Data: 2015-04-10 07:20:18

Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale - DECRETO


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 febbraio 2015
[color=red][b]Agevolazioni  per  lo  sviluppo  dell'artigianato  digitale  e  della manifattura sostenibile. (15A02666) [/b][/color]
(GU n.82 del 9-4-2015)



                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'art. 1, comma 56, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla legge  23  dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  che  prevede  l'istituzione
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  di
un fondo destinato al  sostegno  delle  imprese  composte  da  almeno
quindici individui che si  uniscono  in  associazione  temporanea  di
imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese  (RTI)  o  in
reti di impresa aventi nel programma comune di rete  lo  sviluppo  di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile  e
artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software
e hardware e all'ideazione di modelli di  attivita'  di  vendita  non
convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive;
  Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del  2013,
come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che  dispone  che
le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di  cui  al  comma  56,
ammessi attraverso procedure selettive indette  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico,  tenute  a  valorizzare  le  collaborazioni  con
istituti di ricerca pubblici, universita' e  istituzioni  scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata  di  almeno  due  anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
  a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a  codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
  b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative  nel
mondo dell'artigianato digitale;
  c) creazione  di  centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
  d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale  da
parte dei soggetti di cui al comma 56;
    e) creazione di nuove realta' artigianali o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;
  Visto, altresi', il comma 59 dello stesso art. 1 della legge n. 147
del 2013, che prevede che con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sono definiti criteri e modalita'  per  l'applicazione  dei
commi 56 e 57 dianzi citati;
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti
d'importanza  minore  ("de  minimis"),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014;
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il Fondo per la crescita sostenibile;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  "Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che  detta  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33 e  successive
modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 istituisce e  disciplina
l'istituto del contratto di rete;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengono  conto  del  rating  di
legalita' delle  imprese  secondo  quanto  previsto  all'art.  3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo;

                              Decreta:

[b]Art. 1 Definizioni [/b]

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
  a) "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di  stabilita'
2014 e successive modifiche e integrazioni);
  b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
  c) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
  d) "Regolamento  GBER":  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato;
  e) "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'art. 23
del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  f)  "Impresa/Imprese"  i  soggetti  imprenditoriali  identificati
secondo quanto previsto all'art. 2082 del codice  civile  e  iscritti
nel registro delle imprese;
  g)  "Istituti  di  ricerca  pubblici":  gli  enti  pubblici,  non
identificabili con le universita',  aventi  il  compito  di  svolgere
attivita'  di  ricerca  nei  principali  settori  di  sviluppo  delle
conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;
  h) "Universita'": gli enti di diritto pubblico e privato,  operanti
nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle  attivita'
culturali;
  i) "Istituzioni scolastiche autonome": le  istituzioni  scolastiche
ed educative alle quali sono state attribuite personalita'  giuridica
e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  l) "Enti  autonomi  con  funzioni  di  rappresentanza  del  tessuto
produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti
assimilabili;
  m) "Rete/Reti  di  imprese":  soggetto  imprenditoriale  costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o piu'  Imprese
secondo quanto previsto all'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i consorzi di
cui all'art. 2602 del codice civile;
  n)  "Soggetto  proponente":  Imprese  riunite  in  associazione
temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle
agevolazioni per realizzare  un  programma  comune  finalizzato  allo
sviluppo  di  attivita'  innovative  nell'ambito  della  manifattura
sostenibile e dell'artigianato digitale;
  o)  "Beneficiario/Beneficiari":  soggetto  giuridico,  costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
ovvero consorzio con attivita'  esterna  di  cui  all'art.  2612  del
codice civile, ammesso alle agevolazioni;
  p) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento  a  tasso
zero da restituire in quota parte;
  q) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma  individuale  o
collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui  all'art.
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo
svolgimento  di  un'attivita'  di  produzione  di  beni,  anche
semilavorati, o di  prestazioni  di  servizi,  escluse  le  attivita'
agricole, commerciali, di intermediazione  di  beni  o  ausiliare  di
queste ultime, di somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  o  di
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali  e  accessorie
all'esercizio dell'impresa;
  r) "Microimprese": le imprese cosi' classificate in base ai criteri
indicati nell'Allegato 1 del Regolamento GBER.

[b]Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento [/b]

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e
57, della Legge, i termini,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione ed erogazione di agevolazioni in favore  di  aggregazioni
di Imprese riunitesi allo scopo di  promuovere  attivita'  innovative
nell'ambito  dell'artigianato  digitale  e    della    manifattura
sostenibile.
  2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  gestito  dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
                             

[b] Art. 3 Risorse finanziarie disponibili [/b]

  1.  Le  risorse  finanziarie  destinate  alla  concessione  delle
agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'art.  1,
comma 56, della Legge,  come  eventualmente  integrate  da  ulteriori
stanziamenti ad incremento del fondo di cui al predetto comma.
  2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art.  7,
le risorse di cui al comma 1 sono versate nella contabilita' speciale
n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile".
                             
[b]Art. 4 Soggetti beneficiari [/b]

  1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le
Imprese  formalmente  riunite,  in  numero  almeno  pari  a  15,  in
associazione  temporanea  di  imprese  (ATI),  in  raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, che, alla data
di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma  2,  sono  in
possesso dei seguenti requisiti:
  a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
  b) essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
  c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali  illegali  o  incompatibili  dalla
Commissione europea;
  d) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi;
  e) non essere  state  destinatarie,  nei  tre  anni  precedenti  la
domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse
dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  f) avere restituito agevolazioni  godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  g)  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  l'associazione
temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di  imprese
(RTI) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti  da  Imprese
artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari  al  50  percento
dei partecipanti e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:
  a) configurare una collaborazione  effettiva  e  coerente  rispetto
all'articolazione e ai  contenuti  del  programma  proposto,  nonche'
rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
  b) prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche  tramite
scrittura privata, tra i soggetti di cui al comma 1, che:
  1) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere
di rappresentanza, anche per effetto di  un  mandato  collettivo  con
rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;
  2)  definisca  la  suddivisione  delle  competenze  delle  Imprese
partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto;
  3) preveda, in caso di agevolabilita' della proposta progettuale  e
a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma
6, la sottoscrizione  di  un  contratto  di  rete  con  soggettivita'
giuridica secondo quanto previsto all'art.  3,  comma  4-quater,  del
decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di  un  consorzio
con attivita' esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora
lo stesso contratto di rete con soggettivita' giuridica  o  consorzio
con  attivita'  esterna  non  sia  stato  gia'  sottoscritto  ovvero
costituito.
  3. La mancanza di uno o piu' requisiti di cui al comma  1  in  capo
anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete  di  imprese
comporta la non ammissibilita' della domanda di agevolazioni.
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda  di
agevolazione.
                           
[b]Art. 5 Programmi ammissibili [/b]

  1. Ai sensi  dell'art.  1,  comma  57,  della  Legge,  i  programmi
ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla:
  a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a  codice
sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle
scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
  b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative  nel
mondo dell'artigianato digitale;
  c) creazione  di  centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
  d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
  e) creazione di nuove realta'  artigianali  o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
  2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui al comma  1,  i
programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e  la  fruizione  di
tecnologie digitali per la  fabbricazione  di  nuovi  prodotti  e  la
promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in
particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attivita':
  a) ricerca e sviluppo  di  software  e  hardware  di  fabbricazione
digitale;
  b) condivisione in modalita' "open" di informazioni, documentazione
e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso
l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a  quelli
erogati in modalita' "cloud";
  c)  messa  a  disposizione  delle  tecnologie  e  dei  servizi  di
fabbricazione  digitale  al  fine  di  facilitare  il  passaggio  dal
concetto  di  prodotto  alla  sua  realizzazione  e  vendita,  con
particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti  di
prototipazione elettronica avanzata e software  dinamici;  tecnologie
di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser  e  la
fresatura a controllo numerico;
  d) diffusione delle nuove tecnologie digitali  di  fabbricazione  e
commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e  gli
altri soggetti di cui al comma 3, lettera e), che hanno  sottoscritto
accordi di collaborazione.
  3. I programmi devono inoltre:
  a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori  a
euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00;
  b)  riportare  espressamente  le  modalita'  attraverso  le  quali
perseguire  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riferimento  al  contributo  offerto  dalle  attivita'  svolte  allo
sviluppo  e  alla  diffusione,  tra  le  imprese  costituenti  il
Beneficiario e i partner del programma di cui  alla  lettera  e)  del
presente  comma,  delle  tecnologie  e  delle  modalita'  produttive
dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;
  c) essere avviati  dopo  la  presentazione  della  domanda  di  cui
all'art. 8, comma 2, purche' sia stata formalmente costituita la Rete
di imprese sulla base  di  quanto  stabilito  all'art.  4,  comma  2,
lettera b), punto 3), e comunque non oltre  i  60  giorni  successivi
alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di  avvio
dell'iniziativa si intende  la  data  di  acquisizione  degli  attivi
direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo
impegno giuridicamente  vincolante  ad  ordinare  attrezzature  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima;
  d) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non  superiore  a
36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per  data
di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di
spesa ammissibile all'agevolazione;
  e) prevedere  forme  di  collaborazione  con  Istituti  di  ricerca
pubblici, Universita', Istituzioni scolastiche autonome,  Imprese  ed
Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
  f) essere localizzati sul territorio nazionale.
                           
[b]Art. 6 Spese ammissibili [/b]

  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese di investimento e gestione relative a:
  a) beni strumentali nuovi di fabbrica;
  b)  componenti  hardware  e  software  strettamente  funzionali  al
programma;
  c) attivita' di ricerca e sviluppo di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a), alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di
cui all'art. 8, comma 1;
  d)  consulenze  tecnico-specialistiche  e  servizi  equivalenti,
limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma;
  e) canoni di locazione degli immobili destinati alla  realizzazione
del programma;
  f)  oneri  finanziari  sui  finanziamenti  bancari  concessi  al
Beneficiario,  nel  limite  massimo  del  10  percento  dell'importo
complessivo del programma;
  g)  realizzazione  di  prodotti  editoriali  finalizzati  alla
diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome  e  gli  altri
soggetti di  cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  e),  delle  nuove
tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del  programma
ammesso alle agevolazioni;
  h)  opere  murarie  e  assimilabili  nel  limite  del  10  percento
dell'importo complessivo del programma.
  2. Il termine iniziale di ammissibilita'  delle  spese  di  cui  al
comma 1 e' la data di presentazione della  domanda  per  le  Reti  di
imprese gia' costituite a tale data in conformita' alle condizioni di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3); per le altre tipologie
di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni  a
partire dalla data, successiva alla presentazione della  domanda,  di
sottoscrizione del contratto di rete avente  soggettivita'  giuridica
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge
n. 5 del 2009, ovvero di costituzione  del  consorzio  con  attivita'
esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.
  3. Non sono ammesse le spese relative  a:  acquisto  di  terreni  e
fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attivita'  di
cui al comma 1,  lettera  c);  IVA;  costi  sostenuti  attraverso  il
sistema  della  locazione    finanziaria;    costi    relativi    a
immobilizzazioni materiali e immateriali usate.
  4. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono:
  a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA
Credit  Transfer  ovvero  mediante  ricevuta  bancaria  elettronica
(RI.BA.),  attraverso  un  conto  corrente  bancario  destinato
esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalita' che
saranno individuate dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1;
  b) non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui
alle lettere a) e b),  a  compravendita  tra  il  Beneficiario  e  le
imprese costituenti lo stesso.
                             
[b]Art. 7  Agevolazioni concedibili [/b]

  1.  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  una  sovvenzione
parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle  spese
ammissibili,  nel  limite  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  de
minimis.
  2.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concesse  e'
rideterminato dal Ministero a conclusione del programma,  sulla  base
delle spese effettivamente  sostenute  dal  Beneficiario  e  ritenute
ammissibili.
  3. Le agevolazioni concesse in relazione ai  programmi  di  cui  al
presente  decreto  non  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni
pubbliche.
  4. La  sovvenzione  parzialmente  rimborsabile  e'  restituita  dal
Beneficiario  in  misura  pari  all'85  percento  della  medesima
sovvenzione.
  5. La parte della sovvenzione da restituire  e'  rimborsata,  senza
interessi,  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno  tre  mesi
dall'erogazione dell'ultima quota a saldo  dell'agevolazione,  il  30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un  numero  massimo  di  10
quote di restituzione.
  6. La parte della sovvenzione non rimborsabile e' concessa a titolo
di contributo in conto impianti e/o conto gestione.
  7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte
del fondo patrimoniale ovvero  del  fondo  consortile  e  secondo  le
modalita' specificate con il provvedimento di cui all'art.  8,  comma
1, la copertura finanziaria  del  programma  in  misura  pari  al  30
percento dell'importo dello stesso.
                             

[b]Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni [/b]

  1.  I  termini,  iniziale  e  finale,  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande di agevolazione sono definiti,  entro  90
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  dal  Ministero  con
successivo decreto a firma del Direttore generale per  gli  incentivi
alle imprese. Con il medesimo  provvedimento  e  con  riferimento  ai
criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i  punteggi,
le condizioni e le soglie minime  di  ammissibilita'  ai  fini  della
valutazione delle domande,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la
concessione dell'agevolazione e la  presentazione  e  gestione  delle
rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione,  nonche'
l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini  della  fruizione
delle agevolazioni previste dal presente decreto.
  2. Alla domanda di agevolazione e' acclusa, sulla base degli schemi
riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente
documentazione:
  a) descrizione dettagliata del programma proposto, che ne  evidenzi
i  contenuti  innovativi  in  relazione  alla  diffusione  e  alla
implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di
modelli  di  vendita  non  convenzionali,  e  che  qualifichi  il
coinvolgimento di ciascun partecipante, nonche' dei soggetti  partner
di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), nelle attivita' del programma
e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
  b) piano articolato dei costi del programma;
  c) futura  composizione  del  Beneficiario,  anche  in  termini  di
struttura e modalita' di governance dello stesso e  di  articolazione
del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile.
  3. Alla domanda di agevolazione sono altresi' allegati:
  a) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle  Imprese
costituenti  il  Soggetto  proponente,  delle    condizioni    di
ammissibilita' soggettive di cui all'art. 4, comma 1;
  b) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la
costituzione  dell'associazione  temporanea  di  imprese  (ATI),  del
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),  del  contratto  di  rete
ovvero del consorzio;
  c) accordi di collaborazione di cui all'art. 5,  comma  3,  lettera
e), debitamente controfirmati dalle parti;
  d) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento  di  cui  al
comma 1.
  4.  Entro  i  30  giorni  successivi  al  termine  finale  per  la
presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una
graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a  ciascun
programma  proposto  in  relazione  al  criterio  di  valutazione
"articolazione e solidita' patrimoniale del Soggetto  proponente"  di
cui al comma 10, lettera a).
  5. Le domande relative ai programmi non presenti nella  graduatoria
di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima  di
ammissibilita' fissata con il provvedimento di cui al comma  1,  sono
da considerarsi decadute.
  6. I programmi presentati sono sottoposti all'attivita' istruttoria
in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al  comma  4.
Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu'
delle soglie di ammissibilita' di cui al comma 11  o,  comunque,  non
ritenute  ammissibili,  il  Ministero  comunica  i  motivi  ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.  Nel
caso  di  valutazione  positiva  il  Ministero  invia  al  Soggetto
proponente  la  comunicazione  di  agevolabilita'.    L'attivita'
istruttoria e' ultimata nel termine di  45  giorni  a  decorrere  dal
ricevimento della documentazione di cui al comma 8.
  7.  Nel  corso  dell'attivita'  istruttoria  il  Ministero  puo'
richiedere  integrazioni  documentali  o  a  chiarimento  delle
informazioni progettuali gia' acquisite.
  8.  Il  Soggetto  proponente,  ricevuta  la  comunicazione  di
agevolabilita' di cui al comma 6, trasmette, nel  termine  perentorio
di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e
pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione  atta
a provare la  costituzione  della  Rete  di  imprese  secondo  quanto
previsto all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3), unitamente a:
  a) eventuali variazioni del  programma  proposto,  con  particolare
riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla  composizione
del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi  di  cui
all'art. 5, comma 3, lettera e);
  b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime  di
aiuto "de minimis";
  c) documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di
un'apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  l'impegno
assunto da ciascuna  Impresa  facente  parte  del  Beneficiario  alla
restituzione del  finanziamento  concesso  in  solido  con  il  fondo
patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile;
  d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di
cui al comma 1.
  9. Eventuali variazioni del  programma  proposto,  successive  alla
comunicazione di agevolabilita' di cui al comma 6, in contrasto con i
requisiti di ammissibilita'  previsti  dal  presente  decreto  ovvero
determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilita'
previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano  il  rigetto
della domanda di agevolazione  e  il  conseguente  scorrimento  della
graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in
ogni caso le  variazioni  determinanti  la  riduzione  del  punteggio
relativo al criterio di cui al comma 10, lettera  a),  comportano  il
rigetto della domanda di agevolazione.
  10. I programmi proposti sono valutati, tramite  l'attribuzione  di
punteggi, in base ai seguenti criteri:
    a)  articolazione  e  solidita'  patrimoniale  del  Soggetto
proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
  1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del  fondo
consortile in rapporto all'importo del programma;
  2) grado di omogeneita' patrimoniale dell'aggregazione, valutato in
base  all'apporto  al  fondo  patrimoniale  comune  ovvero  al  fondo
consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante;
    b)  rispondenza  al  programma  delle  collaborazioni  attivate,
valutato sulla base dei seguenti indicatori:
  1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui  all'art.
5, comma 3, lettera e);
  2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del  programma
e  di  valorizzazione,  anche  in  relazione    alle    ricadute
socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con  i
soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera e);
    c) qualita' della proposta progettuale, valutato sulla  base  dei
seguenti indicatori:
  1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del
programma;
  2)  completezza,  analiticita',  cantierabilita'  e  validita'
progettuale del programma presentato.
  11.  Condizioni  di  applicazione  e  punteggi  dei  criteri  di
valutazione  di  cui  al  comma  10,  nonche'  le  soglie  minime  di
ammissibilita', sono stabiliti con il provvedimento di cui  al  comma
1,  anche  con  riferimento  alla  quantificazione  del  punteggio
aggiuntivo  da  attribuire  alle  domande  presentate  dai  Soggetti
proponenti costituiti, in misura  almeno  pari  al  50  percento,  da
imprese che hanno conseguito il rating di legalita' di  cui  all'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
                             

[b]Art. 9 Erogazione delle agevolazioni [/b]

  1.  L'agevolazione  e'  erogata  dal  Ministero  in  favore  dei
Beneficiari a fronte dell'acquisizione  della  documentazione  e  dei
titoli  di  spesa  inerenti  alla  realizzazione  dell'iniziativa
agevolata, per stati di avanzamento di  importo  almeno  pari  al  25
percento della spesa ammessa per ciascun  programma,  eccezion  fatta
per la quota a saldo, e sulla  base  delle  modalita'  stabilite  con
successivo decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese.
  2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il  Ministero  puo'
adottare la procedura prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 29 luglio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  236  dell'8  ottobre
2013, e dalla convenzione stipulata in  data  12  febbraio  2014  con
l'Associazione bancaria italiana,  laddove  applicabile  per  effetto
dell'estensione della predetta convenzione alle finalita' di  cui  al
presente decreto.
  3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla  presentazione  di  ciascuna
richiesta di erogazione, provvede a:
  a) verificare la regolarita' e la completezza della  documentazione
presentata;
  b)  accertare  la  vigenza  e  la  regolarita'  contributiva  del
Beneficiario;
  c) verificare la corrispondenza  tra  la  documentazione  di  spesa
presentata e il programma  ammesso,  nonche'  l'ammissibilita'  delle
singole voci di spesa;
    d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in
relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.
                             
[b]Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari [/b]

  1. I Beneficiari, oltre  al  rispetto  degli  adempimenti  previsti
dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:
  a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi
alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al  completamento  del
programma;
  b) consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al  fine  di  verificare  lo
stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e  le  condizioni  di
mantenimento delle agevolazioni;
  c) corrispondere a tutte  le  richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
  d) non cessare l'attivita' ammessa alle  agevolazioni  nei  5  anni
successivi al completamento del programma;
  e) non distogliere dall'uso  previsto  i  beni  e  le  attrezzature
oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi  al  completamento  del
programma;
  f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione  del
programma agevolato, con le  modalita'  allo  scopo  individuate  dal
Ministero.
                             
[b]Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli [/b]

  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate  e
sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per
l'ammissione, la fruizione  e  il  mantenimento  delle  agevolazioni,
nonche' l'attuazione degli interventi agevolati.
                             
[b]Art. 12 Revoca delle agevolazioni [/b]

  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
  a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero accertamento di documentazione  incompleta  o  irregolare  per
fatti  comunque  imputabili  al  Soggetto  proponente  ovvero  al
Beneficiario e non sanabili;
  b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui
all'art. 7, comma 3;
  c)  mancata  realizzazione  dell'iniziativa  nei  termini  indicati
all'art. 5, comma 3, lettere c) e d);
  d)  mancato  completamento  del  programma  per  una  percentuale
superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;
  e) inadempimento degli obblighi previsti all'art. 10;
  f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno,  della  quota
parte di sovvenzione da rimborsare;
  g) in tutti gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di  cui
all'art. 8,  comma  1,  dal  provvedimento  di  concessione  e  dalla
normativa di riferimento.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2015

                                                  Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 928

[img width=300 height=161]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfa8pGZfil25txhuhiTfmQ-TCz-xJpOvt_Jwkp0Uc5LmQYqCkk[/img]

riferimento id:25990
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it