Una parafarmacia con esercizio di vicinato solo per il settore alimentare può vendere anche:
- prodotti per l'igiene
- cosmetici
- preparati per l'erboristeria
- articoli sanitari e per l'infanzia
- ausili salutistici ??
GRAZIE
Una parafarmacia è un reparto di una attività principale, tipicamente un esercizio di vicinato o una MSV.
In generale sono punti vendita dove è possibile vendere i farmaci cosiddetti “da banco”, prodotti per l’igiene e d’erboristeria, cosmesi, integratori, articoli sanitari.
ma quindi possono venderli con solo commercio alimentare?
sono considerati farmaci da banco?
Vediamo se riesco a fare un poco di chiarezza.
L’apertura di una parafarmacia è soggetta alla presentazione della SCIA con indicato il settore, o i settori, merceologici prescelti.
Il D.L. 04/07/2006, n. 223 all'art. 5 comma 1 dice che "Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d ), e ) e f ), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , possono effettuare attività di vendita al pubblico [u]dei farmaci da banco o di automedicazione[/u], di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , e [u]di tutti i farmaci o [b]prodotti non soggetti a prescrizione medica[/b][/u], previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile".
Quindi a mio avviso la ratio della norma è di prevedere che la parafarmacia possa vendere, indipendentemente dal settore merceologico dell'esercizio di vicinato, quanto sopra.
In riferimento al tuo quesito ed alle voci indicate
- prodotti per l'igiene
- cosmetici
- preparati per l'erboristeria
- articoli sanitari e per l'infanzia
- ausili salutistici
l'analisi deve essere fatta puntualmente al fine di capire se sono riconducibili a quelli ammessi dal comma 1 dell'art. 5 citato.
Alcune voci rientrano sicuramente (vuoi perchè alimentari - erboristici, per l'infanzia se si intendono pappe e affini) o per tipologia (articoli sanitari, anche se è una definizione generale: si intendono i prodotti per automedicazione quali disinfettanti, cerotti, fasciature, kit pronto soccorso,....).
Altri sono più dubbi (prodotti per l'igiene: si intendono di natura "sanitaria" tipo bagno schiuma anallergici o colluttorio o il classico sapone?!? - cosmetici a fini lenitivi - prodotti per l'infanzia: ciucci, biberon, prodotti per la sterilizzazione, tiralatte,... a mio avviso sì - ausili salutistici...).
Il consiglio che di solito diamo a chi avvia queste attività è di presentare la SCIA per entrambi i settori.
Una precisazione: in virtù del Dm 8 novembre 2012 (GU n. 290 del 13 dicembre 2012), le parafarmacie possono allestire le formulazioni officinali, descritte nella Farmacopea di uno dei Paesi europei dispensabili senza prescrizione medica. Sono anche consentite le preparazioni fitoterapiche, se descritte in farmacopea o a base di piante presenti nella lista positiva del Ministero.
Il Dm subordina tale possibilità al rispetto degli stessi requisiti richiesti alle farmacie: laboratorio dedicato, rispetto delle Norme (anche semplificate) di Buona Preparazione dei Medicinali, comunicazione dell’inizio dell’allestimento delle preparazioni galeniche al ministero della Salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla Asl.
Importante: il DM NON consente la preparazione di galenici magistrali (preparati in base alle indicazioni di un medico), e di cosmetici (oggetto di un’apposita comunicazione al ministero della Salute).
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=750