Una ditta esercente l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante), aperto al pubblico in forma permanente, chiede se l’attività possa essere svolta esclusivamente su prenotazione.
Considerato che detta possibilità non è contemplata dalla L. R. 18.05.2006 n. 5 (Sardegna) e che ciò comporterebbe la chiusura al pubblico in assenza di prenotazioni, oltre che il venir meno delle attività di vigilanza, nonché della funzione sociale riconosciuta al pubblico esercizio, si chiede tuttavia se ciò sia consentito alla luce delle disposizioni sulle liberalizzazioni, e in alternativa se eventuali norme prevedono lo svolgimento di attività di ristorazione su prenotazione in forma diversa dal pubblico esercizio.
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Non è vietato, ma nemmeno facile da attuare.
è vero che la norma prevede assoluta liberà nello stabilire orari e giorni di apertura, ma vige comunque l'art. 32, comma 2 della LR 5/2006, il quale prevede che "Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio".
Di fatto, si tratterebbe di un esercizio permanente che tra una prenotazione e l'altra sospende la propria attività (con l'obbligo di comunicare la sospensione se supera i 30 giorni, e col limite massimo di 1 anno), o in alternativa dovremmo considerare ogni apertura come temponea e soggetta a una specifica DUAAP.
Di fatto, però, rispettando queste norme si può fare.