Buongiorno, sono Antonio Battagliese dipendente del Comune di Roccadaspide responsabile dell'Ufficio Commercio( anche se non si dice più così no?) e volevo sapere, in riferimento alla ormai prossima scadenza del 31/12/2011, data in cui tutte le imprese funebri non iscritte nell’apposito registro ( ma la regione campania l'ha istituito?) non potranno esercitare,si chiede di sapere se, nelle more, qualora dovessero arrivare richieste di nuove agenzie funebri, se le stesse devono già essere iscritte nel registro e possedere già i requisiti di cui all’art.1 comma 75 lett.b della L.Regionale n.2/2010, mentre la data del 31/12/2011 è riferita solo per le imprese già esercitanti. In definitiva è certo che le imprese già operanti devono adeguarsi entro il 31/12/2011 ma quelle iniziano oggi? Grazie
Un ultima cosa occorre rilasciare anche una autorizzazione ad ogni singolo carro funebre?
Grazie
Dott. Antonio Battagliese
Buongiorno, sono Antonio Battagliese dipendente del Comune di Roccadaspide responsabile dell'Ufficio Commercio( anche se non si dice più così no?)
[color=red]Dalla nascita del SUAP gli uffici commercio dovrebbero essere soppressi non rimanendo pressochè competenze se non in ambiti limitati.[/color]
e volevo sapere, in riferimento alla ormai prossima scadenza del 31/12/2011, data in cui tutte le imprese funebri non iscritte nell’apposito registro ( ma la regione campania l'ha istituito?) non potranno esercitare,si chiede di sapere se, nelle more, qualora dovessero arrivare richieste di nuove agenzie funebri, se le stesse devono già essere iscritte nel registro e possedere già i requisiti di cui all’art.1 comma 75 lett.b della L.Regionale n.2/2010, mentre la data del 31/12/2011 è riferita solo per le imprese già esercitanti. In definitiva è certo che le imprese già operanti devono adeguarsi entro il 31/12/2011 ma quelle iniziano oggi? Grazie
[color=red]
La normativa del 2010 detta una disciplina TRANSITORIA per le sole attività esistenti (con obbligo di adeguamento entro il 31/12) a prescindere dall'istituzione del registro ed una DISCIPLINA DEFINITIVA per le nuove imprese che devono da subito rispettare i requisiti prescritti.
allego normativa ed un paio di regolamenti da prendere a riferimento
L.R. 21-1-2010 n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010.
Art. 1 comma 75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), è così modificata:
a) all’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la Regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti.”;
b) all’articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con Delib.G.R. 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.”.
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Un ultima cosa occorre rilasciare anche una autorizzazione ad ogni singolo carro funebre?
[color=red]NO, a meno che tu non lo preveda nel regolamento.
Consiglio di usare la SCIA e non l'autorizzazione e di prevederla per l'attività e non per i singoli mezzi[/color]
Grazie
Dott. Antonio Battagliese
Grazie per la celere risposta ma ad esempio l'articolo 8 del regolamento che mi hai mandato come riferimento cita...
..........
1. II trasporto delle salme in altro Comune é autorizzato dall'Ufficiale
di Stato Civile previa presentazione di apposita istanza da parte dei
familiari della persona defunta o di altra persona appositamente
incaricata a cui vanno allegati il nulla osta del Medico Sanitario ed
il permesso di seppellimento. Tale documentazione, unitamente
all'autorizzazione al trasporto, sará consegnata al personale del
cimitero ove avverrá il seppellimento.
2. [b]L'impresa funebre che effettuerá il trasporto, dovrá essere munita di:
· autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;[/b]
Quindi occorre l'autorizzazione o la SCIA? Anche in considerazione del non Applicabilità della segnalzione certificata di inizio attività (SCIA) alle attività disciplinate dal TULPS. (cosi come dalla risposta fornita ad un quesito dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Potenza 28/9/2011).
Inoltre come m i comporto con le agenzie funebre gia esistenti?
Mando una lettera con l'invito ad adeguarsi entro il 31/12/2010?
E se qualcuna non lo fa?
Scusami ma ho tanti dubbi su una materia per me ostica!
Grazie
Quindi occorre l'autorizzazione o la SCIA?
[color=red]A mio avviso è chiaramente applicabile la SCIA in luogo dell'autorizzazione[/color]
Anche in considerazione del non Applicabilità della segnalzione certificata di inizio attività (SCIA) alle attività disciplinate dal TULPS. (cosi come dalla risposta fornita ad un quesito dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Potenza 28/9/2011).
[color=red]Tale interpretazione non è condivisibile e non è applicabile come indicato in questo forum in altre risposte.
La SCIA è chiaramente applicabile dagli enti locali anche per le materie regolamentate dal TULPS[/color]
Inoltre come m i comporto con le agenzie funebre gia esistenti?
[color=red]NON hanno obblighi comunicativi ma di solo adeguamento[/color]
Mando una lettera con l'invito ad adeguarsi entro il 31/12/2010?
[color=red]Può essere una soluzione. Non è obbligatorio ma è sempre preferibile in questi casi inviare una nota[/color]
E se qualcuna non lo fa?
[color=red]Si applicano le sanzioni per esercizio non conforme dell'attività, quindi per violazione dei regolamenti comunali in materia (art. 7 bis del dlgs 267/2000)[/color]
Scusami ma ho tanti dubbi su una materia per me ostica!
Grazie.
riferimento id:2598Salve,
Mi sto aggiornando su tutte queste L. R.
Una domanda che mi faccio: io che sono titolare/socio Dell’ impresa funebre e nel frattempo sono titolare o dipendente di un’ altra attività posso continuare a svolgere il lavoro da necroforo/funebre oppure devo scegliere l’ attività che voglio proseguire?
In fine nel capo IV art. 9 com. 2 cita:
"I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori
cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e
funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie
dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti
formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963.
La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore
tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle
dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti."
Contratto di lavoro subordinato e continuativo? Come lo posso sostenere un operaio con 50 funerali all' anno? in paesi con meno di 10000 abitanti?
Pensandoci bene ho contratti a chiamata a tempo indeterminato, e quindi sarebbe un (contratto di lavoro subordinato e continuativo) non dovrei apportare grosse modifiche alle assunzioni attuali.
Correggetemi se sbaglio!
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Salve,
Mi sto aggiornando su tutte queste L. R.
Una domanda che mi faccio: io che sono titolare/socio Dell’ impresa funebre e nel frattempo sono titolare o dipendente di un’ altra attività posso continuare a svolgere il lavoro da necroforo/funebre oppure devo scegliere l’ attività che voglio proseguire?
[color=red]NON esiste un divieto di svolgimento di più attività distinte e soprattutto un divieto di essere socio da una parte e dipendente dall'altra. Verifica solo con il commercialista eventuali implicazioni fiscali.[/color]
In fine nel capo IV art. 9 com. 2 cita:
"I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori
cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e
funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie
dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti
formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963.
La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore
tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle
dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti."
Contratto di lavoro subordinato e continuativo? Come lo posso sostenere un operaio con 50 funerali all' anno? in paesi con meno di 10000 abitanti?
[color=red]La norma è alquanto singolare e a mio avviso in PALESE CONTRASTO con la normativa comunitaria e nazionale in materia di libertà di impresa.
Le possibilità sono 2:
1) ti adegui
2) presenti SCIA di avvio attività dichiarando la DISAPPLICAZIONE della citata norma per contrasto con la normativa comunitaria ed allegato (preferibilmente) un parere legale.
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Pensandoci bene ho contratti a chiamata a tempo indeterminato, e quindi sarebbe un (contratto di lavoro subordinato e continuativo) non dovrei apportare grosse modifiche alle assunzioni attuali.
[color=red]Mah? non so se è ciò a cui allude la norma[/color]
Correggetemi se sbaglio!
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
[color=red]Se questa è la tua professione ti consiglio un approfondimento giuridico-normativo magari con un avvocato amministrativista esperto.
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Scusa la mia ignoranza ma la SCIA non è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività?
Come faccio a presentarla se sono quasi 20 anni che svolgo questa attività?
Sono ciuccio in materia però per il contratto di lavoro so che subordinato ( viene detto in parole povere che sei sotto padrone con tutti i contratti tranne quello a progetto perchè definito parasubordinato cioè non è vincolato col datore) e continuativo ( sarebbe full-time oppure indeterminato) il probblema è che non ci sono consulenti del lavoro qualificati che ti possono consigliare oppure far capire la soluzione anche se a me ha detto che va bene questo tipo di contratto. Mah!
Stavo pensando di documentarmi su questo perchè il commercialista non sapeva nulla se non c' è lo dicevo io! Anche perchè il tempo stringe!
In fine si potrebbe avere copia della normativa comunitaria e nazionale in materia di libertà di impresa? Anche se cercherò di trovarla su internet non vorrei sbagliarmi.
Scusami se insisto!! I forum sono fatti per uno scambio di parole"virtuali".
Scusa la mia ignoranza ma la SCIA non è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività?
Come faccio a presentarla se sono quasi 20 anni che svolgo questa attività?
Sono ciuccio in materia però per il contratto di lavoro so che subordinato ( viene detto in parole povere che sei sotto padrone con tutti i contratti tranne quello a progetto perchè definito parasubordinato cioè non è vincolato col datore) e continuativo ( sarebbe full-time oppure indeterminato) il probblema è che non ci sono consulenti del lavoro qualificati che ti possono consigliare oppure far capire la soluzione anche se a me ha detto che va bene questo tipo di contratto. Mah!
Stavo pensando di documentarmi su questo perchè il commercialista non sapeva nulla se non c' è lo dicevo io! Anche perchè il tempo stringe!
In fine si potrebbe avere copia della normativa comunitaria e nazionale in materia di libertà di impresa? Anche se cercherò di trovarla su internet non vorrei sbagliarmi.
Scusami se insisto!! I forum sono fatti per uno scambio di parole"virtuali".
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Mandami una mail riepilogandomi la situazione nel dettaglio.
Scrivi a staff@omniavis.it che ti mando quanto ho a disposizione e spero di esserti utile
Salve, ho visto la discussione e vorrei sapere se ci sono stati aggiornamenti in merito, purtroppo la situazione è difficile e in paesi dove si fanno 25 funerali all'anno è impossibile sostenere 4 dipendenti fissi, attendo aggiornamenti da chi sa di più o ha trovato soluzioni alternative
riferimento id:2598
Salve, ho visto la discussione e vorrei sapere se ci sono stati aggiornamenti in merito, purtroppo la situazione è difficile e in paesi dove si fanno 25 funerali all'anno è impossibile sostenere 4 dipendenti fissi, attendo aggiornamenti da chi sa di più o ha trovato soluzioni alternative
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Per informazioni:
http://www.sosimpresa.it/1438/e%E2%80%99-nata-la-laiif-campania-%E2%80%9Clibera-associazione-italiana-imprese-funebri%E2%80%9D.html
http://laiifcampania.wordpress.com/
“Autorizzazione all’ Attività Funebre e Utilizzo della SCIA” - NOTA ANCI
NOTA DI INDIRIZZI ANCI
Autorizzazione all’attività funebre e utilizzo della SCIA.
Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto parere in merito all’applicabilità della disciplina della SCIA in merito all’esercizio dell’attività funebre, per la quale la legislazione regionale richiede l’autorizzazione del comune ove la ditta abbia la propria sede.
Secondo quanto previsto dall’articolo 19 della Legge n° 241/1990 come modificata dalla legge n° 122/2010, la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione o licenza, comunque denominata, nel momento in cui il rilascio dipenda da un semplice accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e non sia previsto un contingente numerico delle autorizzazioni (inteso come numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ) e non esista uno specifico strumento di programmazione
settoriale (come nel caso delle medie e grandi strutture di vendita commerciale ).
Le disposizioni della Legge n° 241/1990 sono state approvate dal legislatore nazionale nel contesto dell’art. 117 della Costituzione e specificatamente nella materia legislativa esclusiva dello stato denominata “determinazione dei livelli minimi essenziali“; come tale la legge n° 241/1990 stabilisce principi inderogabili ed è attuabile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ponendosi come fonte di livello sovraordinatorispetto alle leggi regionali di settore,,.
In aggiunta a ciò si evidenzia che l’utilizzo dell’istituto giuridico dell’articolo 19 (SCIA) è stato disciplinato per le attività economiche anche dal D.Lgs. n° 59/2010 attuativo nello stato italiano della Direttiva 123/CE/2006 (c.d. Bolkestein), che all’articolo 14 così sancisce :
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.
Il successivo articolo 17 comma 1 dello stesso D.Lgs. n° 59/2010 aggiunge poi in modo inequivocabile che:
In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni.
Come infine sancito dall’articolo 84 le disposizioni del D.Lgs. n° 59/2010 prevalgono in virtù della clausola di cedevolezza su tutte le disposizioni regionali e sono applicate in modo diretto fintanto che il legislatore regionale non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni nelle materie ad esso attribuite, ai dettati ed ai principi del decreto stesso, non avendo il legislatore regionale alcuna potestà di stabilire diversamente o in contrasto con i principi del decreto di recepimento della Direttiva comunitaria.
Relativamente al caso specifico della attività funebre, si evidenzia come non sussista alcuna discrezionalità dell’amministrazione nel rilasciare l’autorizzazione prevista dalla Legge regionale, trattandosi di un mero accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
La potestà di sostituire l’autorizzazione con al SCIA è stata più volte anche ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico, addirittura in tema di pubblici esercizi, sottolineando come il presupposto giuridico per l’utilizzo della SCIA dell’articolo 19 sia appunto costituito dalla
mancanza di una discrezionalità dell’atto autorizzativo essendo il rilascio basato su semplice
accertamento dei requisiti di legge esclusa ogni altra valutazione di ordine tecnico discrezionale
autonomo (si veda per tutte la risoluzione 172200 del 2 agosto 2012 ).
I profili costituzionali inerenti il rapporto tra legislazione statale in materia di SCIA e legislazione
regionale sono stati chiariti dalla CORTE COSTITUZIONALE nella Sentenza n. 164 del
20.06.2012 che così sancisce:
In base all’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, la
disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;………………..…omissis
……….……….
l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost……………..omissis…………
L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione
costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni
che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere
di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del
2007 ). ……………….omissis……………………. . è stato attribuito «al legislatore statale un
fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento
sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia
regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).
Si tratta, quindi, come questa Corte ha precisato, non tanto di una “materia” in senso stretto,
quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione
alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti,
sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del
2009 e n.282 del 2002 ).
Le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n° 164/2012 non lasciano spazio ad
interpretazioni diverse così affermando:
la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle
Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e
sociali tutelati dalla stessa Costituzione.
In virtù di quanto sopra esposto, si afferma l’assoluta legittimità e correttezza giuridica nel
considerare l’autorizzazione di attività funebre sostituibile dalla SCIA secondo il disposto
dell’articolo 19 della legge n° 241/1990 ed accettarne dunque la presentazione da parte dell’utente,
attivando contestualmente i controlli conseguenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla Legge regionale.
Roma, 27 gennaio 2014
A cura del Dipartimento attività produttive
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20326.0