COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici – S.U.A.P.
Delegazione di Venturina Largo della Fiera n. 3
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ORDINANZA N. 152
Liberalizzazione, in via sperimentale, degli orari degli esercizi commerciali in sede
fissa e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
IL SINDACO
Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della
somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal Decreto
Legislativo n°114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione
ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha
riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 04/07/2006 n° 223
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/0/2006 n° 248) che introduce una
serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della
somministrazione;
Vista la Legge 15/07/2011 n°111 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 06/07/2011 n°98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” la quale, con l’art. 35 comma 6, introduce un’ulteriore disposizione
all’articolo 3 comma 1 del decreto sopracitato che aveva eliminato alcune
prescrizioni, aggiungendo la lettera d-bis) che testualmente recita: “in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o città d’arte”;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente
applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e delle città
d’arte;
Dato atto che il Comune di Campiglia Marittima è inserito .nell’ultimo elenco
regionale delle località turistiche e città d’arte pubblicato con decreto 979/2009 ed
inoltre è individuato nell’Osservatorio Turistico Provinciale come Comune Termale;
Dato atto che, si sensi dell’art. 35, comma 7 del Decreto Legge n°98/2011, “Le
Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari
alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012”;
Preso atto inoltre che la Regione Toscana è ricorsa alla Corte Costituzionale avverso
la L. 111/2001 (conversione del DL 98/2011) per illegittimità costituzionale, anche in
riferimento a quanto indicato all’art. 35, commi 6 e 7 per violazione degli art. 117,
118, 119 e 120 della Costituzione;
Vista l’ordinanza sindacale n°5 del 17 gennaio 2008 avente ad oggetto
“Determinazione dell’orario di apertura e chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande”;
Vista l’ordinanza sindacale n° 45 del 13 aprile 2010 “Determinazione
dell’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali per la vendita
al dettaglio”, prorogata con l’ordinanza sindacale n°41 del 1° aprile 2011;
Visto l’art. 50 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
ORDINA
1. dalla data odierna devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura
b) obbligo della chiusura domenicale e festiva
c) obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che
fosse)
2. L’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è
determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e
l’eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante
cartelli ben visibili anche dall’esterno del locale o altri mezzi idonei di
informazione;
4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in
materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto
a seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale e/o di
eventuali accordi raggiunti tra i soggetti della concertazione individuati dall’art.
80, comma 2 della LR 28/2005 e s.m.i.;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e
trasmessa, oltre che alle consuete Autorità, alle Associazioni di Categoria e
dei Consumatori ed alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di
vigilanza e controllo, alla stampa locale e pubblicata sul sito internet del
Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o,
in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24
dicembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.
Dalla Residenza Municipale lì 28 ottobre 2011
IL SINDACO
Avv. Soffritti Rossana
Orario dei negozi, la Consulta respinge i ricorsi (PREVALGONO LE NORME STATALI)
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