Data: 2015-04-14 06:47:44

Nomina del RUP per gli affidamenti di beni e servizi. Almeno cat. D

[color=red][b]Nomina del RUP per gli affidamenti di beni e servizi. Almeno cat. D[/b][/color]

[b]Massima [/b]
La disciplina del RUP nel settore dei contratti pubblici è contenuta nell'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, e, specificamente per le forniture e i servizi, negli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.
L'art. 10 del codice dei contratti pubblici prevede che il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo o un dipendente in servizio, mentre l'art. 272, comma 4, del Regolamento attuativo richiede specificamente che il RUP sia un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale.
Il comma 4 richiamato consente l'attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti non muniti di qualifica dirigenziale, e quindi a funzionari muniti di funzioni dirigenziali (titolari di posizione organizzativa, nel sistema degli enti locali del FVG); peraltro, ai sensi di detta norma, come osservato dal Consiglio di Stato, sembra possibile l'attribuzione anche a dipendenti appartenenti alle categorie immediatamente inferiori a quella dirigenziale (e dunque che abbiano almeno il livello occupazionale di categoria D, avuto riguardo al sistema di classificazione del personale degli enti locali del FVG).

[b]PARERE[/b]
Il Comune chiede se sia possibile nominare responsabile unico di procedimento (RUP) personale di categoria C, ai fini dell'acquisizione del CIG per le gare relative a beni e servizi[1]. Il Comune ha meno di 5.000 abitanti e non ha personale con qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, ed è stata attribuita la responsabilità di tutti i servizi al Sindaco, ai sensi della L. n. 388/2000[2].

Si ritiene, in via preliminare, di esprimere alcune considerazioni sulla disciplina generale del responsabile del procedimento contenuta nella L. n. 241/1990[3] (artt. 4, 5 e 6), per poi concentrare l'attenzione su quella speciale, nel settore degli appalti pubblici, dettata dall'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006[4], e poi ulteriormente specificata, per le forniture e i servizi, dagli articoli 272 e 273 del regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010[5].

L'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990, dispone che 'il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale'[6].

Specificamente, la competenza all'adozione del provvedimento finale discende dalla posizione giuridica e professionale di dirigente (nonché, negli enti locali privi di qualifica dirigenziale, di titolare di posizione organizzativa, incarico, questo, che comporta il conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell' art. 42 del CCRL del 7 dicembre 2006), al quale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, è attribuita la competenza all'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nell'ambito del suo potere di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Solo in capo a detti soggetti - muniti di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa - sussiste la competenza ad emanare atti che impegnano la p.a. verso l'esterno.

Conferma di un tanto si ha dalla combinazione della previsione di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990, richiamato, che prevede eventualmente l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento, e della previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), della medesima legge, che prescrive che il responsabile del procedimento adotti il provvedimento finale 'ove ne abbia la competenza', ovvero, in caso contrario, impone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

In proposito, il Consiglio di Stato chiarisce che l'attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo 'solo eventuale' l'adozione del provvedimento finale con effetti esterni[7], che, come detto sopra compete al dirigente (o titolare di posizione organizzativa munito di funzioni dirigenziali).

Venendo alla questione in esame, relativa al soggetto che può essere nominato RUP nel settore dei contratti pubblici, ai fini dell'acquisizione del CIG nelle procedure di affidamento di beni e servizi, in particolare se possa essere un appartenente alla categoria C, viene in considerazione la disciplina specifica in materia recata dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo, D.P.R. n. 207/2010.

Al riguardo, si precisa che le riflessioni che seguono sono improntate, in via collaborativa, a criteri prudenziali e di ragionevolezza, alla luce di alcuni spunti offerti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, evidenziando, peraltro, come non sia allo stato possibile addivenire ad una interpretazione univoca delle norme statali in argomento.

L'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, prevede che il responsabile del procedimento: svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (comma 2); deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e, per le amministrazioni aggiudicatrici, deve essere un dipendente di ruolo, o anche un dipendente in servizio, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate (comma 5). Il medesimo art. 10 rinvia al regolamento di attuazione la determinazione dei requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento (comma 6).

L'art. 272 del Regolamento dispone che il RUP è nominato 'contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione' (comma 1) e che 'il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice' (comma 4).

Con riguardo alla qualifica del RUP, si osserva il carattere specificativo del comma 4 dell'art. 272 del Regolamento rispetto alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, mentre l'art. 10, D.Lgs. n. 163/2006, prevede che il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo o un dipendente in servizio, il comma 4 dell'art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 richiede specificamente che il RUP sia un 'funzionario, anche di qualifica non dirigenziale'.

Il tenore letterale del comma 4 in argomento è chiaro nel consentire l'attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti non muniti di qualifica dirigenziale, e dunque a funzionari muniti di funzioni dirigenziali (titolari di posizione organizzativa, nel sistema degli enti locali del FVG)[8], nonché, come osservato dal Consiglio di Stato, a dipendenti appartenenti alle categorie immediatamente inferiori a quella dirigenziale[9].

Quest'ultima ipotesi potrebbe, infatti, verificarsi qualora, come nel caso in esame, le unità organizzative per gli approvvigionamenti siano sprovviste sia di personale dirigenziale che incaricato di posizione organizzativa, per cui ad essere investiti del ruolo di RUP potrebbero essere i dipendenti delle qualifiche immediatamente inferiori a quella dirigenziale[10], e dunque che abbiamo almeno il livello occupazionale di categoria D, avuto riguardo al sistema di classificazione del personale degli enti locali del FVG.

Si precisa, come già detto sopra con riferimento alla disciplina generale del responsabile del procedimento, che un RUP non munito di qualifica dirigenziale o di funzioni dirigenziali sarà legittimato a compiere unicamente atti privi di rilevanza esterna[11].

La possibilità di nominare RUP dipendenti di categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale è stata espressa dal Consiglio di Stato con riferimento, invero, al settore delle opere pubbliche, nella vigenza della L. n. 109/1994[12], che prevedeva che il RUP dovesse essere un tecnico con competenze professionali adeguate alle caratteristiche dell'intervento da svolgere[13]. Con riferimento alla questione della possibilità che il RUP potesse non essere un dirigente, il Consiglio di Stato ha espresso la posizione di apertura alle categorie immediatamente inferiori, nel quadro di un'impostazione che il Supremo Giudice amministrativo reputa valida non solo in materia di lavori pubblici, ma in termini generali per ogni tipo di procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/1990, e che appare del resto attuale alla luce della normativa vigente in materia[14].

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=46110

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