MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[b]DECRETO 24 febbraio 2015, n. 39 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua.[/b][/color]
(15G00053)
(GU n.81 del 8-4-2015)
Vigente al: 23-4-2015
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri
tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi
idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base
all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi
inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti
fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la
definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione,
tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia
ambientale e successive modificazioni, in particolare gli articoli
119 e 154;
Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre
2011, n. 214;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo
21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
in particolare il comma 1 lettera d) che disciplina l'adozione da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in
proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del
costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri tecnici e
metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa
tenendo conto dei diversi utilizzi;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata n. 140/2014 reso
nella seduta del 13 novembre 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18
dicembre 2014;
Visto il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con
nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Approvazione dei criteri di valutazione del costo ambientale e del
costo della risorsa
1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di
cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e
nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la
rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse
tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di
gestione le Autorita' competenti adeguano gli approcci metodologici
di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente
regolamento.
2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del
Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque - di
seguito DQA ), come modificato dall'articolo 3 della direttiva
2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per
la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal
presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le
Autorita' gia' utilizzano metodologie che consentono di conseguire
risultati equivalenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 24 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1246
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Tecnico
Proposta metodologica
per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici
Premessa
In merito agli obblighi di rendicontazione alla Commissione
Europea, partendo da quanto gia' indicato nel primo Report ex
articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione
vigenti, e' necessario aggiornare i quadri conoscitivi esistenti per
la parte delle caratteristiche economiche e sociali qualora non
sufficientemente approfonditi in precedenza o perche' dalla prima
pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti.
Le principali componenti economiche per le quali risulta
opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti sostanziali sono:
• analisi economica degli utilizzi idrici;
• trend socio-economici;
• valutazione degli attuali livelli di recupero dei costi degli
utilizzi (usi e servizi idrici).
Le analisi che si propongono di effettuare dovrebbero essere
strettamente correlate alle parti del Report art. 5 che riguardano
l'analisi delle pressioni e degli impatti degli utilizzi e
dell'individuazione della loro significativita'. Per quanto riguarda
l'analisi economica questa e' funzionale alla valutazione degli
utilizzi idrici rilevanti, sia per la comprensione delle probabili
scelte di trade-off, nonche' dei conflitti tra sviluppo
socio-economico, ambiente e protezione delle acque che dovranno
essere inseriti nel processo di informazione e di partecipazione
pubblica, di decisione e riparto della risorsa.
L'analisi economica degli utilizzi idrici dovrebbe essere
improntata principalmente a:
• valutare l'importanza dell'acqua per l'economia e lo sviluppo
economico-sociale del distretto idrografico;
• costruire il profilo economico generale del bacino
idrografico e degli utilizzi idrici piu' rilevanti in relazione alle
pressioni piu' significative;
• creare le condizioni per la valutazione della sostenibilita'
(ambientale, sociale ed economica) degli utilizzi idrici.
L'analisi andrebbe effettuata a scala distrettuale, di bacino o
sottobacino per gli utilizzi idrici individuati come significativi
sulla base degli esiti dell'esame delle pressioni e degli impatti e,
qualora necessario, per particolari settori economici.
Risulta altresi' importante determinare dei trend socio-economici
con un riferimento temporale al 2015, al 2021 e al 2027 che tengano
conto delle previsioni a lungo termine, come richiesto dall'art. 9
della DQA, e, ove possibile, dei cambiamenti climatici, analizzando
ad esempio:
• l'offerta e la domanda di acqua in ragione dei fabbisogni
attuali e futuri e della disponibilita';
• l'andamento demografico nel bacino distrettuale compresa la
popolazione fluttuante;
• la variazione dell'estensione della superficie irrigata e
coltivazioni prevalenti e previsioni del fabbisogno irriguo per
tipologia colturale;
• il consumo di suolo (distinguendo tra aree urbanizzate,
insediamenti urbani - insediamenti produttivi - aree agricole -
altro)
Rendicontazione economica e del recupero dei costi
La valutazione degli attuali livelli del recupero dei costi dei
servizi idrici costituisce la base minima per l'applicazione
dell'articolo 9 della DQA e per garantire la trasparenza oltre che
l'attendibilita' occorrono informazioni sui costi e sulle leve di
recupero come tariffe, sussidi, sussidi incrociati, ecc.
A tale scopo per poter arrivare a fornire i dati e le
informazioni richieste dalla Commissione Europea e' necessario
individuare gli utilizzi per i quali effettuare le analisi e
successivamente valutarne lo stato e il livello di copertura dei
costi.
La Commissione Europea riconosce che la definizione dei servizi
idrici e' interpretata in modo differente dagli Stati membri. Il
documento guida "Reporting 2016" (versione n. 4 del 7 luglio 2014)
chiarisce in proposito che, ai fini della rendicontazione, gli Stati
membri sono tenuti a riferire sulla base della loro interpretazione
dei servizi idrici. Pertanto, se uno Stato membro non ritiene che un
certo utilizzo sia un servizio non e' tenuto a rendicontare in merito
al recupero dei costi. Le presenti linee guida nazionali distinguono
gli utilizzi tra usi e servizi in ragione del fatto che alcuni usi,
sebbene non si configurino come servizi, impattano sensibilmente
sullo stato di qualita' del corpo idrico.
Per tale specifico aspetto si evidenzia che la guida "Reporting
2016" (versione n. 4 del 7 luglio 2014) e piu' precisamente il
capitolo 11 "Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis
and cost recovery", pur prevedendo una lista chiusa di "servizi"
(Schema element: Service) inserisce la categoria "other" da
utilizzare nel caso in cui uno Stato membro preferisca rendicontare
sulla base di una combinazione di servizi - usi che va specificata
nello "Schema elelemt: serviceOther". In questo modo, coerentemente
con le presenti linee guida, e' possibile contemplare quegli usi che,
a seguito dell'analisi degli impatti e delle pressioni pur non
essendo servizi, sono identificati come significativi (es. uso
idroelettrico, uso ittiogenico o estrazione di acque minerali) e
devono, pertanto, essere sottoposti ad analisi economica e, per il
principio chi inquina paga e chi usa paga, concorrere alla copertura
dei costi delle misure.
Per poter arrivare a fornire i dati e le informazioni richieste
e', quindi, necessario individuare gli usi e i servizi idrici, ergo
gli utilizzi, per i quali effettuare le analisi e successivamente
valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi. Le attivita'
minime da sviluppare sono:
• Operare la scelta degli utilizzi idrici per i quali
effettuare l'analisi tenendo conto anche del contesto ambientale e
socio - economico, nonche' delle condizioni geografiche e climatiche
del territorio di riferimento.
• Analizzare gli aspetti economici e finanziari dell'utilizzo,
esplicitando i costi finanziari, ambientali e della risorsa.
• Effettuare la ricognizione degli strumenti di recupero dei
costi (tariffe, canoni, sovracanoni, contributi, ecc..).
• Verificare l'adeguatezza della copertura dei costi1 .
La figura 1 mostra le informazioni richieste dal documento
Reporting 2016 per l'analisi economica e il recupero dei costi,
organizzate in Schema element
Parte di provvedimento in formato grafico
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