Data: 2015-04-14 11:51:44

mercato civico e vendita vino

E' possibile assegnare un box nel mercato civico per la vendita di vini?    :-[

grazie

riferimento id:26084

Data: 2015-04-14 11:59:54

Re:mercato civico e vendita vino

Credo di si perché hai dei dubbi? Per avere comunque io dettagli devi necessariamente rivolgerti al comune di riferimento.

riferimento id:26084

Data: 2015-04-14 14:15:19

Re:mercato civico e vendita vino

Possibile, ovviamente attraverso una procedura di bando pubblico, come previsto dalle direttive regionali per la Sardegna e dal D.lgs n.59/2010 ( art.16), tranne eccezioni previste in caso di subingresso per affitto o cessione d'azienda.

Se trattasi di nuova assegnazione verifica bene requisiti per il bando in quanto, come saprai,i criteri prima previsti dalle nostre direttive non sono più applicabili a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata Stato Regioni del 05/07/2012 e il documento non fornisce particolari indicazioni sui criteri da adottare, a parte il  criterio generale della maggiore professionalità dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese che, di per sè, è un pò poco.

Tieni anche presente che l’Intesa citata, in quanto richiamata da un decreto legislativo di attuazione di una direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, nonostante necessiti di un atto di recepimento da parte della legislazione regionale, ha forza innovativa rispetto a normative statali e regionali incompatibili non abrogate o ai regolamenti comunali ancora in vigore, mentre la stessa efficacia non può riconoscersi all’Accordo ( ossia il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 siglato in data 24 gennaio 2013)  in quanto le relative proposte dovranno essere ratificate dalle singole regioni attraverso appositi atti normativi.
Insomma, la situazione non è semplicissima ma se intendi procedere dovrai comunque stabilire anche la durata della nuova concessione ( non dici se si tratta di posteggio da assegnare ex novo ).

Ricorda che all’art.1 dell'Intesa della Conferenza Unificata si stabilisce che “la durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della selezione” e che la stessa non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12 anni. In attesa del recepimento dei criteri con un atto della R.A. S. potresti ragionevolmente stabilire in 10 anni la durata della concessione del suolo pubblico ( con delibera di Giunta), ovviamente sto dando per scontato che il posteggio di cui parli sia previsto nel regolamento comunale e nel piano delle aree per il commercio su aree pubbliche (approvato dal Consiglio Comunale!!).
 

riferimento id:26084

Data: 2015-04-14 21:07:22

Re:mercato civico e vendita vino


E' possibile assegnare un box nel mercato civico per la vendita di vini?    :-[

grazie
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Se si tratta di NUOVO POSTEGGIO la situazione è complessa ed occorre procedere all'aggiornamento del PIANO e del REGOLAMENTO.

riferimento id:26084

Data: 2015-04-14 21:08:08

Re:mercato civico e vendita vino


E' possibile assegnare un box nel mercato civico per la vendita di vini?    :-[

grazie
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Se può interessare la Omniavis offre una proposta di assistenza per l'aggiornamento del PIANO/REGOLAMENTO per il COMMERCIO SU AAPP anche in caso di istituzione di nuovo mercato:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-07-12/aree-pubbliche

L'offerta è anche sul MEPA:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-19-07-26-33/storico-newsletter/107-20150408-piano-e-regolamento-del-commercio-su-aa-pp

Le problematiche sono complesse (in particolare per quanto attiene ai criteri di selezione dei partecipanti in base alla nuova normativa).

Per approfondimenti vi rinviamo alle VIDEOLEZIONI:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi

O alla sezione ABBONATI:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-19-07-26-33/storico-newsletter/108-20150402-sezione-abbonati-forum

riferimento id:26084

Data: 2015-04-15 07:49:26

Re:mercato civico e vendita vino

Scusate... :-[ Il post non è stato formulato in modo corretto. Si voleva avere conferma che il divieto di vendita di alcolici su area pubblica non si applica all'interno di un mercato civico. Grazie

riferimento id:26084

Data: 2015-04-15 13:53:21

Re:mercato civico e vendita vino

Per gli ambulanti e operatori dei mercati si applicano queste norme:

[b]Legge n. 125/2001[/b] “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”

14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma TULPS

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [...] Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni

L’art. 6-bis citato è abrogato; l’art. 6 citato riguarda la sospensione della vendita e della somministrazione di alcolici negli esercizi di vicinato e negli esercizi di somministrazione.

[b]TULPS[/b]

Art. 87 TULPS
E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

Art. 176 regolamento TULPS
Agli effetti dell'art. 86 della legge (TULPS), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre (ndr. quelle di cui all’art. 89 sono le alcoliche con più di 21 gradi)
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

D.lgs. n. 114/98

[u]Art. 30, comma 5
Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche[/u], nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari

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