Data: 2011-11-02 19:37:37

CAMPIGLIA - ordinanza di liberalizzazione degli orari

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici – S.U.A.P.
Delegazione di Venturina Largo della Fiera n. 3
Tel 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329
e.mail:sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it
e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

ORDINANZA N. 152
Liberalizzazione, in via sperimentale, degli orari degli esercizi commerciali in sede
fissa e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.



IL SINDACO
Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della
somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal Decreto
Legislativo n°114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione
ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha
riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 04/07/2006 n° 223
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/0/2006 n° 248) che introduce una
serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della
somministrazione;
Vista la Legge 15/07/2011 n°111 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 06/07/2011 n°98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” la quale, con l’art. 35 comma 6, introduce un’ulteriore disposizione
all’articolo 3 comma 1 del decreto sopracitato che aveva eliminato alcune
prescrizioni, aggiungendo la lettera d-bis) che testualmente recita: “in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o città d’arte”;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente
applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e delle città
d’arte;
Dato atto che il Comune di Campiglia Marittima è inserito .nell’ultimo elenco
regionale delle località turistiche e città d’arte pubblicato con decreto 979/2009 ed
inoltre è individuato nell’Osservatorio Turistico Provinciale come Comune Termale;
Dato atto che, si sensi dell’art. 35, comma 7 del Decreto Legge n°98/2011, “Le
Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari
alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012”;
Preso atto inoltre che la Regione Toscana è ricorsa alla Corte Costituzionale avverso
la L. 111/2001 (conversione del DL 98/2011) per illegittimità costituzionale, anche in
riferimento a quanto indicato all’art. 35, commi 6 e 7 per violazione degli art. 117,
118, 119 e 120 della Costituzione;
Vista l’ordinanza sindacale n°5 del 17 gennaio 2008 avente ad oggetto
“Determinazione dell’orario di apertura e chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande”;
Vista l’ordinanza sindacale n° 45 del 13 aprile 2010 “Determinazione
dell’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali per la vendita
al dettaglio”, prorogata con l’ordinanza sindacale n°41 del 1° aprile 2011;
Visto l’art. 50 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
ORDINA
1. dalla data odierna devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che
fosse)
2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è
determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e
l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante
cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale o altri mezzi idonei di
informazione;
4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in
materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto
a seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale e/o di
eventuali accordi raggiunti tra i soggetti della concertazione individuati dall’art.
80, comma 2 della LR 28/2005 e s.m.i.;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e
trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria e
dei Consumatori ed alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di
vigilanza e controllo, alla stampa locale e pubblicata sul sito internet del
Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o,
in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24
dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.
Dalla Residenza Municipale lì 28 ottobre 2011
IL SINDACO
Avv. Soffritti Rossana

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Data: 2013-01-08 05:07:29

Re:CAMPIGLIA - ordinanza di liberalizzazione degli orari

Orario dei negozi, la Consulta respinge i ricorsi (PREVALGONO LE NORME STATALI)

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