Data: 2015-04-08 12:41:27

trasformazione da società a ditta individuale

Buongiorno,

chiedo ancora una volta il vostro aiuto, ringraziando fin da ora chi vorrà rispondere.

Uno dei due soci che gestivano un'autoscuola è deceduto. Allo scadere dei 6 mesi previsti dalla legge per ricostituire la società, il soggetto rimasto intende continuare l'attività come ditta individuale, cambiando ovviamente la P.IVA. Tutta la questione del subentro nella gestione delle autoscuole è disciplinata dall'art. 335 del DPR 495/1992. A mio parere, la trasformazione della società in ditta individuale comporta per il superstite, ai sensi dell'art. 335 c. 8 del DPR 495/1992,  l'obbligo di presentare una nuova SCIA per subingresso e dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti attualmente dalla legge, compresa l'attestazione di capacità finanziaria (non aggiornata).
Gli interessati invece sostengono che:
- il loro caso non rientrerebbe tra le fattispecie disciplinate dal comma in questione, dato che questo non fa esplicito riferimento alla trasformazione da società a ditta individuale, tanto che lo stesso comma indica come oggetto di tutti i controlli personali collegati al subentro il LEGALE RAPPRESENTANTE e non anche il TITOLARE;
-non si tratterebbe di una sostanziale modifica dell'autoscuola poiché il soggetto titolare dei requisiti professionali è lo stesso socio amministratore superstite della snc e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in forza di una disposizione di Legge e non per scelta individuale, sono passati alla ditta individuale con obbligata ed ininterrotta prosecuzione degli stessi, compresa la precedente capacità finanziaria in essere fino allo scioglimento della s.n.c.

Secondo loro si dovrebbe applicare il successivo comma 9, che fa riferimento all'ipotesi di variaizone della denominazione dell'autoscuola (che noi abbiamo sempre interpretato come semplice "variazione dell'insegna"), e prevede per questa ipotesi il semplice aggiornamento dell'autorizzazione (oggi basterebbe una semplice comunicazione da parte degli interessati).

C'è una qualche argomentazione giuridica che non conosco a sostegno di quest'ultima interpretazione? Chi ha ragione?

riferimento id:25943

Data: 2015-04-08 13:13:32

Re:trasformazione da società a ditta individuale


Buongiorno,

chiedo ancora una volta il vostro aiuto, ringraziando fin da ora chi vorrà rispondere.

Uno dei due soci che gestivano un'autoscuola è deceduto. Allo scadere dei 6 mesi previsti dalla legge per ricostituire la società, il soggetto rimasto intende continuare l'attività come ditta individuale, cambiando ovviamente la P.IVA. Tutta la questione del subentro nella gestione delle autoscuole è disciplinata dall'art. 335 del DPR 495/1992. A mio parere, la trasformazione della società in ditta individuale comporta per il superstite, ai sensi dell'art. 335 c. 8 del DPR 495/1992,  l'obbligo di presentare una nuova SCIA per subingresso e dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti attualmente dalla legge, compresa l'attestazione di capacità finanziaria (non aggiornata).
Gli interessati invece sostengono che:
- il loro caso non rientrerebbe tra le fattispecie disciplinate dal comma in questione, dato che questo non fa esplicito riferimento alla trasformazione da società a ditta individuale, tanto che lo stesso comma indica come oggetto di tutti i controlli personali collegati al subentro il LEGALE RAPPRESENTANTE e non anche il TITOLARE;
-non si tratterebbe di una sostanziale modifica dell'autoscuola poiché il soggetto titolare dei requisiti professionali è lo stesso socio amministratore superstite della snc e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in forza di una disposizione di Legge e non per scelta individuale, sono passati alla ditta individuale con obbligata ed ininterrotta prosecuzione degli stessi, compresa la precedente capacità finanziaria in essere fino allo scioglimento della s.n.c.

Secondo loro si dovrebbe applicare il successivo comma 9, che fa riferimento all'ipotesi di variaizone della denominazione dell'autoscuola (che noi abbiamo sempre interpretato come semplice "variazione dell'insegna"), e prevede per questa ipotesi il semplice aggiornamento dell'autorizzazione (oggi basterebbe una semplice comunicazione da parte degli interessati).

C'è una qualche argomentazione giuridica che non conosco a sostegno di quest'ultima interpretazione? Chi ha ragione?
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Come sostenuto in altre occasioni in questo forum il caso descritto è una ipotesi (particolare) di SUBINGRESSO e non di variazione societaria.
Si ha un mutamento del soggetto giuridico da A a B ex lege (senza cioè necessità dell'atto notarile ai sensi del 2556 codice civile) e si applica alla fattispecie la disciplina del subingresso.

La Cassazione (sent. 30.01.1997, n. 9654 e sent. 06.02.2002, n. 1593) ha precisato che la cosiddetta
“trasformazione” di una società in impresa individuale “determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti” sia perché “una persona giuridica non può continuare il proseguimento dello scopo sociale attraverso una persona fisica”, sia per il fatto che “per sona fisica e persona giuridica si distinguono non solo
per forma, ma anche per natura”.

Tratta molto bene la questione questo articolo: http://www.marilisabombi.it/doc/allegati_news/news150310_snc_individ.pdf

Questa è l'interpretazione adottata anche da molti Comuni.
Vedi ad esempio: http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/eps/303_ep_subingresso_nella_proprieta_dell_azienda.pdf

riferimento id:25943
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