La L.R. 18.05.2006 n. 5 (Sardegna), all’art. 22, c. 6, dispone “I Comuni stabiliscono le condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.”
Il Comune non ha adottato i criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla deliberazione regionale n. 54/3 del 28.12.2006.
Tenendo conto di quanto sopra, al fine di dare risposta ad una ditta che svolge, tra le altre, l’attività di ristorazione in forma permanente, si chiede un parere in merito ai seguenti punti:
1) Per l’attività stagionale, che nel massimo non può superare i 180 giorni, è previsto da qualche norma un eventuale limite minimo di giorni di apertura, dato che la legge regionale nulla prevede al riguardo?
2) I periodi di apertura “stagionale” devono essere riferiti effettivamente a determinate stagioni oppure l’esercente può stabilire a suo piacimento i periodi l’apertura, prevedendo numerosi ma brevi periodi nell’arco dell’anno?
Nel ritenere che lo svolgimento in forma stagionale, prevedendo numerosi ma brevi periodi di apertura, come richiesto dall’esercente, costituisca uno snaturamento dell’attività e della funzione sociale del “pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande”, per trasformarsi in una diversa tipologia caratterizzata da una serie di attività temporanee non previste espressamente dalle vigenti norme per i pubblici esercizi, si chiede tuttavia un vostro parere alla luce delle vigenti norme sulle liberalizzazioni del settore. :-\ :-\ :-\
Bisogna attenersi alla norma.
Il Comune può regolamentare l'attività stagionale, stabilendo le condizioni per il suo esercizio.
In assenza di regolamentazione, è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
Non esiste quindi un limite minimo di attività, e i periodi di apertura possono essere anche tanti e spezzettati nell'arco dell'anno (la legge parla espressamente di "uno o più periodi").
Un tempo, quando l'attività era contingentata, sussisteva anche un obbligo di servizio per coloro che si aggiudicavano le licenze disponibili; oggi, in regime di liberalizzazione, non sussiste più alcun obbligo relativamente ad aperture, chiusure ed orari.
In ogni caso, se anche l'attività non fosse stagionale, gli esercizi hanno libera facoltà di sospendere l'attività fino a un anno ogni volta, per cui una simile modalità di esercizio sarebbe comunque concretamente attuabile.