Data: 2015-04-10 08:32:57

LUDOPATIA - respinto il ricorso contro chiusura anticipata della sala giochi

LUDOPATIA - respinto il ricorso contro chiusura anticipata della sala giochi

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – decreto presidenziale 30 marzo 2015 n. 473[/b][/color]

00473/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da:

Invest Gaming Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Cino Benelli e Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso l’avv. Cesare Trebeschi in Brescia, Via Battaglie, 50;

contro

Comune di Mantova, n.c.;

nei confronti di

Asl 307 – A.S.L. della Provincia di Mantova, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n.c.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DELL’ORDINANZA SINDACALE 10/3/2015 AVENTE AD OGGETTO “DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE”, NONCHE’ DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato quanto segue:

1) la prima Camera di consiglio processualmente utile per l’ordinaria trattazione collegiale dell’incidente cautelare viene a cadere il 29 aprile 2015 e, cioè, a distanza di circa un mese dal deposito del presente ricorso e della contestuale istanza ex art. 56 c.p.a.: si tratta, all’evidenza, di un lasso temporale così significativo da postulare che già in questa sede monocratica la disamina della suddetta istanza sia particolarmente (ed eccezionalmente) approfondita, di guisa che l’assetto – pur provvisorio (ma di durata anch’essa inusuale) – dei rilevanti interessi privati e pubblici qui in giuoco, assetto che questo Giudice è chiamato a definire sino a quella data, risulti il frutto di una prima delibazione d’insieme della vicenda e dei suoi differenti profili, al fine di esternare a tutte le parti le ragioni di fondo su cui poggia la decisione interinale;

2) del resto, le problematiche che agitano la controversia (e che, dunque, sottostanno all’istanza ex art. 56 c.p.a.) rivestono una valenza di carattere generale e sono da tempo al centro del dibattito pubblico (non solo giuridico), nonché di un contenzioso assai diffuso: una riprova in tal senso può essere (fortuitamente) rinvenuta nel lapsus calami che figura a pag. 14 del ricorso introduttivo in epigrafe, ove – al primo periodo con cui si apre la terza censura – si fa riferimento al consiglio comunale di Padova per dedurre che il Sindaco di Mantova (Comune nei cui confronti il ricorso è rivolto dalla Società Invest Gaming Srl, al fine di ottenere l’annullamento e la sospensione –anche provvisoria – dell’ordinanza sindacale in materia di orari di esercizio delle sale giochi) avrebbe ritenuto superflua la previa adozione degli indirizzi da parte, per l’appunto, del Consiglio comunale … di Padova;

3) invero, simile lapsus non può essere (e infatti non lo è, come si vedrà nell’immediato prosieguo) meramente casuale, bensì l’indice preciso di un contenzioso dalle caratteristiche seriali che investe diverse sedi di Tribunali Amministrativi regionali e il Giudice amministrativo d’appello: contenzioso le cui dimensioni possono essere verificate da chiunque (operatore del diritto, operatore economico, funzionario pubblico, cittadini) attraverso il servizio messo gratuitamente a disposizione dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it. Ed è esattamente utilizzando il motore di ricerca di tale sito che, in questa sede cautelare monocratica, si è potuta appurare l’esistenza di una precedente, analoga vertenza, proposta dinanzi al Tar del Veneto – per conto di altra società – dalla stessa persona fisica qui ricorrente in qualità di legale rappresentante della Società Invest Gaming Srl, con l’ausilio della medesima difesa tecnica che svolge il patrocinio nel presente ricorso;

4. vale, dunque, la pena di dare conto degli esiti della fase cautelare di siffatto, anteriore giudizio;

4.1. con decreto Presidente Sez. III Tar Veneto 21 novembre 2014, n. 593, l’istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente è stata respinta, essendo stata ravvisata l’insussistenza tanto del periculum in mora (stante la sola limitazione di orario dell’attività economica e non la sua eliminazione) e del fumus boni iuris;

4.2. nella successiva ordinanza collegiale 16/12/2014, n. 643, la Sez. III del TAR Veneto ha confermato la reiezione della domanda cautelare, più ampiamente motivando tanto in punto di periculum in mora (mancata prova della non convenienza economica dell’attività a seguito della riduzione di orario; recessività della contrazione dei profitti di parte ricorrente rispetto ai benefici per l’interesse pubblico, derivanti dalla riduzione della patologia del c.d. G.A.P. – Gioco d’Azzardo Patologico), quanto di fumus boni iuris.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza n. 643/2014 ha osservato testualmente che:

<<- E’ inequivoco che l’ordinanza sindacale impugnata esercita il potere previsto dall’art. 50, c. 7, D. Lgs. 567/2000;

[b]- Il contenimento del gioco d’azzardo autorizzato è ormai previsto sia dall’ordinamento internazionale (v. raccomandazione O.M.S. del 14.7.2014), sia dall’ordinamento legislativo nazionale (v. D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012), sia dalle disposizioni amministrative statali (v. circolari del Ministero degli Interni del 6.3.2014 e del 23.6.2010);[/b]

[color=red][b]- La giurisprudenza recente della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 220 del 18.7.2014, oltre sentenza n. 300/2011) e del Consiglio di Stato (v. sentenze n. 3279/2014 e n. 4498/2013) è orientata nel senso di riconoscere la potestà del Sindaco di avvalersi della regolamentazione degli orari ex art. 50, c. 7°, D. Lgs. 267/2000, anche allo specifico fine – che sovviene nella fattispecie concreta – del contenimento del fenomeno della c.d. ludopatia, non essendo neppure ostativa l’autorizzazione ex art. 86 e ex art. 88 T.U.L.P.S.;[/b][/color]

- Nel Comune di Padova, l’assenza di indirizzi del Consiglio Comunale per l’esercizio della suddetta potestà non inibisce al Sindaco la potestà medesima (cfr. T.A.R. Veneto, III, n. 32/2011; T.A.R. Lazio, II, n. 5619/2010);

[b]- L’art. 31 D.L. 201/2011 non vieta l’imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della “salute” e dell’ “ambiente” e, inoltre, nel caso di specie, i limiti d’orario non riguardano neppure l’apertura degli esercizi ma l’uso degli apparecchi;[/b]

- In concreto, l’impugnata ordinanza è stata preceduta da un’accurata istruttoria (…)>>.

Infine, l’ordinanza ha condannato la Società ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare;

4.3. a sua volta, con ordinanza 24/02/2015 n. 817, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato:

- ha respinto l’appello cautelare, ritenendo espressamente “che i motivi di appello non appaiono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui è pervenuta l’ordinanza impugnata, non assumendo l’asserito danno prospettato i profili del pregiudizio grave ed irreparabile in confronto dell’interesse pubblico che l’amministrazione ha inteso tutelare (la salute pubblica) con il provvedimento impugnato in primo grado”.

- ha, altresì, condannato l’appellante al pagamento delle spese di quella fase di giudizio;

5. venendo, poi, a precedenti specifici di questo Giudice territoriale in subiecta materia, vanno ricordate le pronunce rese da questa Sezione tanto in sede cautelare collegiale (18/7/2014, n. 503), quanto in sede di merito (sentenza 19 febbraio 2015, n. 293) sul ricorso n. 796/2014, concernente analoga ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Treviglio, impugnata con censure di fondo corrispondenti a quelle qui dedotte (incompetenza del sindaco; difetto di istruttoria).

Quanto al primo profilo, si rinvia alle considerazioni e ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza n. 293/2015 per affermare la potestà sindacale ex art. 50 comma 7 del TUEL; quanto al secondo, si rinvia del pari ai dati relativi all’andamento del fenomeno del gioco compulsivo a livello regionale lombardo e nazionale, desunti dalla relazione al Parlamento e dal Piano nazionale d’azione sul G.A.P. 2013 – 2015 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, richiamati nella stessa sentenza di questa Sezione.

6. detta sentenza si è, altresì, specificamente occupata dell’ultimo profilo di censura qui sollevato dalla Società ricorrente (effetti permanenti, invece che temporalmente limitati dell’ordinanza del Sindaco di Mantova), sollecitando (capo 3 della motivazione) “l’autorità comunale ad effettuare una ri-ponderazione comparativa periodica degli interessi in conflitto” e precisando che “dopo aver acquisito (con cadenza annuale) dall’A.S.L. i dati aggiornati sul fenomeno del gioco patologico, l’amministrazione darà impulso a una revisione dei provvedimenti che regolano l’attività in esame ogni 18-24 mesi”.

E’ del tutto evidente che – mentre siffatte ed eventuali statuizioni sono riservate alla sede di merito – la tempistica di medio periodo che esse disegnano è, in ogni caso, ampiamente idonea a contenere e riassorbire la durata temporale di gran lunga inferiore (un mese circa) del presente provvedimento cautelare provvisorio, cosicché quest’ultimo profilo di censura si rivela ininfluente ai fini di far mutare di segno al provvedimento stesso, il quale – per evidenti ragioni di stare decisis e di coerenza con i precedenti giurisprudenziali sin qui menzionati – non può che essere di reiezione dell’istanza ex art. 56 c.p.a.;

P.Q.M.

[b]RESPINGE, per le ragioni esposte in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.[/b]

Fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 29 aprile 2015, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 28 marzo 2015.

Il Presidente

Giorgio Calderoni

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 30/03/2015.

[img width=300 height=240]http://www.h24notizie.com/wp-content/uploads/2015/04/ludopatia.jpg[/img]

riferimento id:25997
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it