha trasmesso richiesta di integrazioni cui adempiere entro un determinato periodo di tempo e non essendo pervenuta l'integrazione come si procede: avvio del procedimento per ..
1) chiudere l'attività di vendita cose usate ( che fra l'altro non avrebbe dovuto iniziare senza registro)
2) sanzione amministrativa pecuniaria per manacta tenute,dei registri ?? nel caso se nel testo unico è prevista una sanzione mi sapete dire l'articolo ???? :o
In un caso in cui mediante autovidimazione del registro cose antiche usate lo stesso sia stato inviato al suap, che non ritenendolo corretto, perchè mancante del timbro del numero ect.... ha trasmesso richiesta di integrazioni cui adempiere entro un determinato periodo di tempo e non essendo pervenuta l'integrazione come si procede: avvio del procedimento per ..
1) chiudere l'attività di vendita cose usate ( che fra l'altro non avrebbe dovuto iniziare senza registro)
2) sanzione amministrativa pecuniaria per manacta tenute,dei registri ?? nel caso se nel testo unico è prevista una sanzione mi sapete dire l'articolo ???? :o
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1) Il registro NON è indispensabile per lo svolgimento dell'attività (in quanto gli oggetti di esiguo valore non sono soggetti a registrazione e quindi l'interessato potrebbe aver avviato e potrebbe continuare senza)
2) eventualmente la violazione sul registro ha una autonoma sanzione. La mancata comunicazione preventiva (art. 126 Tulps), o la mancata tenuta del registro delle
operazioni (art. 128 Tulps) sono sanzionati dall’art. 17-bis, comma 3, del Tulps con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 154,00 ad €. 1.032,00 (pagamento in misura ridotta ex-art. 16 legge
689/81 ammesso in €. 308,00). Può conseguire la sanzione amministrativa accessoria di cui all’art.
17-quater del Tulps, cioè la sospensione dell’attività fino ad un massimo di tre mesi.
La mancata vidimazione del registro delle operazioni, la sua mancata esibizione agli agenti di PS e
la scorretta modalità di compilazione, costituiscono invece il reato di cui all’art. 221 Tulps in
relazione all’art. 247 Reg.Es. Tulps.
Vedi questo interessante documento: http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/manuale%20controllo%20commercio%20cose%20usate.pdf
[b][size=18pt]Il Ministero dell'Interno riconosce la validità dell'AUTOVIDIMAZIONE DEI REGISTRI TULPS:[/size][/b]
[color=red][b]Nota n. 557/PAS/U/009438/12015(1) del 20 giugno 2017, Ministero Interno[/b][/color]
http://buff.ly/2tU0L5e
[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]
APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0