Buongiorno,
Ho ricevuto una richiesta di autorizzazione al trasporto sanitario, nuova ambulanza, in base alla L.R. 60/93, da parte di una Associazione di volontariato Onlus . Per maggiore chiarezza specifico che questa richiesta è stata indirizzata al Comune e all'Azienda Usl.
La richiesta termina affermando che in caso di mancata risposta entro 20 gg vale il "silenzio assenso" .
Sono a richiedere cortesemente se è corretto il silenzio assenso; quale procedura devo seguire (richiedere un ulteriore parere all'USL...) per il corretto rilascio dell'autorizzazione in oggetto e se ci sono dei modelli di autorizzazioni da seguire.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
I riferimenti normativi sono ERRATI, la legge regionale 60/1993 è abrogata.
Ecco la nuova normativa (in calce)
Come leggerai la norma prevede:
[color=red]La Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L., per i casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all'art. 7 della L.R. n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto trascorre senza l'esecuzione del sopralluogo, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo, previa comunicazione al Comune a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento.[/color]
TRATTANDOSI DI COMUNICAZIONE NON SEGUE IL RILASCIO DI ATTI.
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L.R. 22 maggio 2001, n. 25 (1).
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario.
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 maggio 2001, n. 19, parte prima.
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:
a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";
b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali".
c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";
2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1, i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge (2).
(2) Comma così sostituito dall’art. 13, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).».
Art. 2
Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario.
1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.
2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l'istanza per l'autorizzazione all'attività di trasporto sanitario, secondo le modalità stabilite con il regolamento attuativo della presente legge.
3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta modifica dell'autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
Art. 3
Divieti.
1. È vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.
2. [L'Azienda sanitaria non può stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o, nei casi di cui all'articolo 1 comma 2, in mancanza dell'accertamento della struttura responsabile in materia dell'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione necessaria per l'esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende Ospedaliere] (3).
3. È vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il quale l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l'accertamento sul possesso dei requisiti.
(3) Comma abrogato dall’art. 14, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70.
Art. 4
Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
a) garantire che l'utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa;
b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;
d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l'aspetto tecnico che per quello sanitario;
e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;
f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all'articolo 7, nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;
g) assicurare l'adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;
h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto,
i) comunicare alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;
j) comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell'ente o associazione.
Art. 5
Vigilanza e controllo.
1. L'attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, mediante un'apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.
Art. 6
Sanzioni e relative procedure applicative.
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell’autorità comunale competente per i successivi tre anni (4).
2. L’utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro (5).
3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, nonché la sospensione dell’autorizzazione da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell’autorizzazione non si sia adeguato nel termine di trenta giorni alle prescrizioni dell’autorità comunale (6).
4. L’utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro (7).
5. L'autorità comunale competente può revocare l'autorizzazione:
a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione;
b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;
c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.
6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. La competenza all'applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta.
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni della presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali.
(4) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500 euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000 euro, pari a lire 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell'autorità comunale competente, per i successivi tre anni.».
(5) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «2. L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 4000 euro, pari a lire 7.745.080.».
(6) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a lire 11.617.620, nonché la sospensione dell'autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell'autorizzazione non si sia adeguato, nel termine di 30 giorni, alle prescrizioni dell'autorità comunale competente.».
(7) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «4. L'utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro, pari a lire 1.161.762, ad un massimo di 1500 euro, pari a lire 2.904.405.».
Art. 7
Procedure e requisiti per l’autorizzazione – Regolamento (8).
1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sono disciplinati in particolare:
a) le procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni;
b) i requisiti del personale delle autoambulanze relativamente alle attività di trasporto sanitario di primo soccorso, ordinario e di soccorso e rianimazione;
c) la composizione degli equipaggi delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
d) le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
e) la disciplina e l’organizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i volontari soccorritori in relazione alle tipologie di autoambulanze di cui alla lettera b);
f) la tenuta dei registri dei volontari soccorritori di cui alla lettera e);
g) la composizione della Commissione di vigilanza.
(8) Articolo così sostituito dall’art. 16, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Personale, attrezzature e materiali. 1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, previa comunicazione alla IV Commissione consiliare permanente, competente in materia di sanità [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 1° ottobre 2001, n. 46/R].
2. Entro il medesimo termine di 120 giorni di cui al comma 1, con decreto del dirigente del competente ufficio regionale, sono approvate:
a) la tabella con la quale sono individuati i requisiti del personale delle autoambulanze, in relazione all'attività di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario e/o all'attività di trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione;
b) la tabella con la quale sono individuate le attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui devono essere dotate le autoambulanze in relazione alle predette tipologie.».
Art. 8
Applicazione delle disposizioni.
1. L'applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all'articolo 7.
Art. 9
Norme transitorie.
1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all'articolo 8, nonché i procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).
2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità anche dopo la data di cui all'articolo 8 della presente legge.
4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all'articolo 8 sono conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993.
5. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. delle tabelle di cui all'articolo 7 i competenti uffici della Giunta regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai comuni interessati, nell'ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.
Art. 10
Abrogazioni.
1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all'articolo 8.
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D.P.G.R. 1 ottobre 2001, n. 46/R (1).
Reg. di attuazione della L.R. 22 maggio 2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".
(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 10 ottobre 2001, n. 32, parte prima.
Il Presidente della Giunta regionale
Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l'art. 7 della L.R. 22 maggio 2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario" che demanda alla Giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione;
Vista la Delib.G.R. 17 settembre 2001, n. 1033 concernente "Regolamento di attuazione della L.R. 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26/2000;
Vista la decisione n. 13 del 28 settembre 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, le modalità di presentazione delle istanze per le autorizzazioni all'attività di trasporto sanitario e successive modifiche ed aggiornamenti delle stesse, definisce le procedure amministrative di competenza dei Comuni ed i compiti delle Aziende UU.SS.LL. in materia di vigilanza e controllo.
Art. 2
Prima autorizzazione.
1. Il soggetto interessato presenta al Comune dove ha sede legale domanda, specificando quale o quali delle attività di trasporto sanitario di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 25/2001, intende esercitare, con l'indicazione della denominazione dell'associazione od impresa, del codice fiscale o partita I.V.A. della sede legale, del C.A.P., del recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero fax).
2. La domanda è inviata anche alla Azienda U.S.L. competente per territorio sulla base dell'ubicazione della sede legale del soggetto interessato, corredata della seguente documentazione, in originale per il Comune ed in copia per l'Azienda U.S.L.:
a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia dell'atto costitutivo.
b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato, con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono esonerate dal produrre tale documento e dovranno invece indicare gli estremi del provvedimento di iscrizione nel Registro, comunicando presso quale Ente è depositato.
3. Il legale rappresentante contestualmente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti:
a) di eventuali altre sedi oltre quella legale;
b) di autoambulanze con, le caratteristiche tecniche previste per l'attività di trasporto sanitario per la quale viene presentata la domanda;
c) delle relative dotazioni di attrezzature tecniche e sanitarie;
d) di idoneo personale da adibire alla guida;
e) di personale di soccorso con la formazione professionale prevista per ciascun tipo di attività di trasporto sanitario per cui si chiede l'autorizzazione;
f) di medici, con la prescritta qualificazione, con rapporto di lavoro sia dipendente che libero professionale diretto (o, in alternativa, comunica che tale personale viene fornito dall'Azienda U.S.L. medesima);
g) che tutti i requisiti corrispondono a quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2001.
4. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dal ricevimento della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne verifica la corrispondenza alle prescrizioni della L.R. n. 25/2001, mediante la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 5 della legge stessa, conserva agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche e trasmette il proprio parere motivato, positivo o negativo, al Comune.
Nei 20 giorni successivi è adottato il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.
Art. 3
Modifiche a seguito di variazioni relative ad autoambulanze.
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione intervenuta relativamente alle autoambulanze in possesso al Comune e all'Azienda U.S.L., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La variazione può avere ad oggetto:
a) acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoambulanze;
b) reimmatricolazione di autoambulanza già in possesso;
c) cessato utilizzo di autoambulanze già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro.
3. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L., per i casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all'art. 7 della L.R. n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto trascorre senza l'esecuzione del sopralluogo, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo, previa comunicazione al Comune a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento.
4. In caso di verifica con esito negativo, la Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L. redige apposito verbale, che trasmette tempestivamente al Comune. L'autorità comunale competente diffida con effetto immediato il titolare dell'autorizzazione dall'utilizzo del mezzo ed adotta il provvedimento di diniego.
5. In caso di verifica con esito parziale negativo la Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L. redige un verbale con l'indicazione delle irregolarità sanabili, e ne dà immediata comunicazione al Comune. L'autorità comunale competente prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni.
6. Nel caso di verifica con esito positivo la commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L. ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, che può utilizzare immediatamente il mezzo. La Commissione ne dà comunicazione anche al Comune ai sensi del comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda U.S.L. trasmette ad ogni comune del proprio àmbito di competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni intervenute nell'anno solare precedente. Il Comune provvede, entro 30 giorni, all'aggiornamento delle autorizzazioni, con l'inserimento delle nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non più utilizzate, mediante l'adozione di un apposito atto di recepimento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. A richiesta del soggetto autorizzato, il Comune può consentire, mediante apposito provvedimento, di utilizzare in sostituzione di un'autoambulanza momentaneamente incidentata o per altro grave motivo, un mezzo di proprietà di terzi con le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi requisiti, previo parere della Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, definito dalla stessa Commissione.
Art. 4
Modifiche per ampliamento del tipo di trasporto sanitario consentito.
1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di solo primo soccorso ed ordinario intenda svolgere anche l'attività di trasporto di soccorso e di rianimazione, con autoambulanze di tipo A oppure di tipo Al, deve richiedere la modifica dell'autorizzazione con l'ampliamento del tipo di trasporto consentito. A tal fine invia al Comune, ed in copia all'Azienda U.S.L. competente, esplicita richiesta di ampliamento allegando la documentazione comprovante il possesso dei maggiori requisiti previsti, e precisamente:
a) una o più autoambulanze di tipo A (oppure di tipo A1), con le attrezzature sanitarie idonee ed il materiale di cui alle tabelle ex art. 7 L.R. n. 25/2001;
b) personale di soccorso e personale medico in possesso dei requisiti definiti dalle tabelle ex art. 7 L.R. n. 25/2001 (e/o dichiarazione che il personale medico è fornito dall'Azienda U.S.L.).
2. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio effettua tempestivamente le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti ed invia al Comune, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, il proprio parere motivato, in ordine all'approvazione o al diniego dell'istanza, (comprensivo dell'eventuale dichiarazione concernente il personale medico). Entro 20 giorni il Comune adotta il conseguente provvedimento.
3. I provvedimenti del Comune, sia per la prima autorizzazione sia per l'autorizzazione all'ampliamento del tipo di trasporto consentito sono immediatamente comunicati al soggetto interessato ed all'Azienda U.S.L. competente.
Art. 5
Vigilanza e controllo.
1. La Commissione di Vigilanza e controllo sull'attività di trasporto sanitario, costituita ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 25/2001 è così composta: un medico dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento di Prevenzione), un medico dell'Igiene ed Organizzazione dei servizi sanitari (Direzione Sanitaria), un farmacista per l'Assistenza Farmaceutica Territoriale, il medico Responsabile della Centrale Operativa del Servizio 118 (o altro medico della C.O. da lui delegato), coadiuvato da personale della Centrale stessa ed un collaboratore amministrativo con funzioni di Segretario.
2. Ciascuna Azienda U.S.L. può istituire Sottocommissioni, funzionalmente dipendenti dalla Commissione di Vigilanza e di uguale composizione, per l'esecuzione nei tempi previsti delle necessarie verifiche. La Commissione, anche mediante le Sottocommissioni, esercita l'attività di vigilanza e controllo, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sul rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 25/2001 ed in particolare verifica il possesso dei requisiti previsti dalle tabelle di cui all'art. 7 della legge stessa, attivandosi a seguito delle istanze inviate al Comune ed alla Azienda U.S.L. per la prima autorizzazione al trasporto e per l'ampliamento dell'autorizzazione del tipo trasporto consentito con estensione anche al trasporto di soccorso e rianimazione, nonché a seguito delle comunicazioni delle modifiche intervenute relativamente alle ambulanze già autorizzate.
3. La Commissione procede d'ufficio, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno alla verifica sul permanere del possesso di tutti i requisiti di cui alla L.R. n. 25/2001, comunicandone gli esiti al Comune e, quando necessario, per elementi risultati difformi rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, inviando un parere motivato e circostanziato, per l'adozione del conseguente provvedimento di competenza.
4. Nel caso sia riscontrata la presenza di un'autoambulanza attivata senza autorizzazione, la Commissione invia tempestivamente copia del processo verbale di accertamento della violazione al Comune. Il Comune provvede immediatamente alla diffida dall'utilizzare il mezzo e procede all'applicazione delle sanzioni prescritte dall'art. 6 della L.R. n. 25/2001. Analoga comunicazione deve essere effettuata se si rileva il mancato rispetto degli obblighi dell'art. 4, L.R. n. 25/2001.
5. Della Commissione si avvale l'Azienda U.S.L. per verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle ambulanze di proprietà di enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al S.S.N. prima della stipula e/o del rinnovo della convenzione per il trasporto sanitario. Analogamente, con modalità stabilite autonomamente da ciascuna Azienda, è accertato il possesso dei requisiti delle ambulanze gestite in proprio dall'Azienda stessa e di quelle utilizzate dalle Aziende Ospedaliere del territorio di competenza.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.