MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 febbraio 2015
[color=red][b]Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. (15A02666) [/b][/color]
(GU n.82 del 9-4-2015)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che prevede l'istituzione
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di
un fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno
quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di
imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in
reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e
artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software
e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non
convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive;
Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013,
come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che dispone che
le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56,
ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello
sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con
istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel
mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da
parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;
Visto, altresi', il comma 59 dello stesso art. 1 della legge n. 147
del 2013, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definiti criteri e modalita' per l'applicazione dei
commi 56 e 57 dianzi citati;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente il Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive
modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 istituisce e disciplina
l'istituto del contratto di rete;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in
sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di
legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del
medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo;
Decreta:
[b]Art. 1 Definizioni [/b]
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'
2014 e successive modifiche e integrazioni);
b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
c) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
e) "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'art. 23
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
f) "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati
secondo quanto previsto all'art. 2082 del codice civile e iscritti
nel registro delle imprese;
g) "Istituti di ricerca pubblici": gli enti pubblici, non
identificabili con le universita', aventi il compito di svolgere
attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle
conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;
h) "Universita'": gli enti di diritto pubblico e privato, operanti
nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attivita'
culturali;
i) "Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche
ed educative alle quali sono state attribuite personalita' giuridica
e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
l) "Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto
produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti
assimilabili;
m) "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu' Imprese
secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i consorzi di
cui all'art. 2602 del codice civile;
n) "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione
temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle
agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo
sviluppo di attivita' innovative nell'ambito della manifattura
sostenibile e dell'artigianato digitale;
o) "Beneficiario/Beneficiari": soggetto giuridico, costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
ovvero consorzio con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del
codice civile, ammesso alle agevolazioni;
p) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso
zero da restituire in quota parte;
q) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o
collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art.
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo
svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all'esercizio dell'impresa;
r) "Microimprese": le imprese cosi' classificate in base ai criteri
indicati nell'Allegato 1 del Regolamento GBER.
[b]Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento [/b]
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e
57, della Legge, i termini, le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni
di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attivita' innovative
nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura
sostenibile.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
[b] Art. 3 Risorse finanziarie disponibili [/b]
1. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle
agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'art. 1,
comma 56, della Legge, come eventualmente integrate da ulteriori
stanziamenti ad incremento del fondo di cui al predetto comma.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7,
le risorse di cui al comma 1 sono versate nella contabilita' speciale
n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile".
[b]Art. 4 Soggetti beneficiari [/b]
1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le
Imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in
associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, che, alla data
di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
e) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse
dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
f) avere restituito agevolazioni godute per le quali e' stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'associazione
temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti da Imprese
artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 percento
dei partecipanti e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:
a) configurare una collaborazione effettiva e coerente rispetto
all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonche'
rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
b) prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche tramite
scrittura privata, tra i soggetti di cui al comma 1, che:
1) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere
di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con
rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;
2) definisca la suddivisione delle competenze delle Imprese
partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto;
3) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta progettuale e
a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma
6, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettivita'
giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del
decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio
con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora
lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica o consorzio
con attivita' esterna non sia stato gia' sottoscritto ovvero
costituito.
3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 in capo
anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete di imprese
comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni.
4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda di
agevolazione.
[b]Art. 5 Programmi ammissibili [/b]
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge, i programmi
ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative nel
mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, i
programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di
tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la
promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in
particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attivita':
a) ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione
digitale;
b) condivisione in modalita' "open" di informazioni, documentazione
e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso
l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a quelli
erogati in modalita' "cloud";
c) messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di
fabbricazione digitale al fine di facilitare il passaggio dal
concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con
particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di
prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie
di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la
fresatura a controllo numerico;
d) diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e
commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli
altri soggetti di cui al comma 3, lettera e), che hanno sottoscritto
accordi di collaborazione.
3. I programmi devono inoltre:
a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a
euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00;
b) riportare espressamente le modalita' attraverso le quali
perseguire le finalita' di cui al comma 1, con particolare
riferimento al contributo offerto dalle attivita' svolte allo
sviluppo e alla diffusione, tra le imprese costituenti il
Beneficiario e i partner del programma di cui alla lettera e) del
presente comma, delle tecnologie e delle modalita' produttive
dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;
c) essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui
all'art. 8, comma 2, purche' sia stata formalmente costituita la Rete
di imprese sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 2,
lettera b), punto 3), e comunque non oltre i 60 giorni successivi
alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di avvio
dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi
direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima;
d) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a
36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data
di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di
spesa ammissibile all'agevolazione;
e) prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca
pubblici, Universita', Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed
Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
f) essere localizzati sul territorio nazionale.
[b]Art. 6 Spese ammissibili [/b]
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese di investimento e gestione relative a:
a) beni strumentali nuovi di fabbrica;
b) componenti hardware e software strettamente funzionali al
programma;
c) attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a), alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di
cui all'art. 8, comma 1;
d) consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti,
limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma;
e) canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione
del programma;
f) oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al
Beneficiario, nel limite massimo del 10 percento dell'importo
complessivo del programma;
g) realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla
diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri
soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), delle nuove
tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma
ammesso alle agevolazioni;
h) opere murarie e assimilabili nel limite del 10 percento
dell'importo complessivo del programma.
2. Il termine iniziale di ammissibilita' delle spese di cui al
comma 1 e' la data di presentazione della domanda per le Reti di
imprese gia' costituite a tale data in conformita' alle condizioni di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3); per le altre tipologie
di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a
partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di
sottoscrizione del contratto di rete avente soggettivita' giuridica
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge
n. 5 del 2009, ovvero di costituzione del consorzio con attivita'
esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.
3. Non sono ammesse le spese relative a: acquisto di terreni e
fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attivita' di
cui al comma 1, lettera c); IVA; costi sostenuti attraverso il
sistema della locazione finanziaria; costi relativi a
immobilizzazioni materiali e immateriali usate.
4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA
Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica
(RI.BA.), attraverso un conto corrente bancario destinato
esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalita' che
saranno individuate dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1;
b) non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui
alle lettere a) e b), a compravendita tra il Beneficiario e le
imprese costituenti lo stesso.
[b]Art. 7 Agevolazioni concedibili [/b]
1. Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione
parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle spese
ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de
minimis.
2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e'
rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base
delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e ritenute
ammissibili.
3. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni
pubbliche.
4. La sovvenzione parzialmente rimborsabile e' restituita dal
Beneficiario in misura pari all'85 percento della medesima
sovvenzione.
5. La parte della sovvenzione da restituire e' rimborsata, senza
interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi
dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10
quote di restituzione.
6. La parte della sovvenzione non rimborsabile e' concessa a titolo
di contributo in conto impianti e/o conto gestione.
7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte
del fondo patrimoniale ovvero del fondo consortile e secondo le
modalita' specificate con il provvedimento di cui all'art. 8, comma
1, la copertura finanziaria del programma in misura pari al 30
percento dell'importo dello stesso.
[b]Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni [/b]
1. I termini, iniziale e finale, e le modalita' per la
presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro 90
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con
successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese. Con il medesimo provvedimento e con riferimento ai
criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i punteggi,
le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' ai fini della
valutazione delle domande, le modalita' e le condizioni per la
concessione dell'agevolazione e la presentazione e gestione delle
rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione, nonche'
l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
2. Alla domanda di agevolazione e' acclusa, sulla base degli schemi
riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente
documentazione:
a) descrizione dettagliata del programma proposto, che ne evidenzi
i contenuti innovativi in relazione alla diffusione e alla
implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di
modelli di vendita non convenzionali, e che qualifichi il
coinvolgimento di ciascun partecipante, nonche' dei soggetti partner
di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), nelle attivita' del programma
e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
b) piano articolato dei costi del programma;
c) futura composizione del Beneficiario, anche in termini di
struttura e modalita' di governance dello stesso e di articolazione
del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile.
3. Alla domanda di agevolazione sono altresi' allegati:
a) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle Imprese
costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di
ammissibilita' soggettive di cui all'art. 4, comma 1;
b) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la
costituzione dell'associazione temporanea di imprese (ATI), del
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del contratto di rete
ovvero del consorzio;
c) accordi di collaborazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera
e), debitamente controfirmati dalle parti;
d) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al
comma 1.
4. Entro i 30 giorni successivi al termine finale per la
presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una
graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a ciascun
programma proposto in relazione al criterio di valutazione
"articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto proponente" di
cui al comma 10, lettera a).
5. Le domande relative ai programmi non presenti nella graduatoria
di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima di
ammissibilita' fissata con il provvedimento di cui al comma 1, sono
da considerarsi decadute.
6. I programmi presentati sono sottoposti all'attivita' istruttoria
in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 4.
Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu'
delle soglie di ammissibilita' di cui al comma 11 o, comunque, non
ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Nel
caso di valutazione positiva il Ministero invia al Soggetto
proponente la comunicazione di agevolabilita'. L'attivita'
istruttoria e' ultimata nel termine di 45 giorni a decorrere dal
ricevimento della documentazione di cui al comma 8.
7. Nel corso dell'attivita' istruttoria il Ministero puo'
richiedere integrazioni documentali o a chiarimento delle
informazioni progettuali gia' acquisite.
8. Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di
agevolabilita' di cui al comma 6, trasmette, nel termine perentorio
di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e
pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione atta
a provare la costituzione della Rete di imprese secondo quanto
previsto all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3), unitamente a:
a) eventuali variazioni del programma proposto, con particolare
riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla composizione
del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi di cui
all'art. 5, comma 3, lettera e);
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime di
aiuto "de minimis";
c) documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di
un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impegno
assunto da ciascuna Impresa facente parte del Beneficiario alla
restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo
patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile;
d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di
cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni del programma proposto, successive alla
comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 6, in contrasto con i
requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto ovvero
determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano il rigetto
della domanda di agevolazione e il conseguente scorrimento della
graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in
ogni caso le variazioni determinanti la riduzione del punteggio
relativo al criterio di cui al comma 10, lettera a), comportano il
rigetto della domanda di agevolazione.
10. I programmi proposti sono valutati, tramite l'attribuzione di
punteggi, in base ai seguenti criteri:
a) articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto
proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo
consortile in rapporto all'importo del programma;
2) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in
base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo
consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante;
b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate,
valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'art.
5, comma 3, lettera e);
2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del programma
e di valorizzazione, anche in relazione alle ricadute
socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con i
soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e);
c) qualita' della proposta progettuale, valutato sulla base dei
seguenti indicatori:
1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del
programma;
2) completezza, analiticita', cantierabilita' e validita'
progettuale del programma presentato.
11. Condizioni di applicazione e punteggi dei criteri di
valutazione di cui al comma 10, nonche' le soglie minime di
ammissibilita', sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma
1, anche con riferimento alla quantificazione del punteggio
aggiuntivo da attribuire alle domande presentate dai Soggetti
proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da
imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
[b]Art. 9 Erogazione delle agevolazioni [/b]
1. L'agevolazione e' erogata dal Ministero in favore dei
Beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei
titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa
agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25
percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta
per la quota a saldo, e sulla base delle modalita' stabilite con
successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese.
2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Ministero puo'
adottare la procedura prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre
2013, e dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con
l'Associazione bancaria italiana, laddove applicabile per effetto
dell'estensione della predetta convenzione alle finalita' di cui al
presente decreto.
3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna
richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione
presentata;
b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del
Beneficiario;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa
presentata e il programma ammesso, nonche' l'ammissibilita' delle
singole voci di spesa;
d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in
relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.
[b]Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari [/b]
1. I Beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti
dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:
a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi
alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del
programma;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo
stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di
mantenimento delle agevolazioni;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
d) non cessare l'attivita' ammessa alle agevolazioni nei 5 anni
successivi al completamento del programma;
e) non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature
oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del
programma;
f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del
programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal
Ministero.
[b]Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli [/b]
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per
l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi agevolati.
[b]Art. 12 Revoca delle agevolazioni [/b]
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per
fatti comunque imputabili al Soggetto proponente ovvero al
Beneficiario e non sanabili;
b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui
all'art. 7, comma 3;
c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati
all'art. 5, comma 3, lettere c) e d);
d) mancato completamento del programma per una percentuale
superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;
e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 10;
f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota
parte di sovvenzione da rimborsare;
g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui
all'art. 8, comma 1, dal provvedimento di concessione e dalla
normativa di riferimento.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2015
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 928
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