Data: 2015-04-12 12:02:21

Incarico dirigenziale 110 TUEL è danno erariale senza procedura comparativa

[b]Il conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL è fonte di danno erariale in assenza di procedura comparativa e dei requisiti previsti[/b]

Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza 1 aprile 2015, n. 48

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Data: 2015-04-13 04:56:28

Re:Incarico dirigenziale 110 TUEL è danno erariale senza procedura comparativa

[b]Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza 1 aprile 2015, n. 48[/b]

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 48 2015 RESPONSABILITA' 01/04/2015

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                                REPUBBLICA ITALIANA      SENT. n. 48/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Claudio Galtieri                                                      Presidente
Vito Tenore                                                            Magistrato
Giuseppina Veccia                                                Magistrato relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 27835 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
1)        Emanuele VEZZOLA, C.F. VZZMNL70B04D940A, nato il 4.02.1970 a Gavardo (BS) ed ivi residente in via del Colle n. 6, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Viviani, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio;
2)        Sergio BERTOLONI, C.F. BRTSRG49S28F820L nato a Muscoline (BS) iL 28.11.1949, residente a Gavardo (BS) in via Fornaci n. 58, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Sarli, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio;
3)        Bruno ARIASSI, C.F. RSSBRN75T11D940W, nato l’11.12.1975 a Gavardo (BS) ed ivi residente, in via del Roccolo n. 9/A, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Sarli, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio;
4)        Bruno BRAGA, C.F. BRGBRN67S23D940W, nato il 23.11.67

a  Gavardo (BS) ed ivi residente , in via dei Ridelli n.96/C, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Sarli, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio;
5)        Guido GRUMI, C.F.GRMGDU52R10D940H, nato il 10.10.1952, a Gavardo (BS) ed ivi residente , in viale Baronchelli, n. 84, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Corli  e Giorgio Albani, presso il cui studio in Milano, via Spartaco n. 23, ha eletto domicilio;
6)        Giuseppe NODARI, C.F. NDRGPP50P11B394U, nato a Calcinato (BS) l’11.09.1950,  residente a Gavardo (BS) in via Fornaci n. 87, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Brambilla, presso il cui studio in Milano, piazza Bertarelli, 1, ha eletto domicilio;
7)  Alessandro SALVADORI, C.F.SLVLSN71P08D940I, nato l’ 8.09.1971 a Gavardo (BS) ed ivi  residente,  in via Luigi Dordoni n. 7, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Sarli, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio; 
8)        Valentino ZUCCHINI, C.F. ZCCVNT53A04B157J, nato a Brescia il 04.01.1953, residente a Gavardo (BS), in via Fornaci n. 2, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Sarli, presso il cui studio in Milano, Galleria S. Babila n.4/A ha eletto domicilio;
9)        Paolo BERTAZZOLI, C.F.BRTPLA69D15B157O, nato a Brescia il 15.04.1969 ed ivi residente in via Monte Cimone n. 19 rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato preso questa  Corte dei conti, Segreteria della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, via Marina, 5 –  Milano.
VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133;
VISTO l’atto introduttivo;
LETTI gli atti e i documenti di causa;   
UDITI, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2015, con l’assistenza del segretario dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone, il magistrato relatore Giuseppina Veccia, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Cerioni, l’ avv. Viviani per Vezzola,
l’avv. Sarli per Ariassi, Bertoloni, Braga, Salvadori e Zucchini, l’avv. Bezzi per Bertazzoli, l’avv. Corli per Grumi, l’avv. Brambilla per Nodari.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 10 ottobre 2013, la Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio Emanuele VEZZOLA, in qualità di Sindaco, Sergio BERTOLONI in qualità di Vice Sindaco; Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI, Giuseppe NODARI, Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI, in qualità di assessori, e Paolo BERTAZZOLI, in qualità di Segretario comunale del Comune di Gavardo (BS), per sentirli condannare al pagamento, in favore del medesimo ente locale, della somma di euro 81.992,57 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio a titolo di responsabilità amministrativa.
A seguito di  esposto, la Procura attrice era venuta a conoscenza dell’avvenuto affidamento dell’incarico di Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Gavardo, negli anni 2011 e 2012, ad un soggetto esterno all’amministrazione, sig. Roberto Cittadini,  già beneficiario di pensione di anzianità in quanto ex  Comandante del Corpo di Polizia Municipale del medesimo ente locale e collocato a riposo dal 2001.Tale affidamento sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti di legge, stante la presenza in organico di un funzionario di categoria D, già esercente le funzioni di Comandante della Polizia locale, e considerata la mancanza, in capo al soggetto incaricato, del necessario titolo di studio.
Ravvisando in tali fatti la possibile sussistenza di un illecito amministrativo-contabile, la Procura esperiva indagini, all’esito delle quali accertava che il Sindaco VEZZOLA avrebbe proceduto, con diverse delibere adottate nel corso del 2010, ad una preliminare modifica  dell’allora vigente statuto comunale al fine di consentire la nomina, da parte dello stesso capo dell’Amministrazione comunale, del Comandante del Corpo di Polizia locale. Tuttavia già il 15 dicembre 2010, benchè il nuovo testo statutario entrasse in vigore solo dal 21 febbraio 2011, la Giunta comunale adottava la deliberazione n.237 con la quale - dato atto della necessità di provvedere all’assunzione, tramite mobilità o concorso, di un’unità di personale di categoria D 1- Istruttore Direttivo, presso l’Area della Vigilanza, e dell’infruttuoso esperimento delle procedure di mobilità a tale scopo intentate – determinava di affidare al nominato Cittadini, prossimo all’età di 67 anni,  l’incarico di Responsabile dell’Area della Vigilanza, nonché il comando del Corpo di Polizia municipale dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Con    la        medesima    deliberazione n.237/2010, la Giunta comunale, in aggiunta al      trattamento economico equivalente a quello previsto dall’allora vigente Contratto nazionale per un dipendente di categoria D3 a tempo pieno, attribuiva al Cittadini un’indennità ad personam onnicomprensiva annua lorda di euro 16.139,28, pari all’importo massimo della retribuzione di posizione e di risultato, per la durata complessiva dell’incarico.                                      La delibera in questione veniva  approvata con i voti favorevoli dello stesso proponente VEZZOLA e degli assessori odierni convenuti,  con l’assistenza            del Segretario generale BERTAZZOLI e senza l’acquisizione, ritenuta superflua,  dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile.                                             
In data 3 gennaio 2011, con Decreto n. 1/2011, il Sindaco  attribuiva formalmente      al Cittadini l’incarico di responsabile dell’Area della Vigilanza e sottoscriveva egli stesso, in          luogo  del preposto all’Area affari generali e/o personale, il contratto individuale di lavoro con l’interessato al quale, dunque, in virtù delle determinazioni sopra richiamate, è stata corrisposta, nel corso del 2011, una retribuzione lorda di euro 43.979,89.
Dall’istruttoria esperita, l’Organo requirente aveva altresì accertato che, al momento del conferimento  dell’incarico de quo, erano in servizio, presso il Corpo di Polizia del Comune di Gavardo, due funzionari di categoria D: il sig. Enrico Masi, funzionario di ruolo del Comune, con qualifica D3, e il sig. Claudio Cazzago, Istruttore direttivo di ruolo con qualifica D1.          Con il menzionato Decreto n. 1/2011 il Sindaco designava il sig. Enrico Masi, già responsabile della stessa Area, quale Vice-Comandante del Corpo di Polizia locale, procedendo qualche mese dopo alla revoca anche di tale incarico, attribuito poi al sig. Cazzago. 
Il Masi adiva l’autorità giudiziaria contestando la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi riguardi ed otteneva, a tutela dei suoi  diritti, provvedimento d’urgenza adottato in suo favore con ordinanza  del Tribunale di Brescia del 2 agosto 2011. 
Il 9 dicembre 2011 il Cittadini comunicava all’Amministrazione il proprio recesso dal rapporto di lavoro per motivi personali ma il 16 dicembre 2011 il Sindaco VEZZOLA proponeva la deliberazione n. 230/2011 con cui, nonostante fossero in corso le procedure selettive per l’assunzione di 1 funzionario di polizia locale presso l’Area Vigilanza – posizione economica D3 – veniva rinnovato  al Cittadini l’incarico di responsabile dell’Area Vigilanza dal 22 dicembre 2011 fino alla scadenza del proprio mandato.
Con    la medesima            deliberazione n.230/2011, la Giunta comunale attribuiva al Cittadini, in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL, un’indennità ad  personam onnicomprensiva annua lorda  di euro 16.139,28 pari alla retribuzione massima di posizione e di risultato per la durata complessiva dell’incarico.         
Quest’ultima delibera è stata approvata con i voti favorevoli del Sindaco VEZZOLA    e degli            assessori odierni convenuti, ad eccezione del NODARI, senza l’assistenza del Segretario comunale e senza  l’acquisizione dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile. Alla delibera seguiva il decreto n. 49/2011, a firma del Sindaco VEZZOLA di formale attribuzione dell’incarico e recante la sottoscrizione, da parte dello stesso Sindaco, del contratto individuale di lavoro in favore del Cittadini al quale era riconosciuta, per l’anno 2012, la retribuzione lorda di euro 38.012,68.                                                                                                      Il 31 dicembre  2011, all’esito del            concorso bandito dal Comune di Gavardo, prendeva servizio il dott. Marco Sartori, funzionario con qualifica D3, provvisto di laurea in giurisprudenza.                                                                            Dall’istruttoria svolta - nel corso della quale si è proceduto, oltre all’acquisizione documentale, altresì all’audizione personale del dott. Marco Sartori e del dott. Enrico Masi - la Procura ha tratto il convincimento della totale inutilità della spesa          sostenuta per il conferimento dell’incarico al Cittadini e dei plurimi profili di illegittimità della          relativa procedura di conferimento.                   
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativa, l’Organo requirente ha notificato a ciascuno degli odierni convenuti l'invito a dedurre.                                Il 1° luglio 2013 sono giunte presso gli Uffici della Procura        regionale le deduzioni di GRUMI, il 5 luglio 2013 le deduzioni congiunte di VEZZOLA e degli assessori comunali ed il 26 luglio 2013 le deduzioni del Segretario generale BERTAZZOLI. Quest’ultimo, in merito ai fatti di causa, ha riferito di aver sin da subito evidenziato, con nota prot. n. 5453 del 6 aprile 2011, la probabile illegittimità della citata delibera 237/2010 nonché la propria disponibilità a procedere all'eventuale annullamento in autotutela o alla revoca della medesima.                               
Le deduzioni prodotte non sono valse a convincere la Procura attrice della correttezza delle condotte degli invitati che, pertanto, sono stati
convenuti nell’odierno giudizio.
Sotto il profilo soggettivo, l’assoggettamento al giudizio di responsabilità dei nominati convenuti è rinvenuto nell’art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ha esteso ai dipendenti degli enti locali l’applicazione dell’art. 1 della L. 14 gennaio1994,n.  20.
Nello specifico, ad essi è contestato di aver conferito l’incarico al Cittadini in violazione di precise disposizioni di legge (art. 110 d.lgs. 267/2000; artt. 19, 13,comma 6, del d.lgs. 165/2001; art 8, L. 65/1986; CCNL enti locali; art.33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) in ordine alle quali si era espressa altresì la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con pronuncia n.702/2010 - espressamente richiamata nella Deliberazione n. 237/2010 - ed in contrasto con il principio della sana gestione delle risorse pubbliche, avendo sostenuto una spesa inutile, con conseguente nocumento al patrimonio del Comune.                                                                                                La Procura sostanzialmente fonda la propria tesi accusatoria sulle seguenti argomentazioni:
- l’applicabilità al caso di specie dell’art.110 d.lgs. 267/2000, nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n.90, ove, secondo quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa e distintamente da quanto richiesto per gli incarichi fiduciari, ex art. 90 dello stesso testo normativo, è prevista una previa procedura comparativa volta ad individuare la figura professionale più idonea al conferimento dell’incarico;
- l’incompetenza della Giunta comunale – che sarebbe stata tenuta solo all’individuazione dei criteri di conferimento - alla diretta attribuzione dell’incarico;
- l’omessa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ritenuti, invece, necessari alla luce della rilevata incidenza sul bilancio dell’ente locale della spesa conseguente alle deliberazioni contestate;
  - l’incompetenza del Sindaco VEZZOLA a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in luogo del responsabile dell’Area Affari generali e personale del Comune;
- la presenza, alla data del conferimento dell’incarico, di due funzionari di ruolo - categoria D -      presso l’Area Vigilanza del Comune di Gavardo, l’uno dei quali, il Masi - in possesso di un titolo di studi superiore al Cittadini - che aveva già ricoperto il predetto incarico ed aveva partecipato a corsi di aggiornamento nella specifica materia; l’altro, il Cazzago, successivamente nominato Vice-Comandante della Polizia locale, al quale erano stati  riconosciuti i requisiti professionali necessari ad esercitare le relative funzioni in caso di assenza o impossibilità del Comandante;
- l’età del Cittadini che, al momento del conferimento dell’incarico, era in procinto di compiere il 67 anno di età e, per disposto dell’art.33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non poteva ottenere l’affidamento di alcun incarico dirigenziale, considerato che nell’espletamento di esso avrebbe raggiunto il limite massimo d’età per il trattenimento        in servizio dei pubblici dipendenti      previsto dall’art 16 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.503.
Alla luce delle esposte argomentazioni e stante la ribadita impossibilità, nel caso di assunzioni contra legem, di ogni valutazione circa l’utilità conseguita dall'ente locale per la prestazione lavorativa svolta dall’affidatario, la Procura contabile ha ravvisato il pregiudizio subìto dal Comune di Gavardo nella retribuzione lorda, pari ad euro 81.9992,57, corrisposta al Cittadini per effetto del conferimento dei due incarichi di responsabile dell’Area Vigilanza.
L’elemento soggettivo della colpa grave emergerebbe da una condotta particolarmente negligente ed imprudente tenuta dalla Giunta comunale a fronte dell’estrema chiarezza delle norme sopra richiamate in materia di affidamento degli  incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione.                                                                                  Nei fatti di causa la Procura ha inoltre ravvisato la responsabilità del Segretario comunale BERTAZZOLI - la cui funzione istituzionale sarebbe stata proprio quella di collaborare con    gli organi dell’ente per assicurare la conformità della loro azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti  - il quale, invece,  ha assistito all’adozione delle deliberazioni in argomento senza segnalarne l’illegittimità pur avendo in altra sede  evidenziato profili di invalidità della delibera 237/2010 (cfr. nota 6.4.2011, prot. 5453, indirizzata alla Giunta e versata in atti).                                                                    Le conclusioni della Procura sono, dunque, per imputare il danno patrimoniale cagionato al Comune di Gavardo, per il 50% alla condotta del Sindaco VEZZOLA, promotore della procedura in contestazione e, per il restante 50%, da suddividere in parti uguali, al vice Sindaco, agli assessori ed al Segretario comunale, con distinzione della posizione del NODARI non partecipe all’adozione della deliberazione n. 230/2011.
Con memoria depositata in data 27 gennaio 2014, si è costituito il convenuto VEZZOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Viviani, opponendo le argomentazioni difensive qui di seguito riassunte. Secondo la difesa, l’incarico contestato si profilerebbe pienamente legittimo e reso necessario dall’esigenza di riorganizzare l’Ufficio della Polizia locale, a fronte di seri problemi di ordine pubblico da tempo insorti e gravanti sul territorio comunale.
Si evidenzia, inoltre, come il Sindaco VEZZOLA avrebbe, all’epoca dell’assunzione delle proprie funzioni, nominato, ai sensi dell’art.50, decimo comma, T.U.EE.LL., Enrico Masi quale responsabile dell’area fino al 31.12.2010. A tale data l’incarico del Masi sarebbe giunto a scadenza e, alla luce del giudizio negativo sull’attività svolta dal dipendente, il Sindaco e la giunta non avrebbero inteso rinnovarlo. Sarebbe, pertanto, errata la ricostruzione operata dalla Procura, secondo cui il Sindaco VEZZOLA avrebbe revocato l’incarico al Masi.
Il Sindaco, inoltre, si sarebbe reso promotore già con la delibera di G.C. n.235 del 15.12.2009, dell’esigenza  di rafforzamento dell’area Vigilanza e dell’intenzione di integrare il relativo personale mediante “mobilità o concorso”. Tale intendimento, vanamente perseguito con i diversi tentativi di assunzione mediante mobilità esterna di nuovo personale, avrebbe trovato una temporanea soluzione con l’affidamento dell’incarico al Cittadini, “in attesa di reperire l’idonea professionalità da assumere”.
Bandita, quindi, la procedura concorsuale con deliberazione  n.96 del 28.10.2011, anche l’affidamento del nuovo incarico al Cittadini, deciso con deliberazione n.230 del 21.12.2011, sarebbe stato determinato dall’intento di coprire il posto di responsabile dell’Area Vigilanza fino alla conclusione delle procedura selettiva ed in vista del necessario affiancamento al nuovo funzionario.
La procedura concorsuale, terminata nel dicembre 2011, con l’assunzione del dott. Marco Sartori a far data dal 1°.1.2012 avrebbe dato luogo, infatti, dopo un periodo di affiancamento, al recesso dal contratto con il Cittadini, comunicato dal Sindaco il 14.08.2012.
In conclusione, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, il primo incarico (dal 1°.1.2011 al 12.12.2011) si sarebbe reso necessario per la riorganizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Polizia locale, nelle more della positiva conclusione delle avviate procedure di assunzione, mentre  il secondo incarico (dal 22.12.2011 al 28.9.2012) avrebbe assolto l’ulteriore finalità di affiancamento del  nuovo funzionario. I profili di legittimità contestati dalla Procura sarebbero, per la difesa, infondati, stante il difetto di un preciso obbligo di valutazione comparativa tra più candidati, la natura fiduciaria dell’incarico in questione - confermata dalla coincidenza della sua durata con quella del mandato del Sindaco - l’indubbia esperienza e professionalità acquisite dal Cittadini nel corso della sua pregressa attività lavorativa.
Peraltro, la comparazione in concreto, sarebbe stata operata mediante raffronto con gli altri funzionari in servizio: nello specifico, con il Masi, che aveva già svolto la funzione di Responsabile dell’area, con esiti giudicati non positivi dal nucleo di valutazione e con il Cazzago, trasferito da pochi mesi presso il Corpo di Polizia locale dopo aver svolto servizio presso la Biblioteca ed Archivio storico di altro  Comune e comunque non in possesso  della patente di guida per motocicli di potenza sino a 25 kw, richiesta dal Comune per la funzione di Comandante.
Quanto agli ulteriori profili di illegittimità ravvisati dalla Procura nella pretesa incompetenza della Giunta comunale, nella censurata mancanza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, nell’asserito difetto di competenza del Sindaco all’assunzione del Cittadini - per assenza di apposita previsione statutaria di attribuzione del relativo potere - la difesa sostiene che le deliberazioni contestate si limiterebbero a definire gli “indirizzi per l’assunzione a tempo determinato ex art.110 del D. lgs. n.267/2000 del Comandante del Corpo di Polizia Locale”; che la procedura seguita dal Comune sarebbe stata conforme a quanto previsto dagli art.18 e 89 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e che, trattandosi di una deliberazione di indirizzo, non sarebbero stati necessari  i pareri di regolarità tecnica e contabile. Il preteso difetto di competenza del Sindaco sarebbe, per la difesa, infondato in quanto  l’incarico sarebbe stato conferito non già in forza dell’art.36 ter dello Statuto, entrato in vigore il 21 febbraio 2011, bensì dell’art.110, secondo comma T.U.EE.LL. e dell’art.89 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali (approvato con deliberazione G.C. n.121 del 14.7.2010, doc. n.27), che affidano la competenza al Sindaco. 
Tale circostanza, secondo la difesa, sarebbe stata chiarita anche dal TAR per la Lombardia, Sez. di Brescia nella sentenza n.514 del 31.3.2011, resa sul ricorso presentato da Enrico Masi avverso la deliberazione G.C. n.237/2010.
Circa il difetto dei requisiti da parte del Cittadini ed, in particolare, il mancato possesso del diploma di laurea, anche tale aspetto sarebbe superabile, per la difesa, alla luce di quanto statuito nel parere n.702/2010 reso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in relazione a specifiche attività proprie dell’organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori e con prevalente componente tecnica, “l’attività di specifici settori può essere svolta da soggetti che seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l’esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore”.   
Con riguardo, infine, alla quantificazione del danno, corrispondente per l’attore pubblico all’intera retribuzione lorda di € 81.992,57, la difesa la contesta sia in ragione della consistente utilità derivata al Comune dall’attività svolta dal Cittadini, e confermata dal significativo aumento negli esercizi 2011 e 2012 delle entrate per accertate violazioni al Codice della strada, rispetto all’esercizio 2010 (gestione Masi),  sia per la considerazione che il Comune avrebbe comunque dovuto erogare la stessa cifra a titolo di retribuzione  anche nel caso di nomina del Comandante della Polizia locale  sulla base di una procedura selettiva.
Considerata la complessità della materia e la non univocità degli orientamenti interpretativi al riguardo, andrebbe, infine, escluso l’elemento soggettivo della colpa grave.
Le conclusioni della difesa del VEZZOLA sono, in via principale e nel merito, nel senso di assolvere il convenuto stante la legittimità degli atti di conferimento degli incarichi in questione e, comunque, per insussistenza del preteso danno a carico del Comune di Gavardo ed, in ogni caso, per insussistenza della colpa grave; in subordine, di richiedere in via istruttoria l’ammissione della prova per testi per valutare l’utilità che l’ente ha tratto dalle prestazioni fornite dal  Cittadini e compensare tale utilità con il preteso danno ed, in via ulteriormente gradata, di invocare l’esercizio del potere di riduzione. Con atto depositato il 27 gennaio 2014 e successiva memoria difensiva si sono costituiti Bruno ARIASSI, Sergio BERTOLONI, Bruno BRAGA, Alessandro SALVADORI e Valentino ZUCCHINI, rappresentati e difesi dall’avv. Angela Sarli.                    Le argomentazioni offerte dalla difesa dei nominati convenuti sono sostanzialmente coincidenti con la linea difensiva del Sindaco VEZZOLA ed evidenziano, in particolare, il contesto di emergente ordine pubblico in cui gli atti di conferimento furono assunti, nonché l’utilità derivata al Comune dall’attività svolta dal Cittadini, in termini di efficiente riorganizzazione dell’Ufficio e di conseguente aumento degli accertamenti delle violazioni e delle entrate dell’ente locale.
La legittimità degli incarichi in contestazione, inoltre, deriverebbe dall’osservanza dei presupposti stabiliti dall’art.110, secondo comma, T.U.EE.LL. e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Quanto al preteso difetto di “procedura comparativa”, la difesa dei componenti della Giunta assume che, in realtà, le ulteriori figure del Masi e del Cazzago erano state previamente prese in considerazione dalla Giunta stessa prima di procedere all’incarico contestato ma che, per entrambi tali soggetti, sussistevano motivi ostativi alla nomina quale Responsabile dell’Area Vigilanza.
Per le argomentazioni che precedono, sarebbe altresì insussistente l’elemento psicologico della colpa grave, considerata la complessità della materia e la non univocità degli orientamenti interpretativi al riguardo.
Le conclusioni dell’avv. Sarli sono nel senso di richiedere l’assoluzione dei convenuti, stante la legittimità degli atti di conferimento degli incarichi in questione e, comunque, per insussistenza del preteso danno a carico del Comune di Gavardo e, in ogni caso, per insussistenza della colpa grave; in subordine si chiede di valutare le utilità che l’ente ha tratto dalle prestazioni fornite dal Cittadini a compensazione del preteso danno ed infine di fare applicazione del potere riduttivo.
Con memoria depositata il 30 gennaio 2014 si è costituito il convenuto NODARI, rappresentato dall’avv. Paola Brambilla, opponendo le argomentazioni difensive, come di seguito riassunte.
Nel ribadire la sua mancata partecipazione all’assunzione della seconda  deliberazione, il convenuto ha contestato ogni apporto causale soggettivo ed oggettivo alla produzione del danno.
Si rileva, in particolare, che la deliberazione n. 237/2010 alla quale il NODARI ha dato la sua approvazione, rappresentava mero atto di indirizzo  per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110 D.lgs. n. 267/2000 del Comandante di Polizia locale ed il cui testo era stato predisposto con l’assistenza del Segretario generale.
Ne deriverebbe, quindi, l’assenza di colpa grave dell’assessore NODARI e comunque l’inidoneità di un mero atto di indirizzo, avente contenuto “politico”, a produrre l’asserito danno erariale che eventualmente sarebbe da ricondurre  ai successivi atti negoziali ed, in particolare, alla sottoscrizione, da parte del Sindaco,  del contratto di lavoro in favore del Cittadini.
Di particolare rilievo per la difesa è la circostanza che la richiamata nota prot. n. 5453 del 6 aprile 2011, indirizzata alla Giunta, con la quale il Segretario comunale, insieme al Responsabile dell’Area finanziaria ed al Responsabile dell’Area Affari generali eccepivano l’irregolarità della predetta delibera di indirizzo, non sarebbe mai pervenuta al consesso assessorile, con la conseguenza che il NODARI stesso e gli altri assessori ne avrebbero avuto conoscenza solo  in fase di accesso agli atti del procedimento, in relazione all’invito a dedurre sui fatti oggetto dell’odierno giudizio.
La difesa del NODARI conclude, quindi, per la reiezione della richiesta di condanna formulata dalla Procura contabile e per la traslazione sul Sindaco, sostanziale artefice dell’intera vicenda, della quota di danno a lui imputata ed, in ogni caso, per l’esercizio del potere riduttivo.
Sul punto la difesa richiama precedente pronuncia di questa Corte (sez. Toscana, n. 622 del 21.09.2004) ove, per un’ipotesi di danno erariale riconducibile all’assunzione in organico di soggetto esterno all’Amministrazione, è stata ravvisata la responsabilità amministrativa del Sindaco e del Segretario comunale, ma non degli assessori che avevano partecipato alla delibera di indirizzo.
Con memoria depositata il 29 gennaio 2014 si è costituito il convenuto BERTAZZOLI, Segretario comunale all’epoca dei fatti, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi.
La difesa prende avvio da una ricostruzione dei fatti che pone in evidenza la grave tensione sociale e l’inadeguatezza del Comandante Masi allo svolgimento dell’incarico di Responsabile dell’area Vigilanza, nonché dal fallimento delle procedure concorsuali anche in mobilità che avrebbero preceduto l’affidamento dell’incarico al Cittadini.
Ne deriverebbe la legittimità dell’affidamento contestato, in quanto  unica soluzione temporanea possibile, in attesa dell’esito della procedura concorsuale.
Altrettanto legittima sarebbe, inoltre, per la difesa, la modifica statutaria attuata dal Comune, volta ad attribuire al Sindaco il potere di nominare il Comandante della Polizia locale, come peraltro affermato nella sentenza n. 514/2011 del TAR Brescia.
Con riguardo alle specifiche funzioni di Segretario comunale, il BERTAZZOLI rileva la non lesività della delibera n.237 avente natura di mero atto di indirizzo e rispetto alla quale alcun contributo causale sarebbe stato apportato dallo stesso Segretario che non avrebbe partecipato alla stesura degli atti de quibus né avrebbe reso alcun parere di legittimità. Ogni eventuale pregiudizio economico andrebbe, pertanto, riferito alla successiva sottoscrizione del contratto di lavoro con il Cittadini, curata esclusivamente dal Sindaco.
In conclusione, la difesa del BERTAZZOLI chiede il rigetto della domanda attorea per infondatezza di fatto e di diritto di ogni ipotesi accusatoria nei confronti del proprio assistito.
Con memoria depositata il 29 gennaio 2014 si è costituito Guido GRUMI rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele Corli e Giorgio Albani.
Affermata, in via preliminare, l’insindacabilità degli atti discrezionali adottati dagli amministratori pubblici, come riconosciuta dalla L. n. 20 del 14.01.1994, la legittimità della procedura di incarico contestata nell’odierno giudizio andrebbe rinvenuta  negli artt. 109 e 110 del citato D.lgs n. 267/2000.
Al fine di evidenziare il diverso apporto causale dei vari convenuti al danno contestato, la difesa del GRUMI rileva che il proprio assistito  avrebbe partecipato alle riunioni della Giunta comunale del 15.12.2010 e del 21.12.2011 nel corso delle quali sarebbero stati approvati gli indirizzi per l’assunzione di un soggetto esterno all’Amministrazione ma non ad altre riunioni della Giunta riguardanti lo stesso argomento.
Considerato, inoltre, che ai fini del perfezionamento dell’incarico si sarebbe reso necessario apposito decreto di nomina sindacale, previa sottoscrizione di specifico contratto individuale, quand’anche si volesse ravvisare un profilo di illegittimità dell’atto - come sostenuto dalla Procura – ciò non determinerebbe di per sé, l’esistenza di un danno erariale.
Si rileva, inoltre, la circostanza che il Segretario generale non avrebbe espresso alcun contrario avviso in ordine alla legittimità degli atti, avallando, invece,  la legittimità della richiesta del Sindaco e della conforme delibera di indirizzo della Giunta comunale di affidare al Cittadini l’incarico di Responsabile dell’Area Polizia Locale.
Alla luce di tali premesse, sembrerebbe congruo ritenere che i membri della Giunta abbiano confidato senza colpa alcuna nella regolarità tecnica e nella legittimità della proposta di delibera, corredata con l’assistenza e la collaborazione giuridica e amministrativa del Segretario generale.
Circa la presenza dei requisiti di studio e di esperienza del Cittadini, la difesa del GRUMI ripercorre le tappe della carriera svolta dall’ex dipendente all’interno del Corpo di Polizia municipale di Gavardo dal 1986, data di assunzione al 2001, data di collocamento a riposo, per concludere che in sostanza il Cittadini – in quanto già inquadrato nella VIII qualifica funzionale (corrispondente alla ex carriera direttiva), avrebbe maturato il diritto di qualifica all’interno del ruolo dirigenziale del pubblico impiego, senza necessità del possesso del diploma di laurea.
Quanto all'elemento soggettivo del contestato illecito contabile, il GRUMI Guido per la sua qualificazione professionale (artigiano meccanico, già pensionato) e per totale assenza di preparazione giuridica, non sarebbe stato in grado di valutare sufficientemente e correttamente l’operato della Giunta comunale e, pertanto, andrebbe senz’altro a lui riconosciuta la buona fede ovvero l'incolpevole ignoranza circa l’illegittimità e/o a irregolarità relative ad aspetti rimessi alle valutazioni degli uffici tecnici amministrativi e del Segretario comunale.
Anche la difesa del GRUMI, al pari degli altri convenuti, evidenzia i brillanti risultati che sarebbero stati raggiunti dal Cittadini nell’espletamento dell’incarico affidatogli e l’inutilizzabilità, in questa sede, delle dichiarazioni contrariamente riduttive in merito alla gestione del Cittadini, rese dal Masi e dal Sartori.
In conclusione si chiede il rigetto della tesi accusatoria nei confronti del GRUMI ed, ove necessario, l’acquisizione, in via istruttoria,  delle deliberazioni della Giunta municipale risalenti al periodo 1986-1988, riguardanti il rapporto di lavoro instaurato dall’ente locale con il Cittadini.
Fissata l’udienza di discussione al 5 novembre 2014, il giudizio è stato rinviato al 28 gennaio 2015, per impossibilità sopravvenuta del relatore.
Con memorie depositate in data 5 novembre 2014 ed 8 gennaio 2015, la Procura attrice ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento della prospettazione accusatoria e confutato le argomentazioni spese dai patroni dei convenuti, insistendo per le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo e richiedendo l’eventuale acquisizione, in via istruttoria, di prove testimoniali in ordine alle  gravi problematiche di ordine pubblico rappresentate da tutte le difese dei convenuti.
Con memoria aggiuntiva depositata l’8 gennaio 2015, l’avv. Viviani per il convenuto VEZZOLA ha sostenuto la difesa del proprio assistito con la prospettazione di argomentazioni aggiuntive, con specifico riguardo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Masi e dal Sirtori  e con il deposito di ulteriore documentazione, nella specie articoli di stampa attestanti la situazione di grave emergenza dell’ordine pubblico in cui versava il territorio comunale prima dell’affidamento dell’incarico al Cittadini.
Memoria aggiuntiva ha presentato altresì l’avv. Sarli per i convenuti ARIASSI, BERTOLONI, BRAGA, SALVADORI e ZUCCHINI, insistendo per le conclusioni già rassegnate nella memoria del 30.01.2014 e depositando, analogamente all’avv. Viviani, articoli di stampa relativi alle riferite esigenze di ordine pubblico.
Nell’odierna udienza le parti hanno ribadito sostanzialmente gli argomenti fin  qui esposti e confermato le conclusioni già rassegnate.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in
[color=red][b]DIRITTO[/b][/color]
1. Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione della difesa secondo la quale la nomina de qua costituirebbe un atto di natura discrezionale e come tale non sindacabile da questo Collegio.
In ordine alla preclusione di cui all’art. 1 Legge n. 20 del 1994 (“insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” degli organi operativi della pubblica amministrazione), la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che, se da una parte il Giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle scelte di merito fatte dagli organi della pubblica amministrazione, la legge non ha precluso la verifica delle modalità con cui il potere discrezionale amministrativo viene concretamente esercitato: pertanto il Giudice contabile può e deve verificare in concreto se l’esercizio del potere discrezionale è avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento giuridico ( quali, la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine).
Ciò trova l’avallo della Corte di Cassazione, la quale ha reiteratamente affermato che il limite dell’insindacabilità va posto in correlazione con l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia che costituiscono specificazione del principio sancito dall'art. 97, comma 1, della Costituzione e che hanno acquistato dignità normativa, assumendo rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa. Ne deriva che la Corte dei conti può “verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità” (cfr., tra l’altro, Cass. SS.UU. n. 14488 del 2003, n. 7024 del 2006 e n. 18757 del 2008).
Accertata tale ragionevolezza, il Giudice contabile non può estendere il proprio sindacato alla concreta e specifica articolazione della scelta dell’amministratore pubblico, in quanto ciò, effettivamente, rientrerebbe nell’ambito di discrezionalità dichiarato insindacabile dal Legislatore e quindi nel merito delle scelte riservate all’Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 19.06.2002, n. 203; Cass. Civ., SSUU., 2 aprile 2007, n. 8097; Corte dei conti, Sez. Lazio, 4 maggio 2006, n. 1051; Corte dei conti, Sez. Lazio, 12 ottobre 2006, n. 1971). In conclusione ciò che è insindacabile è soltanto la scelta tra più opzioni che siano tutte lecite, legittime, razionali e congrue, con indifferenza per il Giudice di quella adottata, essendo esse equivalenti sotto i profili citati (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. III, 2 novembre 2010 n. 750; Corte dei conti, Sez. Lombardia, 25 marzo 2009, n. 165).
Ciò osservato sul piano teorico, va rilevato in concreto che la Procura regionale, nella fattispecie oggetto di giudizio, ha contestato non tanto vizi inerenti all’esercizio di un potere discrezionale, quanto l’illegittimità e la conseguente illiceità dell’atto di conferimento di un incarico di Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Gavardo nonché di Responsabile dell’Area Vigilanza dello stesso ente locale a soggetto privo dei requisiti di  legge.
Per tali motivi, l'eccezione si appalesa infondata e va, pertanto, respinta.
2. Sotto un profilo più generale, la fattispecie all’esame di questa Sezione consiste in un’ipotesi di danno erariale perpetrato nei confronti del Comune di Gavardo da parte del Sindaco Emanuele VEZZOLA, del Vice Sindaco Sergio BERTOLONI, degli assessori  Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI, Giuseppe NODARI, Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI, e del Segretario comunale Paolo BERTAZZOLI, in relazione all’affidamento, disposto con deliberazioni di Giunta  n.237/2010 e n. 230/2011, al sig. Roberto Cittadini, dell’incarico di Responsabile dell’Area della vigilanza, nonché di Comandante del Corpo di Polizia locale e la conseguente corresponsione al predetto di emolumenti costituiti dal trattamento economico equivalente a quello previsto dall’allora vigente Contratto nazionale, corrispondenti  alla categoria D, posizione economica D3, in aggiunta ad un’indennità ad personam, in assenza dei requisiti minimi per accedere a detto inquadramento economico.
Il danno è quantificato dalla Procura regionale in euro 81.992,57 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio pari agli oneri sostenuti dal Comune di Gavardo per l’intero trattamento retributivo del Cittadini nei periodi compresi dal 1°.1.2011 al 12.12.2011 e dal 22.12.2011 al 28.9.2012.
A fronte dell’istanza istruttoria presentata dalla difesa del VEZZOLA e del Procuratore regionale, la Sezione ritiene la causa adeguatamente istruita grazie agli elementi conoscitivi già acquisiti, per cui le istanze volte ad ottenere ulteriori accertamenti  istruttori devono essere respinte.
[b] Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento, risultando provati tutti gli elementi richiesti per affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti.[/b]
Ai fini del corretto inquadramento della vicenda, giova innanzitutto richiamare il riferimento normativo della fattispecie, rappresentato dall’art.110, commi 1, 2 e 3 del TUEL,  D. lgs. 267/2000 - nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 - che così dispone:
1. “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. (349)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio”.
Alla luce del riportato testo normativo, appare ora necessario esaminare le due distinte previsioni di cui al primo ed al secondo comma del citato art.110.
Il diverso ambito di applicazione delle due ipotesi, oltre a risultare evidente dal dato letterale, riferendosi un caso alla  copertura di posti di responsabile di area amministrativa [b]“già in organico”[/b], l’altro ai  contratti a tempo determinato stipulati [b]“al di fuori della dotazione organica”[/b],  è chiarito anche dalle SS.RR. di questa Corte che in sede di controllo (Del. nn. 12 e 13 del 2011) si sono pronunciate in ordine alla diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’art. 110, comma 1 TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19 commi 6 e 6 bis del d. lgs. 165/2011 ed hanno avuto modo di definire quella al comma 2 come “una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità  di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra ordinem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’Ente locale”.
[b]Chiarito ciò, il caso di specie - in cui la giunta comunale ha affidato a soggetto esterno l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza nonché le funzioni di Comandante del Corpo di P.L – cat. D3 -  facendo esplicito riferimento, nella contestata delibera n.237/2010, al comma 2 del citato art. 110 - appare, invece, più correttamente  riconducibile al comma 1 del medesimo articolo, riferendosi all’affidamento di un posto di funzioni già previsto in  pianta organica, e dovendo, dunque, demandare allo statuto dell’ente la possibilità di coprire  con contratti a tempo determinato i posti di responsabili dei servizi e degli uffici sia di qualifica dirigenziale che di alta specializzazione.[/b]
Né l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al comma 2 - sostenuta dall’Amministrazione comunale per fondare la legittimità del proprio operato sulle previsioni regolamentari piuttosto che su quelle statutarie e ripetutamente ribadita da tutte le difese dei convenuti - trova conforto da quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia,  con pronuncia n. 514/2011. Il giudice amministrativo, infatti, chiamato a pronunciarsi, su ricorso del dipendente Masi, precedente Comandante della Polizia locale, circa la legittimità delle deliberazioni consiliari del 26/11/2010 n. 86, del 9/12/2010 n. 89, del 10/12/2010 n. 90, di modifica dello statuto comunale e della Deliberazione giuntale n. 237 del 15/12/2010, nonché del Decreto sindacale in data 3/1/2011di attribuzione al sig. Cittadini della responsabilità dell’area Vigilanza, ha, con tale pronuncia, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sostanzialmente fondando tale statuizione sull’assenza,  nel caso posto al suo esame,  dell’esercizio di poteri autoritativi e non avendo interesse - né rientrando tale profilo nei suoi poteri di cognizione – ad approfondire l’ulteriore questione se l’incarico al controinteressato Cittadini fosse stato legittimamente conferito ex art. 110 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come indicato nella deliberazione contestata, ovvero fosse più propriamente riconducibile al comma 1 del richiamato articolo, afferendo  in ogni caso tale questione a materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, competente a conoscere vicende caratterizzate dalla diretta estrinsecazione dei poteri gestionali nell'ambito del rapporto di lavoro.
[b]La riconducibilità del caso di specie all’ipotesi disciplinata al comma 1 dell’art.110, TUEL,  è peraltro affermata - contraddittoriamente  con le motivazioni della deliberazione n. 237/2010 e con le prospettazioni difensive opposte nell’odierno giudizio - nella stessa premessa del decreto sindacale n. 1/2011 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area vigilanza al Cittadini.[/b]
In tale atto si afferma: “CONSIDERATO  che per garantire la piena funzionalità delle varie articolazioni organizzative, qualificate come strutture dell’amministrazione comunale, risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili delle strutture stesse; CONSIDERATO altresì che i responsabili possono essere individuati tra i funzionari, dipendenti in servizio presso il Comune o assunti con incarico esterno ai sensi dell’art.110 del Decreto legislativo n.267/2000; VISTO l’art.110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto  a tempo determinato  di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato”; VERIFICATO che costante giurisprudenza consente al Sindaco di nominare i dirigenti con contratto a termine in applicazione dell’art.110 del d.lgs. 267/2000 attraverso nomina di carattere eminentemente fiduciario…”
[color=red][b]Se, dunque, come risulta evidente per le esposte considerazioni, la fattispecie in esame rientra all’ambito di applicazione del comma 1 del’art.110 TUEL, molteplici appaiono i profili di illegittimità che hanno caratterizzato  la condotta dei convenuti, pur dovendosi, in  linea di principio,  evidenziare l’insufficienza di tali aspetti a fondare, essi soli, la responsabilità amministrativa dei convenuti.[/b][/color]
Sotto un primo, formale, aspetto, il Collegio rileva che la Giunta comunale, con la Deliberazione n.237 del 15 dicembre 2010 - dopo aver preso atto della necessità di una previsione statutaria, della temporaneità dell’incarico e del possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica corrispondente al posto da ricoprire – ha provveduto ad affidare al sig. Cittadini Roberto l’incarico di Responsabile dell’area Polizia locale nonché il comando del Corpo di P.L. – cat. D3, con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato  prevedendo la successiva adozione di apposito atto sindacale, previa sottoscrizione di specifico contratto individuale, nonostante il nuovo testo statutario recante la modifica che attribuiva al Sindaco tale potere di nomina,  entrasse in vigore solo successivamente, in data dal 21 febbraio 2011.
[b]Né, d’altro canto, la legittimità della predetta nomina poteva, come pure ha opposto la difesa di uno dei convenuti, trovare fondamento nell’art.50, comma 10  del TUEL, a mente del quale “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi , attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 10, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”.[/b]
Tale previsione, infatti, si limita ad un mero rinvìo alla generale disciplina degli articoli 109 e 110 TUEL e non può valere a costituire autonoma fonte di attribuzione di poteri sindacali.
Ma, oltre tale profilo meramente formale - e prescindendo dalle ulteriori censure di legittimità riscontrate dall’attore pubblico e riferite alla mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, all’incompetenza della Giunta a procedere all’affidamento de quo e del Sindaco ad adottare gli atti di nomina ed a sottoscrivere i contratti di lavoro con il beneficiario, sig. Cittadini -  un più sostanziale aspetto merita di essere evidenziato.
[b]E’ indubbio, infatti, che nell'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico ai sensi dell’art.110 TUEL, siano insuperabili i fondamentali canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in ragione dei quali, pur essendo insiti in tali procedure il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive .[/b]
[color=red][b]L'esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia l'opportunità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche in questo ambito la trasparenza e ridurre le possibilità di contenzioso.[/b][/color]
Tale convincimento si fonda anche su costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) che ha espresso un chiaro orientamento volto ad[color=red][b] escludere l’esistenza di una “dirigenza di fiducia” [/b][/color]e dunque la possibilità di un’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire.
Con riferimento al caso di specie gli odierni convenuti, ciascuno secondo il ruolo ricoperto nell’adozione delle deliberazioni in argomento, hanno, invece, determinato il conferimento diretto dell’incarico ad personam al sig. Cittadini, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale  ampiamente discrezionale.
Sul punto, peraltro, appaiono contraddette per tabulas le argomentazioni difensive volte ad affermare che le deliberazioni contestate si limiterebbero a definire gli “indirizzi per l’assunzione a tempo determinato ex art.110 del D. lgs. n.267/2000 del Comandante del Corpo di Polizia Locale” e che, pertanto, la procedura seguita dal Comune sarebbe stata conforme a quanto previsto dagli artt.18 e 89 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e che, trattandosi di una deliberazione di indirizzo, non sarebbero stati necessari  pareri di regolarità tecnica e contabile.
Tali affermazioni sono palesemente smentite dal testo della deliberazione n. 237/2010 in cui espressamente si attribuisce l’incarico di Responsabile dell’Area vigilanza e le funzioni di Comandante del Corpo di polizia locale al sig. Cittadini Roberto.
Peraltro, l’adozione di  tale scelta risulta in qualche modo già profilata in occasione del dibattito consiliare che ha preceduto  la Deliberazione n. 86/2010 di modifica statutaria, durante il quale il consigliere Tebaldini Simonetta “si sofferma sulla possibilità che il Comandante della polizia locale possa essere privo del requisito della laurea” e sul punto viene rassicurata dal Segretario comunale BERTAZZOLI circa la conformità all’ordinamento di un eventuale deliberazione in tal senso.
Ma, anche a voler seguire l’impostazione difensiva, secondo cui l’avvenuto conferimento troverebbe disciplina nell’art.110, comma 2, TUEL, altri profili di illegittimità si evidenzierebbero, in particolare l’assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, requisito richiesto in modo cogente dal richiamato comma 2.
Nella vicenda all’esame, infatti, tale assenza non solo non è provata ma anzi, la generica motivazione in tal senso addotta risulta di per sé contraddittoria oltre che smentita dai fatti.
Il Collegio intende fare riferimento alla specifica argomentazione, riportata in premessa alla delibera n.237/2010 e ribadita dalle difese dei convenuti, secondo cui la nomina del Cittadini a Responsabile dell’Area vigilanza e Comandante del Corpo di P.l. avrebbe trovato ragione dopo che, avendo stabilito di assumere tramite mobilità il sig. Leali Cristian – Istruttore direttivo presso l’area Vigilanza di categoria D1 a far data dal 16.12.2010 - questi, con nota assunta a prot. comunale del 11.10.2010, aveva espresso volontà di revocare la mobilità già concessa. Ne sarebbero seguite altre procedure di mobilità nessuna delle quali andata a buon fine e da ciò la necessità di affidare l’incarico di Comandante al Cittadini.
In alcun caso, tuttavia dette procedure di mobilità, per vari motivi fallite,  sembrano aver riguardato le funzioni di Responsabile dell’area vigilanza e di Comandante dello Polizia municipale del Comune di Gavardo, posto ricoperto, fino al 31.12.2010 dal dipendente comunale Funzionario, cat. D 3,  Masi Enrico .
Non trova riscontro, inoltre, nella documentazione versata in atti ed, in particolare, nelle relazioni sulle attività svolte dal Comando di Polizia Locale, relativa agli anni 2009 e 2010, l’emergenziale situazione di ordine pubblico riferita costantemente dalle difese dei convenuti a giustificazione delle scelte adottate.
Ne consegue che tali premesse non sono idonee a motivare congruamente né la necessità di affidamento esterno del posto di Responsabile dell’Area vigilanza e di Comandante della polizia locale né la scelta di assegnare le relative funzioni al Cittadini.
Peraltro, la riferita inidoneità del Masi a ricoprire le funzioni di Comandante della Polizia locale, opposta come ulteriore argomentazione dalle difese per legittimare le scelte operate dai convenuti, non risulta affatto menzionata o documentata negli atti contestati, nei quali appare solo un laconico e tautologico riferimento all’assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente.
Anzi, con il decreto sindacale n. 1 del 03.01.2011 il Masi Enrico  è stato designato quale supplente del Cittadini in qualsiasi caso di assenza o impedimento dello stesso, avendone i requisiti richiesti.
[b]Appare dunque, in assenza di idonea motivazione, del tutto irragionevole, quasi al limite della contraddittorietà, la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del Segretario comunale, di affidare ad un soggetto estraneo all’Amministrazione le funzioni di Comandante quando nell’organico dell’ente vi era un Funzionario cat. D 3, munito di laurea che quelle funzioni aveva già ricoperto per diversi anni e che comunque, avendone i requisiti, è stato contestualmente chiamato, perché  dichiarato idoneo, a ricoprire l’incarico di Vice Comandante e di supplente “in ogni caso di assenza o di impedimento” del titolare.[/b]
Anche le negative valutazioni riferite dalle difese circa l’operato del Masi non risultano in alcun modo dimostrate, salvo un unico provvedimento di demansionamento adottato dallo stesso Comandante Cittadini nei confronti del Masi in data 23 febbraio 2011 ed in seguito annullato dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro ( innanzi al quale il Masi aveva chiesto tutela) con ordinanza del 02.08.2011 con cui il giudice del lavoro ha ordinato al Comune di Gavardo di reintegrare immediatamente il ricorrente (Masi)  nelle mansioni di Comandante della polizia locale o in mansioni equivalenti riferibili alla categoria D del CCNL per gli enti locali.
Né la delibera n.237 si fa carico di motivare il mancato affidamento delle funzioni di Responsabile dell’Area vigilanza ad altro dipendente comunale - Istruttore Direttivo presente in organico, il sig. Cazzago, nominato anch’egli, con atto sindacale del 24.03.2011, Vice comandante – supplente, al posto del Masi, in caso di assenza o di impedimento del Cittadini.
[b]Per quanto esposto, la scelta operata dai convenuti si appalesa, in assenza di idonea motivazione,  irragionevole e non supportata da un percorso logico-comparativo che ponesse in evidenza, a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento, le peculiari caratteristiche del destinatario rispetto all’incarico da ricoprire.[/b]
Altrettanto irragionevole si dimostra la scelta di affidamento sempre al sig. Cittadini del nuovo incarico, per il periodo decorrente dal 22 dicembre 2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco ( salvo revoca anticipata) deliberata con atto n. 230/2011 del Comune di Gavardo.
Una scelta che avrebbe dovuto essere eccezionale per l’Amministrazione trova invece le sue motivazioni, come riportate nelle premesse dell’atto, nella circostanza che il beneficiario avesse svolto il precedente incarico con “notevole professionalità e senso del dovere”; nella constatazione, generica ed indimostrata, che durante l’assenza del Cittadini (dal 13.12.2011 al 22.12.2011) “l’attuale organico del Comando di polizia locale non consente di realizzare una gestione ottimale del servizio in rapporto ai carichi di lavoro ed ai programmi prefissati” e sulla base della considerazione “che in relazione alla positiva esperienza maturata nell’anno in corso con il sig. Cittadini Roberto, si è deciso di interpellarlo per verificare che siano risolte le motivazioni che l’hanno portato alle dimissioni”.
Con riguardo, poi, alle esigenze di affiancamento del nuovo Comandante assunto il 31 dicembre 2011, riferite dalle difese dei convenuti, tali finalità, comunque non coerenti con la motivazione dell’atto di affidamento dell’incarico, la cui durata era prevista, salvo revoca, fino alla scadenza del mandato sindacale, non sembrano giustificare una protrazione dell’incarico esterno per ben nove mesi dalla nomina del nuovo Comandante con conseguente erogazione, da parte del Comune, di trattamento retributivo ulteriore a quello da erogare in favore del neo-assunto.
Infine, il Collegio rileva che, qualunque sia la fattispecie normativa cui ascrivere il caso in esame, un ulteriore profilo di illegittimità caratterizza la scelta effettuata dai convenuti.
[color=red][b] Entrambe le ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 dell’art.110 TUEL, infatti, prevedono un vincolo indefettibile a carico delle amministrazioni, le quali, nell’utilizzare il sistema certamente più elastico (e per questo considerato eccezionale) della stipulazione del contratto di diritto privato, sia per ricoprire posti già previsti in pianta organica, sia per incarichi ulteriori, non possono selezionare il dirigente o il soggetto di alta specializzazione o il funzionario dell'area direttiva se non nel rispetto dei requisiti richiesti "dalla qualifica da ricoprire".[/b][/color]
L’incarico affidato al Cittadini, come dimostra il bando di concorso adottato dal Comune di Gavardo con decreto del  28 ottobre 2011, è per l’assunzione di un funzionario (categoria di posizione giuridica D3)  presso l’Area vigilanza a tempo pieno ed indeterminato, per il quale, in conformità al CCNL enti locali, il primo requisito richiesto è il diploma di laurea, requisito non posseduto dal Cittadini.
Sul punto appare del tutto incongruo il richiamo alla Deliberazione di questa Corte – Sez. regionale controllo Lombardia – n. 702 del 24.06.2010 nel punto in cui ammette, per il conferimento di incarichi dirigenziali temporanei, che “in relazione a specifiche attività proprie dell’organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori, l’attività di specifici settori in particolare, tecnici, può essere svolta da soggetti che seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l’esercizio di una particolare attività, nonché di idonea  e documentata esperienza di settore”.
Infatti, l’ambito di attività del Responsabile dell’area Vigilanza e del Comandante del Corpo di Polizia locale non può essere definito un “settore tecnico” e per esso non può essere idoneo alcun altro specifico titolo di studio se non il  diploma di laurea, come, peraltro, espressamente previsto nel bando  di concorso, con riferimento ai requisiti di partecipazione, e come facilmente evincibile dalle materie delle prove d’esame indicate nel medesimo bando.
D’altro canto, l’attribuzione di quello specifico posto di funzioni, per il quale era previsto un funzionario di categoria giuridica D 3,  al Cittadini ha comportato l’ulteriore censurabile conseguenza dell’inquadramento in una categoria professionale (categoria D) e della corresponsione della relativa retribuzione ad un soggetto privo del titolo di studio necessario ad accedere a tale categoria.
E tale effetto pregiudizievole non può, come sembra sostenere la difesa degli altri convenuti, essere imputato alla sola condotta del Sindaco VEZZOLA ed agli atti da questi singolarmente adottati,  in quanto entrambe le deliberazioni n.237/2010 e n.230/2011 contenevano, oltre all’affidamento dell’incarico, anche l’esplicito inquadramento del Cittadini nella categoria giuridica D3.
Alla luce delle risultanze emergenti come sopra ricostruite, il Collegio, conclusivamente ritiene che l’assunzione del sig. Roberto Cittadini , a prescindere dalla illegittimità della stessa sotto il profilo formale, della carenza di titolo di studio universitario del beneficiario e dell’indimostrata assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, sia comunque illecita e fonte di danno erariale, in relazione all’ammontare dei compensi erogati in favore del suddetto beneficiario.
3. Passando, dunque, dal piano dell’illegittimità a quello dell’illiceità, occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti gravemente colposi che hanno prodotto danno all’erario comunale.
[b]In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell’odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, atteso che la vicenda aveva preso avvio già con la modifica statutaria ed ampia era stata, dunque, la possibilità di approfondimento e di riflessione circa la legittimità dell’adottanda deliberazione n.237/2010, alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e di  questa Corte formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.[/b]
Risulta di immediata percezione, infatti, che il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell’arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e buona amministrazione.
[b]Pertanto, anche ammettendo l’impossibilità, indimostrata nell’odierno giudizio, di far fronte al fabbisogno con professionalità interne, ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure avrebbe dovuto ricadere in ogni caso su persona oggettivamente in grado di apportare un valore aggiunto all’ente locale per il possesso innanzitutto dei requisiti di base oltre che di una specifica preparazione, e comunque previa verifica delle professionalità disponibili, condotta anche a seguito di idonea pubblicità.[/b]
Nulla di tutto ciò, come si è visto, è avvenuto e, considerato che gli elementi di valutazione presi in considerazione dai convenuti sono consistiti unicamente nella pregressa esperienza lavorativa svolta dal Cittadini nelle medesime funzioni, dalle quali era cessato nel 2001 per raggiunti limiti d’età, il Collegio ritiene che i soggetti che hanno partecipato alla formazione delle delibere censurate siano incorsi in colpa grave per non avere applicato e rispettato, pur nella loro immediata e intrinseca evidenza, i criteri generali dell’azione amministrativa  di ragionevolezza e di buona amministrazione.
Neppure si può sostenere che i convenuti non fossero a  conoscenza dell’effettiva consistenza della pianta organica dell’ente, ai fini di valutare la congruità di una scelta che ricercasse altrove il soggetto cui attribuire le funzioni di responsabile di Area e di Comandante della Polizia locale, e del mancato possesso, da parte dell’incaricato, persona ben nota nell’ambito comunale, del titolo di studio adeguato sia a ricoprire dette funzioni, sia, sotto il solo profilo strettamente economico, all’inquadramento nella categoria giuridica D 3 di cui, di fatto, è stato beneficiario.
In relazione alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione, secondo la Procura il danno in fattispecie consiste nella retribuzione lorda, pari ad euro 81.9992,57 che il Comune di Gavardo ha corrisposto    al Cittadini    per effetto del conferimento dei due incarichi di responsabile dell’Area Vigilanza.
Tale importo è stato addebitato a tutti i soggetti comunque coinvolti nelle procedure di assunzione e per la ripartizione delle relative quote ne sono stati ipotizzati i criteri, come sopra riportati.
Tutto ciò premesso, prima dell’individuazione della percentuale di responsabilità dei convenuti, il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione difensiva per cui dal danno erariale, come prospettato dalla Procura, dovrebbe essere detratta l’utilitas comunque conseguita dall’Amministrazione comunale, ipotizzata in via subordinata dai convenuti.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è divisa tra un orientamento che esclude l’ammissibilità di una tale valutazione (ex multis, Sez. II n.430 del 26 ottobre 2010 che testualmente indica: “Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell’ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto a prestazioni effettivamente svolte. Infatti, nei casi come quello in esame il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa attività”) ed altro orientamento che, a determinate condizioni, ammette la legittima retribuzione delle attività lavorative comunque svolte (in particolare Sez. III, sentenza n. 151/2004 e Sez. Toscana, sentenza n. 251/2011).
Nel caso specifico, considerato che trattasi di attività per il cui esercizio non è richiesto un titolo abilitante ovvero l’iscrizione in appositi albi od elenchi - circostanza che, ove ricorrente,  renderebbe, per volontà legislativa, del tutto inidonea ogni attività prestata in assenza dei suddetti titoli -  bensì il possesso del diploma di laurea e, rilevato che le stesse attività, fino al 2001  erano state svolte a vantaggio dell’Amministrazione  dallo stesso Cittadini  che, seppur non munito di laurea, era stato chiamato a ricoprire tali funzioni a seguito di avanzamenti interni, ne deriva la ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’utilità delle attività comunque svolte in esecuzione degli incarichi in esame, non potendo dubitarsi, trattandosi di circostanza non contestata dalle parti, che il Cittadini abbia effettivamente svolto, nei periodi in cui ha rivestito la carica di Responsabile di Area Vigilanza del Comune di Gavardo e Comandante della Polizia locale, le funzioni derivanti dagli obblighi contrattuali, volti,  quindi, a vantaggio del Comune di Gavardo e che detta utilità sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto causativo dell'addebito contestato, per cui è un vantaggio economicamente valutabile (cfr, in tal senso,  Sez. Emilia Romagna 19 marzo 2002 n. 874 e 19 gennaio 1998 n. 12;  Sez. III appello 11 maggio 1998 n. 126; questa Sez. Lombardia 24 giugno 1998 n. 1000).
Tale utilità, si precisa tuttavia, non è idonea, come invece vorrebbero le difese dei convenuti, ad elidere integralmente il pregiudizio patrimoniale causato al Comune di Gavardo e consistito nell’affidamento di un incarico, la cui necessità risulta indimostrata, a soggetto estraneo all’Amministrazione,  privo dei requisiti culturali richiesti per l’inquadramento riconosciutogli (posizione giuridica D3) ma retribuito con il corrispondente trattamento economico.
Ciò posto, operando una valutazione equitativa delle prestazioni svolte dal Cittadini per l’Amministrazione danneggiata e tenuto conto dei vantaggi da questa conseguiti in conseguenza dell’incarico illegittimo, si ritiene equo determinare il danno nell’importo complessivo di euro 40.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Detto importo tiene conto delle retribuzioni che in ogni caso il Comune avrebbe dovuto erogare in favore del funzionario destinato a svolgere quelle mansioni.
4. Ferma restando la quantificazione generale del danno così rideterminata, la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che, per quanto attiene al Sindaco VEZZOLA, preminente sia stato il suo ruolo di promotore dell’intera procedura, delegato dalla Giunta ad adottare gli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro e concretamente attivatosi per la sottoscrizione, in nome dell’Amministrazione comunale, del contratto a tempo determinato con il Cittadini; ad esso, pertanto, deve essere imputato il 40% del danno.
Per il vice sindaco Sergio BERTOLONI ed i componenti della Giunta comunale di Gavardo Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI,  Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI,  presenti alla votazione di entrambe le deliberazioni n. 237/2010 e n. 230/2011 e votanti, in senso favorevole, il Collegio, per le ampie motivazioni di cui sopra, ritiene che l’acritica ratifica delle decisioni portate all’attenzione degli organi collegiali abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio accertato e debba essere sanzionata con l’addebito complessivo dell’ulteriore 42% del danno erariale contestato, da ripartirsi in parti uguali per ciascuno dei suddetti convenuti.
La condotta del NODARI, caratterizzata, come dimostrato in atti, dalla partecipazione solo alla prima e non alla successiva deliberazione di affidamento dell’incarico, atteso che proprio la delibera n. 237/2010 ha rappresentato l’indefettibile e necessario presupposto della nomina del Cittadini e della successiva sottoscrizione del contratto individuale con previsione della corrispettiva retribuzione che ha costituito, nei limiti sopra indicati, causa di danno erariale, merita comunque un addebito di responsabilità, seppure nella minore misura del 3% del danno causato.
Sussiste altresì la specifica responsabilità per il segretario comunale Paolo BERTAZZOLI nel cui mandato sono stati realizzati i presupposti fattuali e giuridici fondanti la responsabilità erariale che, a giudizio di questo Collegio, non risulta esclusa ma, piuttosto, confermata, soprattutto con riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico, dalla nota prot. n.5453 del 6 aprile 2011-  indirizzata alla Giunta  comunale ma di cui è rimasta indimostrata l’effettiva percezione, contestata dai destinatari – con la quale il Segretario BERTAZZOLI , unitamente al Responsabile dell’Area finanziaria ed al responsabile dell’Area Affari generali, eccepiva l’irregolarità della nominata delibera n. 237/2010.
Al segretario BERTAZZOLI deve, quindi, essere imputata una quota pari al 15% del danno riconosciuto.
Conclusivamente i convenuti Emanuele VEZZOLA, Paolo BERTOLONI, Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI, Giuseppe NODARI, Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI,  Paolo BERTAZZOLI vanno condannati al pagamento della somma di euro 40.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, secondo le percentuali precedentemente rideterminate, oltre ad interessi legali sull’importo così rivalutato dal deposito della sentenza al saldo e al pagamento delle spese del presente giudizio, come determinate in dispositivo, secondo le percentuali di danno a ciascun convenuto imputate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
Emanuele VEZZOLA, Paolo BERTOLONI, Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI, Giuseppe NODARI, Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI, Paolo BERTAZZOLI al pagamento, in favore del Comune di Gavardo (BS) del danno erariale quantificato nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila) comprensiva di rivalutazione monetaria, secondo le quote di seguito indicate:
- Emanuele VEZZOLA: ad euro 16.000,00 (sedicimila), pari al 40% di euro 40.000,00;
- Paolo BERTOLONI, Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI,  Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI: ad euro 2.800,00 (duemilaottocento) ciascuno, pari al 7% di 40.000,00 per un complessivo importo di 16.800,00 euro, pari al 42% di 40.000,00;
- Giuseppe NODARI ad euro 1.200,00 (milleduecento), pari al 3% di 40.000,00;
- Paolo BERTAZZOLI ad euro 6.000,00 (seimila) pari al 15% di 40.000,00.
Condanna inoltre i convenuti Emanuele VEZZOLA, Paolo BERTOLONI, Bruno ARIASSI, Bruno BRAGA, Guido GRUMI, Giuseppe NODARI, Alessandro SALVADORI, Valentino ZUCCHINI, Paolo BERTAZZOLI al pagamento delle spese di giudizio, nella misura corrispondente per ciascuno di essi alle percentuali d’imputazione definitiva del danno erariale, che sono complessivamente liquidate nell’importo di euro 3958,92...(tremilanovecentocinquantotto/92)……………………………
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015
   
IL GIUDICE ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
Giuseppina Veccia                                                    Claudio Galtieri


DEPOSITO IN SEGRETERIA
01/04/2015

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