DECRETO 19 marzo 2015 - MODULISTICA ASCENSORI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2015
Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non e' possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (15A02607)
(GU n.82 del 9-4-2015)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n.
162 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015,
n. 8, concernente regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, emanato per chiudere la
procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione
della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza d'esercizio;
Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che introduce
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 l'art.
17-bis con specificazioni e semplificazioni rispetto alle modalita'
di realizzazione dell'accordo preventivo necessario, ai sensi del
punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nei casi
eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non e'
possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio
oltre le posizioni estreme della cabina;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che prevede l'adozione di
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non
regolamentare, al fine di stabilire la documentazione da presentare,
a seconda dei casi, all'organismo notificato ovvero ai competenti
uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del citato
art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1999;
Decreta:
Art. 1
Documentazione da presentare
ai fini dell'accordo preventivo
1. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle
considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo
scopo, nella Sezione I, la documentazione da presentare da parte del
proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale
rappresentante, ad un organismo accreditato ai sensi del regolamento
(CE) n. 765/2008 e notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ai fini della
certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive
modificazioni.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve attestare, per gli
impianti in edifici esistenti, l'esistenza delle circostanze che
rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2.
dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonche', in ogni caso,
l'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il
rischio di schiacciamento.
3. Nell'allegato 2 al presente decreto e' stabilito il modello
della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive
modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata
al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione
di cui al comma 1, ai fini della realizzazione dell'accordo
preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive
modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici
esistenti. La ricevuta del relativo messaggio di posta elettronica
certificata tiene luogo del provvedimento espresso di accordo
preventivo. Ai fini dell'eventuale verifica della correttezza e
completezza della comunicazione e della relativa certificazione si
applicano i principi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle
considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo
scopo, nella Sezione II, la documentazione da presentare da parte del
proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale
rappresentante, al Ministero dello sviluppo economico, unitamente
alla certificazione di cui al comma 1, ai fini dell'accordo
preventivo di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive
modificazioni.
5. Nell'allegato 3 al presente decreto e' stabilito il modello
dell'istanza di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive
modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata
al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione
di cui al comma 1 del presente articolo e della ulteriore
documentazione di cui al comma 4, ai fini dell'ottenimento
dell'accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e
successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga
in edifici nuovi.
Art. 2
Integrazione della documentazione
per le istanze in corso
1. Le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2
dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 162 del 1999 e successive modificazioni, presentate anteriormente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
8 del 2015, possono fruire della semplificazione ivi prevista
mediante integrazione dell'istanza con la certificazione di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto. In assenza di tale
integrazione il relativo procedimento e' in ogni caso concluso con
provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla
base delle disposizioni precedentemente in vigore.
2. Le istanze di accordo preventivo presentate a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
8 del 2015, anche se inviate anteriormente alla pubblicazione del
presente decreto, devono essere rinnovate o integrate in conformita'
alle previsioni di cui all'art. 1.
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2015
Il Ministro: Guidi
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
[color=red][b]IL TESTO COMPLETO NELLA SEZIONE ABBONATI:[/b][/color]
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