Diniego della cittadinanza - elementi attinenti alla sicurezza - CdS 1/4/2015
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 01 aprile 2015, n. 1718
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Fatto e diritto
[b]1. Il cittadino del Marocco G. B., residente in Italia a Medolla (Modena) inoltrava istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. f), della Legge 5.2.1992, n. 91 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).[/b]
Con atto K10/81030/R del 14 maggio 2010 il Ministero dell'Interno, espletata l'istruttoria di rito, respingeva l'istanza sul rilievo "che dall’attività informativa esperita sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza allo straniero"
Avverso l’atto negativo il G. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, deducendo motivi di violazione di legge e eccesso di potere e, segnatamente, che le precedenti condanne per i delitti di omicidio colposo per violazione delle regole sulla circolazione stradale e di guida senza patente - risalenti al 1991, - non possono essere elevati a indice di pericolosità sociale, non rientrando le figure di reato fra quelle qualificate dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 come ostative al rilascio della cittadinanza ed essendo, inoltre, intervenuta la declaratoria di estinzione, con effetto di riabilitazione e cessazione degli effetti preclusivi della condanna secondo quanto previsto dal comma terzo del richiamato art. 6.
Con sentenza n. 6279 del 2013 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza il sig. G. ha proposto atto di appello e ha confutato le conclusioni del primo giudice, insistendo nei motivi di legittimità articolati in primo grado.
Resiste il Ministero dell’ Interno che ha depositato una relazione a sostegno della legittimità dell’atto gravato.
[b]2. Nel provvedimento impugnato si dà atto che la condanna per delitto colposo non è di per sé ostativa all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Ciò è del resto in linea con l’elencazione contenuta all’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 91 del 1992 dei delitti che precludono l’acquisto della cittadinanza, che ha carattere tassativo.[/b]
Nella motivazione del d.m. è fatto, però, richiamo all’ attività informativa esperita dagli organi di pubblica sicurezza in esito alla quale sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza allo straniero. Dette risultanze hanno indotto l’ Amministrazione al giudizio di pericolosità e di inaffidabilità dello straniero sotto il profilo della sicurezza, secondo quanto consentito dall’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91 del 1992.
[color=red][b]Il su riferito punto di motivazione - che muove da una verifica, ancorché in forma riservata, della complessiva condotta di vita dello straniero in relazione alla potenziale incidenza, per frequentazioni e/o inserimento in specifici contesti sociali, sulla sicurezza della Repubblica e che prescinde dalle specifiche figure di reato per le quali a suo tempo è intervenuta condanna - non forma oggetto di specifica contestazione e sorregge exse il provvedimento di segno negativo impugnato.[/b][/color]
L’appello va, quindi, respinto, salva la possibilità per il ricorrente di rinnovare la domanda per l’acquisto della cittadinanza decorso il termine di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992.
In assenza di specifica attività difensiva dell’ Amministrazione chiamata in giudizio spese e onorari possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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