Data: 2015-04-10 07:09:26

AGID - Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e .......

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2015
[b]Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e
strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale.[/b] (15A02643)
(GU n.82 del 9-4-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare,
l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito
richiamata anche "Agenzia");
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per
l'Italia digitale, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, dello
Statuto secondo cui la dotazione organica dell'Agenzia, fissata in
numero di 130 unita', comprensive dei posti di dirigente di prima
fascia e di seconda fascia, e' determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle
modalita' di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del
decreto istitutivo;
Visto l'art. 20, comma 2, del predetto decreto-legge n. 83 del
2012, secondo cui l'Agenzia per l'Italia digitale svolge, salva
diversa disciplina, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e
regolazione affidate a DigitPA, le funzioni affidate all'Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, quelle svolte dal
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' quelle dell'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle
reti;
Visto lo stesso comma 2, terzo e quarto periodo, dell'art. 20 del
predetto decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che "... Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del
personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento
delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle
dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al
personale effettivamente trasferito all'Agenzia.";
Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012
secondo cui, dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie
per l'innovazione sono soppressi;
Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
il quale prevede che, al fine di garantire la continuita' delle
attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, continuano a svolgere
le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale
dell'Agenzia per l'Italia digitale e deliberano, altresi', i bilanci
di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
secondo cui sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali, compresi i
connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, facenti capo a
DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione, al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e all'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione. Sono fatti salvi le risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonche' le risorse
finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica
"Societa' dell'informazione" che permangono nella disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto lo stesso comma 3, dell'art. 22 del predetto decreto-legge n.
83 del 2012 che ha fatto salvo il diritto di opzione per il personale
in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il
personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza;
Visto l'art. 22, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012
il quale prevede che il personale attualmente in servizio in
posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20,
comma 2, dello stesso decreto-legge puo' optare per il transito alle
dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato
all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza;
Visto l'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012
secondo cui con "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque
giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e'
determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata
entro il limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza,
nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del
rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in
un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso
decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale
trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I
dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.";
Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, secondo
cui nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto "Ministeri";
Visto l'art. 22, comma 7, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012
secondo cui all'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 del
medesimo decreto-legge si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la necessita' di predisporre una tabella di equiparazione del
personale che puo' essere interessato al trasferimento con quello
appartenente al comparto "Ministeri";
Considerato che la predetta tabella di equiparazione tra le
qualifiche appartenenti agli ordinamenti professionali disciplinati
dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti relativi
alle amministrazioni interessate al presente decreto deve tenere
conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado
di responsabilita' connessi con i compiti della qualifica, nonche'
dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica
medesima;
Ritenuto opportuno rimettere alla valutazione successiva
dell'Agenzia per l'Italia Digitale la determinazione della
corrispondenza con i profili professionali che saranno individuati
nell'ambito delle aree, provvedendo a definire con il presente
decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce
economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di
DigitPA, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12 aprile
2011;
Visto l'ordinamento professionale del personale degli enti di
ricerca, come disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990,
concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2006 -
2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, che all'art. 5 ha confermato,
con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto
dal CCNL del 28 maggio 2004;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie
locali, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro sottoscritto il 31 marzo 1999, nonche' dai successivi
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente
del medesimo comparto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale dell'ENAC, quadriennio normativo 2006 - 2009,
sottoscritto il 30 novembre 2009, che all'art. 6 ha confermato, con
le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto dal
CCNL del 19 dicembre 2001, come modificato dal CCNL del 19 febbraio
2007;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale
degli Enti pubblici non economici, come disciplinato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009,
sottoscritto il 1° ottobre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
di Aziende industriali del 27 aprile 1995, come modificato
dall'accordo 19 novembre 1997;
Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale
dei Ministeri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale
di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 14
settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006 - 2009,
sottoscritto il 12 febbraio 2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale
disciplina, tra l'altro, i compiti del personale militare e i
requisiti di accesso alle carriere dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica militare;
Visti i contratti collettivi del comparto ministeri del 23 gennaio
2009, del comparto DigitPa del 24 maggio 2011, del comparto agenzie
fiscali 29 gennaio 2009, del comparto ricerca del 13 maggio 2009, del
comparto regioni ed enti locali del 31 luglio 2009, del comparto ENAC
del 18 marzo 2010, del comparto enti pubblici non economici del 18
febbraio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, per
il personale delle Forze armate;
Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce
retributive del comparto "Ministeri", confrontare gli importi dei
trattamenti tabellari, fermo restando il diritto all'assegno ad
personam secondo quanto previsto dall'art. 22, del decreto-legge n.
83 del 2012;
Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e individuata
la corrispondenza in base al criterio della maggiore prossimita'
degli importi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012,
concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia per
l'Italia digitale, il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del
decreto-legge n. 83 del 2012 ha esercitato, in via transitoria, le
funzioni svolte dagli enti soppressi in qualita' di Commissario
straordinario, fino alla nomina degli altri organi della predetta
Agenzia;
Vista la nota n. 967 del 5 febbraio 2013 del Direttore generale
dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale, in qualita' di
Commissario straordinario, ha chiesto agli organi degli enti
soppressi, ai sensi del citato art. 22, del decreto-legge 83/2012, di
provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del
31 dicembre 2012, nonche' di produrre un documento integrativo
relativo alla gestione dal 1° al 15 gennaio 2013;
Vista la nota n. 50326 del 12 giugno 2013, con la quale il
Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al
conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012, dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui alla delibera
n. 202 del 5 marzo 2013, del Consiglio di amministrazione della
medesima Agenzia;
Vista la nota n. 76814 del 1° ottobre 2014, con la quale il
Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al
conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012 e sulla situazione
contabile del periodo dal 1° al 15 gennaio 2013, di DigitPA, di cui
alla delibera n. 2 del 30 luglio 2014 del Comitato direttivo del
soppresso ente;
Viste, altresi', le note dell'Agenzia per l'Italia digitale del 13
marzo 2014, n. 3253, del 5 giugno 2014, n. 5919 e del 2 settembre
2014, n. 8432 con cui l'Agenzia medesima comunica, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dall'art. 1, comma 1,
della legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricognizione delle risorse
umane in servizio alla data del 26 giugno 2012 e riferimenti in
merito alle risorse finanziarie e strumentali presso le
Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo
decreto-legge 83/2012, dalle quali sono ricavate le corrispondenti
risultanze del presente decreto;
Vista la nota interlocutoria del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45440 dell'8
agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 dicembre 2013, concernente il trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri all'Agenzia per l'Italia
digitale;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del 5
settembre 2014, n. 21441 e ritenuto che non sia ostativa all'adozione
del presente decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Decreta:

[b]Art. 1
Finalita'[/b]
1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 22, comma
6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha per oggetto:
a) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia per
l'Italia digitale;
b) la previsione della corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza del personale in
servizio, in posizione di comando, presso l'Agenzia che esercita il
diritto di opzione per il transito alle dipendenze dell'Agenzia
medesima;
c) l'individuazione della dotazione delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto
del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in
un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;
d) la definizione della tabella di equiparazione del personale
trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri.

[b]Art. 2
Dotazione organica e disposizioni sul personale[/b]
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, commi 5 e 6, del
decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' dell'art. 11, comma 1, dello
Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, approvato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, la
dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale e' determinata
nel numero di 130 unita' di personale secondo la specificazione
indicata nella Tabella A che e' parte integrante del presente
decreto.
2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 22, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012 e' inquadrato nel ruolo organico
dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei contingenti
fissati nella Tabella A allegata al presente decreto. Il personale in
posizione di comando alla data del 26 giugno 2012 presso le
Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 83
del 2012, che opta per il transito alle dipendenze dell'Agenzia per
l'Italia digitale, e' inquadrato nel ruolo organico della predetta
Agenzia nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata
al presente decreto.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 6, del
decreto-legge n. 83 del 2012, le dotazioni organiche delle
Amministrazioni di provenienza del personale che transita nel ruolo
organico dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei
contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto,
sono conseguentemente ridotte. L'Agenzia per l'Italia digitale e'
tenuta a dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato del personale transitato.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del
2012, il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale
di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce, per la differenza un
assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.

[b]Art. 3
Risorse finanziarie e strumentali[/b]
1. Il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali,
comprensivi dei beni mobili, informatici e strumentali, dagli enti
soppressi all'Agenzia per l'Italia digitale risulta dai bilanci di
esercizio al 31 dicembre 2012 adottati, rispettivamente, dal
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie dell'innovazione con delibera n. 202 del 5 marzo 2013 e
dal Comitato Direttivo di DigitPA con provvedimento n. 2 del 30
luglio 2014.
2. Le risorse finanziarie attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale sono state, altresi', definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, recante
"Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e
per il triennio 2014-2016", pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre
2013. Tali risorse sono iscritte nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014 e corrispondenti Capitoli per gli anni successivi.

[b]Art. 4
Ordinamento del personale e Tabella di equiparazione
[/b]
1. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al personale dell'Agenzia per l'Italia digitale, si applica
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto "Ministeri".
2. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, appartenente a comparti
di contrattazione collettiva nazionale diversi da quello del comparto
"Ministeri", e' inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia per
l'Italia digitale secondo l'allegata Tabella di corrispondenza
(Tabella B), che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 648

[b]Parte di provvedimento in formato grafico[/b]
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0264300100010110001&dgu=2015-04-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-04-09&art.codiceRedazionale=15A02643&art.num=1&art.tiposerie=SG

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