Buongiorno vorrei cortesemente un chiarimento in merito ad una fattispecie:
E stata inoltrata al Suap una dia per il cambio destinazione uso di un immobile da destinare ad attività produttiva.
Più specificatamente, si tratta di un immobile ubicato al centro storico nella planimetria allegata al piano terra si evince una superficie da destinare a somministrazione, in virtù del cambio destinazione, molto piccola che non e fisicamente separata da una superficie accatastata a deposito. Posso prescrivere una separazione fisica, quale muro o altro frazionamento, che delimiti la superficie da destinare a somministrazione per distinguer.a dal deposito al fine di evitare che la somministrazione si svolga abusivamente sul deposito? Come posso muovermi?
Grazie
nella attività di somministrazione sono previsti già gli spazi adibiti al deposito della merce. Di preciso gli standard indicati dalle direttive parlano di una superficie minima di 5 mq. Qui puoi trovare altri dettagli che prendono come esempio il comune di Rovigo: http://www.azisanrovigo.it/media//strutture/SIAN/standardigiencoediliziMAY2008_2_.pdf
Ti consiglio di chiedere lumi al comune circa questi dettagli.
Il cambio d'uso sarà sottoposto a procedura edilzia e sarà oneroso (dato che si passa verso il commerciale).
Se ti riferisci, invece, all'applicazione della nuova disposizione del DPR 380/01 per la quale la destinazione è quella che coincide con l'uso in termine di superficie utile prevalente, allora non occorre una SCIA per cambio d'uso ma semplicemente il tizio potrà usare diversamente la superficie utile non prevalente (la metà meno un metro) senza che ciò determini la variazione della destinazione totale. In questo caso basta la certezza della limitazione della sueprficie utile (scaffali, carton gesso, ecc.). Devi però vedere la niormativa regionale (i 90 gg che leggerai di seguito sono passati)
[i]DPR 380/01- Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dalla legge n. 164 del 2014)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
[b]2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.[/b]
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. [/i]