Data: 2015-04-14 11:28:39

DISTRIBUTORI CARBURANTE - normativa e giurisprudenza

[b]ANALISI NORMATIVA[/b]

Per impianto pubblico di distribuzione carburanti ad uso stradale si intende quell’esercizio commerciale unitario, aperto al pubblico, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché da eventuali servizi e attività accessorie (officina meccanica, autolavaggio, commercio generi di consumo, somministrazione alimenti e bevande, ecc.).
I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato. Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, ecc. destinate al rifornimento esclusivo di veicoli afferenti alle attività private.
Sulla rete stradale gli impianti erogano  benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio.
Oltre che per la tipologia di carburante offerta, gli impianti si distinguono in base al tipo di servizio vendita. Convenzionalmente si distinguono le tipologie: servito; self post-pagamento; self pre-pagamento.

Ai sensi all’[b]art. 83 bis, comma 17 e 18 del DL n. 112/08, così come modificato dall’art. 17 comma 5 del DL n. 1/2012[/b], viene sancita la completa liberalizzazione delle previsioni di nuovi impianti:
[i]... in qualità di principio generale in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’ articolo 117 della Costituzione e al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.[/i]

Ai sensi del [b]DL n. 98/2011, art. 28[/b] gli impianti sono sottoposti alle seguenti condizioni/facoltà:
[i]- al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;

- Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;[/i]

A seguito della modifica di cui alla l[b]egge comunitaria 2013-bis[/b], il c.d impianto ghost completamente automatizzato senza presenza del gestore, è esercitabile in ogni ubicazione, dentro e fuori il centro abitato.

[i]- Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a)  l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
b)  l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c)  la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.[/i]

Con il [b]DL n. 1/2012[/b], è stata introdotta un’ulteriore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti. In particolare:
[i]- con decorrenza 25 marzo 2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;
- a decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;
- in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione
agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
[/i]

Da un punto di vista procedurale amministrativo, l’esercente la vendita dei carburanti ad uso pubblico è sottoposto, prescindendo da ulteriori sub procedimenti di natura commerciale, ambientale o di sicurezza, al regime abilitativo principale previsto dal [b]d.lgs. n. 32/1998 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59[/b].
[i]Art. 1.  Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il regime autorizzatorio ha preso il posto del vecchio regime concessorio. In sintesi, l'individuazione delle aree non è di esclusiva competenza dell'ente proprietario della strada in funzione, poi, del rilascio di una concessione che farebbe sorgere in capo al soggetto il diritto di istallare l’impianto. Il diritto di esercizio dell’attività è già insito nella sfera giuridica del soggetto al pari di ogni altra libera forma di esercizio d’impresa (cfr. C. di Stato, sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4338).

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (ndr. ora DPR n.151/2011).

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

Sul procedimento abilitativo vige il silenzio-assenso che matura in 90 giorni – vedasi art. 20 della Legge n. 241/1990. Resta inteso che un conto è il perfezionarsi del titolo e un conto è la possibilità dell’avvio effettivo dell’impianto che implica il collaudo e il soddisfacimento delle varie condizioni ambientali afferenti ai vari sub procedimenti collegati.

[omissis][/i]

[i]Art. 2.  Competenze comunali e regionali

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.[/i]

Spetta al Comune dettare le condizioni per l’istallazione degli impianti contemperando le disposizioni in merito alla sicurezza, all’ambiente, alla prevenzione incendi.

[i]1 -bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
[/i]
Ai sensi di questa ultima disposizione (vedremo meglio con la giurisprudenza) vige la completa ammissibilità urbanistica (eccetto che per i c.d. centri storici) senza necessità di varianti al piano regolatore propedeutiche all’istallazione.

[i]2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.

2- bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
[/i]

[b]ANALISI GIURISPRUDENZIALE[/b]

[b]CORTE DI CASSAZIONE PENALE – sezione terza –  n. 17873/2011[/b]
(Urbanistica – edilizia)

La sentenza concerne il principio di specialità tipico del d.lgs. n. 32/1998, grazie al quale la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola.

Il caso concerne il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di giudice del riesame, che ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un fabbricato in c.a. di due piani e di una pensilina in acciaio emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi. Il Tribunale ribadisce la valutazione del G.I.P. in ordine alla illegittimità del permesso di costruire rilasciato all'indagato per la realizzazione di un impianto di distribuzione commerciale di carburanti, da realizzarsi in zona qualificata agricola dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Taurianova.
Viene osservato, da parte dell’accusa, che il permesso di costruire risulterebbe in contrasto con l'art. 38 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Taurianova, a seguito della emanazione della legge urbanistica regionale n. 19/02, che inibisce nella sottozona E l - agricola produttiva del PRG del Comune di Taurianova - qualunque edificazione - residenziale, infrastrutturale - non strettamente funzionale alle attività agricole.
Viene osservato, altresì, che l’art. 73 della citata legge regionale Calabria n. 19/02 stabilisce espressamente che dalla data di entrata in vigore della medesima sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa.

La Corte di Cassazione, invece, riconosce la legittimità del permesso di costruire con le seguenti motivazioni:

[i][...] Nel caso in cui si ravvisi un conflitto tra la legislazione statale e quella regionale, che disciplinino in termini differenti la stessa materia, tale conflitto non può essere risolto sulla base del criterio meramente cronologico della priorità dell'una o dell'altra legge, che riguarda le norme provenienti dalla stessa fonte e di pari dignità, ma deve essere valutato con riferimento ai parametri dettati dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, in tema di distribuzione della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni.

Ove, poi, si ritenga effettivamente sussistente un conflitto la soluzione dello stesso va rimessa alla Corte Costituzionale, sollevando la questione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'una o dell'altra legge.

Con riferimento al decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, finalizzato alla "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59", si osserva che lo stesso detta regole, in parte in materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, essendo, tra l'altro, ispirato da ragioni di tutela dei consumatori e, quindi, della concorrenza (art. 117, comma 1 lett. e) della Costituzione), ed in parte in materie di legislazione concorrente, quali quelle afferenti alle reti di comunicazione, di distribuzione dell'energia, governo del territorio (art. 117, comma secondo).

La legge della Regione Calabria 16.4.2002 n. 19, disciplina, invece, la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio in ambito locale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti (art. 1).

Sicché, mentre quest'ultima legge detta disposizioni di carattere generale, da valere nell'ambito dell'intera Regione per il governo del territorio in materia di pianificazione urbanistica, la legge statale si riferisce ad uno specifico settore, afferente alla dislocazione delle reti di distribuzione del carburante, in cui gli interessi tutelati riguardano precipuamente la tutela dei consumatori, la funzionalità delle reti di comunicazione e solo marginalmente si intersecano con quelli relativi alla tutela del territorio.

La legge n. 32 del 1998, pertanto, ha innegabile carattere di specialità rispetto alla normativa che, in ambito locale, detta regole generali per il governo del territorio, sicché, per ritenere sussistente un conflitto tra sistemi normativi solo parzialmente concorrenti, la legge regionale avrebbe dovuto contenere uno specifico riferimento agli impianti di distribuzione di carburante, per escluderne la dislocabilità in determinate aree territoriali in contrasto con quanto previsto dalla legge statale; riferimento che nella specie non sussiste.

Deve rilevarsi in proposito che gli impianti di distribuzione di carburante, considerato il loro limitato impatto ambientale e la natura non residenziale della struttura, non si palesano certamente idonei a snaturare la destinazione impressa dall'ente locale a determinate aree, quali quelle agricole.

Peraltro, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio.

Va ancora rilevato che, in evidente applicazione degli indicati criteri ermeneutici, la giurisprudenza amministrativa risulta assolutamente consolidata nell'affermare che gli impianti di distribuzione di carburante sono compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire in relazione a ogni tipo di attività, sicché è stato affermato che la loro localizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa neppure dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, I agosto 2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805).

Non appare, infine, priva di rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il Piano comunale di distribuzione carburanti per il Comune di Taurianova è stato deliberato ed approvato da un organo che costituisce emanazione dello stesso ente regionale (Commissario ad acta all'uopo nominato dalla Regione).

Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura [...]
[/i]


[b]TAR Molise – sezione prima – n. 1050/2010[/b]
(codice della strada, fasce di rispetto)

Il ricorrente, in qualità di controinteressato, impugna il permesso di costruire rilasciato dal comune di Campobasso per la realizzazione di una stazione di servizio ad uso stradale.
Fra i  molti motivi del ricorso, il controinteressato mette in evidenza la compatibilità ai sensi del codice della strada e la presunta illegittimità edilizia.

Da notare che in questo caso era stata richiesta l’ordinanza cautelare di sospensione ma prima il TAR e poi il Consiglio di Stato hanno negato la domanda rilevando che il danno prospettato non appare di consistenza tale da potersi qualificare come grave ed irreparabile, tenuto conto che la relazione di parte non appare evidenziare pericoli concreti ai fabbricati e che eventuali omissioni di precauzioni, accorgimenti e tecniche costruttive di prevenzione sono nell’esclusiva responsabilità dell’appaltante e dell’impresa esecutrice;

Il tribunale di Campobasso, fra molte altre considerazioni, rileva:

[i][...] in mancanza di una disciplina regionale di settore, continua a trovare applicazione, in via suppletiva, la normativa statale di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 che espressamente riconosce la competenza comunale a regolamentare l’attività di distribuzione del carburante; in particolare l’art. 2, comma 1, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, prevede che i Comuni devono individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i Comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto”. In ogni caso, anche in assenza di una norma espressa attributiva del potere di disciplina delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti, in presenza della perdurante inerzia regionale è il principio di necessaria continuità della funzione amministrativa ad imporre al Comune di dotarsi di un atto di pianificazione che, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, consenta di esaminare le istanze di rilascio delle prescritte autorizzazioni
[...]

in via generale la fascia di rispetto stradale non può rappresentare un ostacolo all’insediamento di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti che costituiscono un ordinario completamento della strada su cui circolano autoveicoli che devono necessariamente potersi approvvigionare, è, anche in questo caso, il d. lgs. 32/98 a consentire l’installazione degli impianti all’interno delle fasce di rispetto stradale in quanto all’art. 2, comma 3 prescrive espressamente che i comuni debbano “individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada…”.
[...]
deve ancora osservarsi che tutte le censure con cui i ricorrenti deducono la violazione di parametri urbanistici (PRG, NTA, regolamento edilizio) ad opera delle previsioni del piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sono infondate in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del d lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come introdotto dall’art. 1 del d. lgs. 8 settembre 1999, n. 346 “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”. Ne discende che ove le previsioni di piano, finalizzate ad agevolare l’apertura di nuovi impianti di distribuzione, si pongano in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (purché in assenza di peculiari regimi vincolistici), lungi dal risultare affette da illegittimità valgono piuttosto, a tutti gli effetti di legge, quale “adeguamento degli strumenti urbanistici”, nel senso che ne conformano in via diretta i contenuti, senza necessità di ricorrere al procedimento di variante, prescritto invece nella originaria formulazione dell’art. 2 d. lgs. 32/1998 e che resta invece obbligatorio ove la previsione del piano di razionalizzazione della rete introduca una disciplina maggiormente restrittiva rispetto a quella urbanistica (cfr. Cons. Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2857 e Cons. Stato, V, 13 dicembre 2006, n. 7377) [...][/i]



SI VEDANO ANCHE:

[b]Consiglio di Stato – sezione quinta – n. 940/2013
Consiglio di Stato – sezione quinta – n. 2456/2012[/b]
(liberalizzazione e interesse del controinteressato)

Il Consiglio di Stato chiarisce che in materia vige la più completa liberalizzazione e l’interesse legittimo di un concorrente già in esercizio deve necessariamente retrocedere di fronte al principio della libertà di stabilimento ex art. 43 CE. Presunte illegittimità in funzione della sicurezza sono valutabili in sede di rilascio autorizzazione, che ricade nella discrezionalità della competente Amministrazione. Lo stesso dicasi per eventuali sub procedimenti che sono necessari all’avvio effettivo dell’attività da valutare al momento del collaudo.

n. 940/2013
[i][...] secondo il recente insegnamento della Sezione che il Collegio pienamente condivide, la disciplina nazionale relativa all’installazione di impianti di carburante e, in particolare, quella relativa agli obblighi di distanze minime (D.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime) è stata sottoposta ad un severo scrutinio del giudice comunitario in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, Attanasio Group).
L’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.
[...] nella fattispecie in esame, emerge che nessuna posizione di interesse legittimo è astrattamente enucleabile dall’esame della causa petendi dell’originario ricorso della (società ricorrente) perché esso si risolve, all’evidenza, nel mero interesse materiale di quest’ultima ad impedire l’esercizio dell’attività della società concorrente e , come tale , non meritevole di tutela se messo in relazione alle norme ed ai principi comunitari testé enunciati.
In altri termini, il ricorso si sostanzia in un palese tentativo della (società ricorrente) di impedire l’esercizio di distribuzione carburanti da parte di (del concorrente) e, quindi, in una ingiustificata limitazione della concorrenza, la cui tutela non può trovare ingresso nell’odierno giudizio.
[...]
Per un verso infatti, come già precisato, la concorrenza di per sé non è fattore legittimante secondo i parametri comunitari quando, come nella specie, è preordinata ad inibire l’esercizio della medesima attività ad altri operatori del settore.
Per altro verso, l’invocato rispetto della normativa di settore non sostanzia un interesse autonomamente apprezzabile essendo, nella specie, sostanzialmente preordinato a limitare la concorrenza e come tale non meritevole di tutela.
Le asserite illegittimità, infatti, non incidono in alcun modo sull’attività svolta dal (concorrente), ma si riferiscono unicamente all’adeguatezza dell’impianto di ICM sotto taluni specifici profili di sicurezza pubblica, la cui verifica è affidata alla competenza esclusiva dell’Anas.[/i]

n. 2456/2012
[i][...]
Quindi, in base ai principi ora esposti, deve ritenersi superato quell’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione antecedente la pronuncia della Corte UE, secondo cui le autorizzazioni all’apertura degli impianti di distribuzione di carburanti vanno rilasciate alla luce dell’intero apparato distributivo locale esistente, nel quale la distanza minima tra i distributori costituisce un parametro da verificare e che la stessa distanza è un criterio utile per valutare sia la possibilità di sopravvivenza sul mercato del singolo esercizio, sia l’esigenza di assicurare agli utenti condizioni ottimali per la fruizione del servizio.
Altresì infondato è il secondo motivo, inerente l’assenza dell’autorizzazione provinciale agli scarichi.
In primo luogo detto provvedimento provinciale è al contrario intervenuto e comunque - e questo è ciò che è utile ai fini della correttezza dei provvedimenti comunali autorizzatori e concessori impugnati da Total Italia - l’autorizzazione agli scarichi era comunque una condizione di efficacia per il funzionamento dell’impianto da verificare al momento del collaudo, al pari di altri passaggi procedimentali, come ad esempio il parere dei VV.FF. – cfr. per tutto art. 1 D. Lgs. 32/98.
Ancora infondato è il terzo motivo, concernente il mancato rispetto delle prescrizioni dell’ANAS in ordine all’ampiezza dell’aiuola spartitraffico ed alla sua distanza rispetto alla corsia di marcia.
L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto impugnata ha imposto, tra l’altro, il rispetto delle prescrizioni dell’ANAS e dunque, al di là della genericità della censura già rilevata in primo grado, non si può che concludere che eventuali difformità potranno essere trattate alla stregua di difformità dai titoli autorizzatori e concessori rilasciati.
[/i]





riferimento id:26083

Data: 2018-03-19 09:12:23

Re:DISTRIBUTORI CARBURANTE - normativa e giurisprudenza

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: requisiti per riduzione tipologie di carburanti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 5 marzo 2018
(GU n.64 del 17-3-2018)

https://buff.ly/2Iz9az6

riferimento id:26083
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it