Data: 2015-04-10 09:08:10

Impianti pubblicitari VIETATI nella FASCIA DI RISPETTO STRADALE - Tar 2/4/2015

Impianti pubblicitari VIETATI nella FASCIA DI RISPETTO STRADALE - Tar 2/4/2015

[color=red][b]TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 2 aprile 2015 n. 146 [/b][/color]

N. 00146/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Studiocinque Outdoor Srl”, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Sergio Ciccarelli in Pescara, Via Tirino, 134/6;
contro
Comune di Città Sant'Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Del Federico e Valeria D'Ilio, con domicilio eletto presso Lorenzo Del Federico in Pescara, piazza E.Troilo, n.23;
per l'annullamento
della nota n. 29975 del 12 novembre 2014, con la quale il responsabile del Settore Entrate del Comune di Città Sant'Angelo, diffida la ricorrente a provvedere alla rimozione di due impianti per le affissioni pubblicitarie;
di ogni ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e collegato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Città Sant'Angelo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il cons. Dino Nazzaro e uditi, per le parti, i difensori: l'avv. Carmelina Di Gifico, per la società ricorrente, e l'avv. Antonio Mezzanotte, su delega dell'avv. Lorenzo del Federico, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La Soc. Studiocinque Outdoor impugna, col ricorso principale, la diffida a rimuovere (12.11.2014, prot. 299975) i due impianti pubblicitari siti nel comune di Città Sant’Angelo, già autorizzati con atto n. 33/06.10.2011.
Vi sono stati motivi aggiunti avverso alla successiva nota del 15.12.2014 (prot. n. 32978), di comunicazione delle nuove posizioni “per spostamento impianti”, prospettando anche la questione della “risoluzione per inadempimento contrattuale”, che si dice essere in corso, la quale, peraltro, è di cognizione di altro giudicante.
[b]Il motivo posto a base degli atti è che gli impianti ricadrebbero all’interno della fascia di rispetto autostradale.[/b]
Sul piano formale, si lamenta la mancanza dell’avviso dell’avvio del procedimento, che avrebbe impedito alla parte di chiarire l’erroneità dell’assunto comunale, che si sarebbe risolto in una forma di revoca, attuata senza alcun contraddittorio.
Altro aspetto da considerare, è che, per contratto, andavano indicate, in contestuale, le posizioni alternative (art.17 capitolato d’oneri: variazione della localizzazione impianti, allegato all’appalto di servizio del 26.05.2011, rep. 2243).
Con riferimento a tali censure va ricordato che, sempre contrattualmente, l’Amministrazione garantisce l’aggiudicataria, in caso d’impossibilità giuridica e materiale dell’installazione, il “proprio impegno a individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio”.
Il trasferimento degli impianti pubblicitari da un’area ad altra è, pertanto, una possibilità sempre presente “in qualsiasi momento” e “a proprio insindacabile giudizio”, come stabilito dalla disciplina pattizia, prevalente rispetto alle altre generali regole procedimentali, non invocabili nella fattispecie.
Le soluzioni alternative sono state indicate con tempestività, a distanza di soli tre giorni (15.11.2014) dalla prima nota (12.11.2014), e comunque prima della notifica del ricorso redatto e notificato il 20.11.2014. Le due comunicazioni sono in stretta connessione logico- giuridica e realizzano pienamente lo scopo della conoscenza unitaria e completa da parte del destinatario.
Nel merito della vicenda, parte ricorrente sostiene che l’assunto del Comune sia erroneo, perché l’[b]art. 3, comma 1°, lett. 22, del Cds[/b], stabilisce che la “fascia di rispetto”, rappresentata dalla striscia di terreno esterna al confine stradale, non può essere oggetto di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. In verità, [color=red][b]l’elencazione della norma è meramente indicativa e gli impianti pubblicitari, stante la loro dimensione, rientrano sicuramente nell’ambito degli “oggetti simili”, trattandosi di strutture infisse al suolo, che occupano la citata “fascia”, costituendo, eventualmente, anche un ostacolo visivo agli utenti della strada (art.23); queste, invero, sono valutazioni che spettano al proprietario della strada, cui compete il rilascio dell’autorizzazione, che non possono essere definite assurde o non congruenti.[/b][/color]
L’indicazione unilaterale dei nuovi siti, infine, è espressamente prevista dalla stessa disciplina contrattuale il che, peraltro, non impedisce alle parti di trovare eventuali altre soluzioni concordate.
Il ricorso è respinto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.
CONDANNA la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese di causa, liquidate, valutata l’attività difensiva e i parametri del d.m. 55/2014, in complessivi €2500,00=, ivi comprese le spese generali forfettarie (15%), oltre gli accessori di legge per Iva e Cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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