Data: 2011-11-03 05:10:59

LEGGE 3 ottobre 2011 , n. 174 - Disposizioni per la codificazione della PA

LEGGE 3 ottobre 2011 , n. 174 - Disposizioni  per  la  codificazione  in  materia  di  pubblica amministrazione. (11G0216)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2011
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  anche  avvalendosi  del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero  2°,  del  testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i  quali
provvede  a  raccogliere  in  appositi  codici  o  testi  unici  le
disposizioni vigenti nelle materie di cui:
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore  di  legge  di
principi generali per le amministrazioni pubbliche;
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    c) coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e  sistematica
della  normativa  e  per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il
linguaggio normativo;
    d) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  di
concerto con il Ministro per  la  semplificazione  normativa,  previa
acquisizione  del  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  e,  successivamente,  del  parere  della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e  23,  della  legge  n.  246  del  2005,  e  successive
modificazioni.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011

                            NAPOLITANO


                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione

                                Calderoli,    Ministro    per    la
                                semplificazione normativa


Visto, il Guardasigilli: Palma


                        LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3209):
    Presentato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
innovazione  (Brunetta)  e  dal  Ministro  per  la  semplificazione
normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):
    Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato  dall'aula
il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da  28  a
30 del disegno di legge n. 3209.
    Assegnato alla I commissione  (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III,  IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e  30
marzo 2010; l'8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20
e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.
    Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l'8 giugno 2010  ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2243):
    Assegnato alla 1^ commissione (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^,
5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.
    Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente,  il  23  e  29
giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20,  21  e  26  ottobre
2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo  2011,  7
giugno 2011.
    Esaminato  in  aula  il  22  giugno  2011  ed  approvato,  con
modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1  a  40  e  44  che
formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42  che
formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.
Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):
    Assegnato alla I commissione  (affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.
    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7,  12,  13,
14, 19, 21 e 28 luglio 2011.
    Esaminato in aula  il  14  settembre  2011  ed  approvato  il  15
settembre 2011.

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