Buongiorno. A seguito di scia di subingresso in attività di albergo, bar, ristorante ho effettuato gli accertamenti dei carichi pendenti e casellario relativi al legale rappresentante nonchè possessore dei requisiti ex art.71 dpr 59/2010. Dal casellario risulta una sentenza irrevocabile di condanna del 28/03/2009 a 10 mesi di reclusione oltre multa per una serie di reati relativi allo spaccio, detenzione, cessione, acquisto di sostanze stupefacenti. Dalla lettera dell'art. 71 risulta pertanto che tale soggetto non può esercitare attività di somministrazione. Cosa devo fare? Un'ordinanza con cui si dspone la cessazione della sola attività di somministrazione del bar ristorante ed invio della stessa alla Procura per il reato di false dichiarzioni. Grazie mille.
riferimento id:25940
Buongiorno. A seguito di scia di subingresso in attività di albergo, bar, ristorante ho effettuato gli accertamenti dei carichi pendenti e casellario relativi al legale rappresentante nonchè possessore dei requisiti ex art.71 dpr 59/2010. Dal casellario risulta una sentenza irrevocabile di condanna del 28/03/2009 a 10 mesi di reclusione oltre multa per una serie di reati relativi allo spaccio, detenzione, cessione, acquisto di sostanze stupefacenti. Dalla lettera dell'art. 71 risulta pertanto che tale soggetto non può esercitare attività di somministrazione. Cosa devo fare? Un'ordinanza con cui si dspone la cessazione della sola attività di somministrazione del bar ristorante ed invio della stessa alla Procura per il reato di false dichiarzioni. Grazie mille.
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[color=red][b]Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.[/b][/color]
Se la sentenza è del 2009 ed immagino sia stata concessa la sospensione condizionale sono decorsi i 5 anni e quindi non è ostativa.
SEMMAI il problema ti si pone per la licenza alberghiera in quanto ad essa si applica l'art. 11 del TULPS:
[b][color=red]Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.[/color][/b]
E tale disposizione non prevede la "riabilitazione amministrativa" decorsi i 5 anni ANCHE SE personalmente ritengo si possa applicare in via analogia.
PERTANTO A MIO AVVISO
- nessun problema per bar
- nessun problema per albergo