Data: 2015-04-09 05:55:27

DM 39/2015 - Costo ambientale - regolamento su definizione e calcolo


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[b]DECRETO 24 febbraio 2015, n. 39 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari  settori  d'impiego  dell'acqua.[/b][/color]
(15G00053)
(GU n.81 del 8-4-2015)
  Vigente al: 23-4-2015 



                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque  e  prevede  che  «Gli  Stati  membri
tengono conto del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi
idrici,  compresi  i  costi  ambientali  e  relativi  alle  risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base
all'allegato III  e,  in  particolare,  secondo  il  principio:  "chi
inquina paga"», ritenendo l'analisi  economica  uno  degli  strumenti
fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la
definizione  e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di  attuazione,
tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE,  recante  norme  in  materia
ambientale e successive modificazioni, in  particolare  gli  articoli
119 e 154;
  Visto l'articolo 21, comma 19  del  decreto-legge  del  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22  dicembre
2011, n. 214;
  Visto l'articolo 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione  delle  funzioni
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo
21,  comma  19  del  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
in particolare il comma 1 lettera d)  che  disciplina  l'adozione  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i  vari  settori  d'impiego  dell'acqua,  anche  in
proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori d'impiego  e  ai  costi  conseguenti  a  carico  della
collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale  del
costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire  i  criteri  tecnici  e
metodologici per determinare  i  costi  ambientali  e  della  risorsa
tenendo conto dei diversi utilizzi;
  Acquisito il parere della Conferenza  Unificata  n.  140/2014  reso
nella seduta del 13 novembre 2014;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 di disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  18
dicembre 2014;
  Visto il nulla osta del Dipartimento per  gli  Affari  Giuridici  e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con
nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015;

                            A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


Approvazione dei criteri di valutazione del costo  ambientale  e  del
                        costo della risorsa

  1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee  guida
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi  di
cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE"  e
nel relativo allegato tecnico n.  1  "Proposta  metodologica  per  la
rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con  le  annesse
tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del  presente
decreto.
                              Art. 2


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Nelle fasi di  pianificazione  e  programmazione  dei  piani  di
gestione le Autorita' competenti adeguano gli  approcci  metodologici
di determinazione dei costi ambientali e della  risorsa  al  presente
regolamento.
  2. Fermo restando, in ogni caso, il  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 4 della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro  Acque  -  di
seguito DQA  ),  come  modificato  dall'articolo  3  della  direttiva
2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa,  per
la  programmazione  2015  -  2021  le  metodologie  disciplinate  dal
presente decreto si applicano progressivamente nei  casi  in  cui  le
Autorita' gia' utilizzano metodologie che  consentono  di  conseguire
risultati equivalenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 24 febbraio 2015

                                                Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1246
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                    Allegato Tecnico

                        Proposta metodologica
    per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici

Premessa
    In merito  agli  obblighi  di  rendicontazione  alla  Commissione
Europea, partendo  da  quanto  gia'  indicato  nel  primo  Report  ex
articolo 5  della  Direttiva  2000/60/CE  e  nei  piani  di  gestione
vigenti, e' necessario aggiornare i quadri conoscitivi esistenti  per
la parte delle  caratteristiche  economiche  e  sociali  qualora  non
sufficientemente approfonditi in precedenza  o  perche'  dalla  prima
pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti.
    Le  principali  componenti  economiche  per  le  quali  risulta
opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti sostanziali sono:
      • analisi economica degli utilizzi idrici;
      • trend socio-economici;
      • valutazione degli attuali livelli di recupero dei costi degli
utilizzi (usi e servizi idrici).
    Le analisi che si  propongono  di  effettuare  dovrebbero  essere
strettamente correlate alle parti del Report art.  5  che  riguardano
l'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti  degli  utilizzi  e
dell'individuazione della loro significativita'. Per quanto  riguarda
l'analisi economica  questa  e'  funzionale  alla  valutazione  degli
utilizzi idrici rilevanti, sia per la  comprensione  delle  probabili
scelte  di  trade-off,  nonche'  dei  conflitti  tra  sviluppo
socio-economico, ambiente  e  protezione  delle  acque  che  dovranno
essere inseriti nel processo  di  informazione  e  di  partecipazione
pubblica, di decisione e riparto della risorsa.
    L'analisi  economica  degli  utilizzi  idrici  dovrebbe  essere
improntata principalmente a:
      • valutare l'importanza dell'acqua per l'economia e lo sviluppo
economico-sociale del distretto idrografico;
      •  costruire  il  profilo  economico  generale  del  bacino
idrografico e degli utilizzi idrici piu' rilevanti in relazione  alle
pressioni piu' significative;
      • creare le condizioni per la valutazione della  sostenibilita'
(ambientale, sociale ed economica) degli utilizzi idrici.
    L'analisi andrebbe effettuata a scala distrettuale, di  bacino  o
sottobacino per gli utilizzi idrici  individuati  come  significativi
sulla base degli esiti dell'esame delle pressioni e degli impatti  e,
qualora necessario, per particolari settori economici.
    Risulta altresi' importante determinare dei trend socio-economici
con un riferimento temporale al 2015, al 2021 e al 2027  che  tengano
conto delle previsioni a lungo termine, come  richiesto  dall'art.  9
della DQA, e, ove possibile, dei cambiamenti  climatici,  analizzando
ad esempio:
      • l'offerta e la domanda di acqua  in  ragione  dei  fabbisogni
attuali e futuri e della disponibilita';
      • l'andamento demografico nel bacino distrettuale  compresa  la
popolazione fluttuante;
      • la variazione dell'estensione  della  superficie  irrigata  e
coltivazioni prevalenti  e  previsioni  del  fabbisogno  irriguo  per
tipologia colturale;
      • il consumo  di  suolo  (distinguendo  tra  aree  urbanizzate,
insediamenti urbani -  insediamenti  produttivi  -  aree  agricole  -
altro)
Rendicontazione economica e del recupero dei costi
    La valutazione degli attuali livelli del recupero dei  costi  dei
servizi  idrici  costituisce  la  base  minima  per  l'applicazione
dell'articolo 9 della DQA e per garantire la  trasparenza  oltre  che
l'attendibilita' occorrono informazioni sui costi  e  sulle  leve  di
recupero come tariffe, sussidi, sussidi incrociati, ecc.
    A  tale  scopo  per  poter  arrivare  a  fornire  i  dati  e  le
informazioni  richieste  dalla  Commissione  Europea  e'  necessario
individuare  gli  utilizzi  per  i  quali  effettuare  le  analisi  e
successivamente valutarne lo stato e  il  livello  di  copertura  dei
costi.
    La Commissione Europea riconosce che la definizione  dei  servizi
idrici e' interpretata in modo  differente  dagli  Stati  membri.  Il
documento guida "Reporting 2016" (versione n. 4 del  7  luglio  2014)
chiarisce in proposito che, ai fini della rendicontazione, gli  Stati
membri sono tenuti a riferire sulla base della  loro  interpretazione
dei servizi idrici. Pertanto, se uno Stato membro non ritiene che  un
certo utilizzo sia un servizio non e' tenuto a rendicontare in merito
al recupero dei costi. Le presenti linee guida nazionali  distinguono
gli utilizzi tra usi e servizi in ragione del fatto che  alcuni  usi,
sebbene non si  configurino  come  servizi,  impattano  sensibilmente
sullo stato di qualita' del corpo idrico.
    Per tale specifico aspetto si evidenzia che la  guida  "Reporting
2016" (versione n. 4 del  7  luglio  2014)  e  piu'  precisamente  il
capitolo 11 "Reporting at RBD/Sub-unit level  for  economic  analysis
and cost recovery", pur prevedendo  una  lista  chiusa  di  "servizi"
(Schema  element:  Service)  inserisce  la  categoria  "other"  da
utilizzare nel caso in cui uno Stato membro  preferisca  rendicontare
sulla base di una combinazione di servizi - usi  che  va  specificata
nello "Schema elelemt: serviceOther". In questo  modo,  coerentemente
con le presenti linee guida, e' possibile contemplare quegli usi che,
a seguito dell'analisi  degli  impatti  e  delle  pressioni  pur  non
essendo  servizi,  sono  identificati  come  significativi  (es.  uso
idroelettrico, uso ittiogenico o  estrazione  di  acque  minerali)  e
devono, pertanto, essere sottoposti ad analisi economica  e,  per  il
principio chi inquina paga e chi usa paga, concorrere alla  copertura
dei costi delle misure.
    Per poter arrivare a fornire i dati e le  informazioni  richieste
e', quindi, necessario individuare gli usi e i servizi  idrici,  ergo
gli utilizzi, per i quali effettuare  le  analisi  e  successivamente
valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi. Le  attivita'
minime da sviluppare sono:
      •  Operare  la  scelta  degli  utilizzi  idrici  per  i  quali
effettuare l'analisi tenendo conto anche del  contesto  ambientale  e
socio - economico, nonche' delle condizioni geografiche e  climatiche
del territorio di riferimento.
      • Analizzare gli aspetti economici e finanziari  dell'utilizzo,
esplicitando i costi finanziari, ambientali e della risorsa.
      • Effettuare la ricognizione degli strumenti  di  recupero  dei
costi (tariffe, canoni, sovracanoni, contributi, ecc..).
      • Verificare l'adeguatezza della copertura dei costi1 .
    La figura  1  mostra  le  informazioni  richieste  dal  documento
Reporting 2016 per l'analisi  economica  e  il  recupero  dei  costi,
organizzate in Schema element

              Parte di provvedimento in formato grafico

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