Egregio Dottore, vi descrivo la vicenda che mi porta a richiedere il Vs ausilio:
al Comune è stato presentato esposto con il quale si lamenta che un Bar, nel centro storico, durante alcune serate di musica (programmate per ogni giovedì con un DJ) reca inquinamento acustico a due famiglie occupanti le abitazioni confinanti.
A seguito del predetto esposto l’Amministrazione Comunale ha nominato un tecnico esperto in acustica per rilevare, ovviamente senza avviso, con apposita apparecchiatura la veridicità di quanto esposto.
Il tecnico, accompagnato dal sottoscritto (Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive) ha rilevato che effettivamente vi è inquinamento acustico.
Successivamente è stata fatta ordinanza sindacale ex art. 9 L. n. 447 con la quale è stato ordinato quanto segue:
ORDINA alla società . . . . quanto segue:
aa) La rimozione degli inconvenienti rilevati dal tecnico comunale mediante sospensione immediata di ogni attività di propagazione musicale con strumentazione elettroacustica o live a decorrere dall’avvenuta notifica della presente ordinanza;
bb) L’attività suddetta potrà essere ripresa solo previa trasmissione a questo Comune di una relazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato competente in materia acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 447/1995 e regolarmente iscritto nell’elenco Regionale e/o Provinciale attestante l’avvenuta bonifica rispetto all’ambiente abitativo limitrofo, interessato da eventi di inquinamento acustico, nonchè all’ambiente esterno all’attività commerciale stessa rispetto alla quale, ai sensi del Regolamento Comunale per la convivenza civile la musica non deve essere percepita dall’esterno del locale (art. 68);
cc) La bonifica deve essere eseguita sia rispetto a musica proveniente da strumentazione elettroacustica (mixer, etc) che da musica dal vivo (ove si volessero svolgere anche questi ultimi eventi).
A seguito di tale ordinanza dalla società destinataria della stessa è stata presentanta relazione fonometrica con la quale in sostanza, avendo fatta misure nell'abitazione della persona che si lamentava dice: noi usando questo mixer o similari e questa cassa tipo . . . posizionata in questo modo . . con i volumi così come regolati (vedi foto) rispettiamo i limiti acustici. Tale accertamento è stato fatto in contraddittorio. quindi tutto ok.
Ora il bar vuole fare qualche serata di musica live e mi ha chiesto come può fare. Ho preso tempo perchè, considerato il casino successo non so cosa rispondergli. Il suo tecnico mi ha prospettato questa soluzione:
1. richiesta di deroga, ossia richiesta con la quale mi chiedono di derogare alle impostazioni di sonorizzazione della strumentazione così come relazionato impegnandosi con autocertificazione ex dpr 227/2011 a non superare i limiti acustici pur utilizzando ulteriore strumentazione, firmata dal titolare del bar.
2. presentare scia con la predetta autocertificazione.
ora in merito all'autocertificazione ex dpr 2011 mi pare che la musica non rientra nell'allegato B. Quindi secondo me ogni volta devono presentare scia con relazione fonometrica.
Ho visto che su internet si trovano diversi modelli di autocertificazione sostitutiva di atto notorio ex dpr 227/2011 e in alcuni casi tale edocumento deve essere controfirmato da tecnico competente in acustica.
Inoltre per la deroga no me la sento di assumermi la resposabilità, considerato che i vicini continuano a lamentarsi.
Voi come vi comportereste? E' sufficiente scia con autocertifazione firmata solo dal titolare.
Comunque si tratta diintrattenimento e non di pubblico spettacolo.
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Normativa statale e regionale sull'inquinamento acustico. Autorizzazioni in deroga e regime sanzionatorio. Giurisprudenza e prassi
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25404.0
[i]Al Comune è stato presentato esposto con il quale si lamenta che un Bar, nel centro storico, durante alcune serate di musica (programmate per ogni giovedì con un DJ) reca inquinamento acustico a due famiglie occupanti le abitazioni confinanti.
A seguito del predetto esposto l’Amministrazione Comunale ha nominato un tecnico esperto in acustica per rilevare, ovviamente senza avviso, con apposita apparecchiatura la veridicità di quanto esposto.
Il tecnico, accompagnato dal sottoscritto (Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività Produttive) ha rilevato che effettivamente vi è inquinamento acustico.[/i]
[color=red]OK[/color]
[i]Successivamente è stata fatta ordinanza sindacale ex art. 9 L. n. 447 con la quale è stato ordinato quanto segue:
ORDINA alla società . . . . quanto segue:
aa) La rimozione degli inconvenienti rilevati dal tecnico comunale mediante sospensione immediata di ogni attività di propagazione musicale con strumentazione elettroacustica o live a decorrere dall’avvenuta notifica della presente ordinanza;
bb) L’attività suddetta potrà essere ripresa solo previa trasmissione a questo Comune di una relazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato competente in materia acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge n. 447/1995 e regolarmente iscritto nell’elenco Regionale e/o Provinciale attestante l’avvenuta bonifica rispetto all’ambiente abitativo limitrofo, interessato da eventi di inquinamento acustico, nonchè all’ambiente esterno all’attività commerciale stessa rispetto alla quale, ai sensi del Regolamento Comunale per la convivenza civile la musica non deve essere percepita dall’esterno del locale (art. 68);
[color=red]
La condizione mi sembra un po' troppo romanzata. Il comune ha facoltà di applicare i limiti legali con la zonizzazione (vedere DPCM 14/11/97 o DPCM 01/03/1991 in base al fatto che il comune si sia dotato di zonizzazione - il discorso sarebbe lungo). Sono limiti numerici sui quali è possibile esercitare il controllo con oggettività.[/color]
cc) La bonifica deve essere eseguita sia rispetto a musica proveniente da strumentazione elettroacustica (mixer, etc) che da musica dal vivo (ove si volessero svolgere anche questi ultimi eventi).[/i]
[color=red]Ok. A seguito dell’accertamento e a prescindere dall’applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 10 della L. 447/95, il comune ha fatto bene ad intervenire con ordinanza (vedi Consiglio di Stato n. 1372 del 06/03/2013) anche se il disturbo era circoscritto ad una sola abitazione, dato che la fonte era rappresentata da un esercizio pubblico.[/color]
A seguito di tale ordinanza dalla società destinataria della stessa è stata presentanta relazione fonometrica con la quale in sostanza, avendo fatta misure nell'abitazione della persona che si lamentava dice: noi usando questo mixer o similari e questa cassa tipo . . . posizionata in questo modo . . con i volumi così come regolati (vedi foto) rispettiamo i limiti acustici. Tale accertamento è stato fatto in contraddittorio. quindi tutto ok.
[color=red]Ok. Hanno soddisfatto l'ordinanza[/color]
Ora il bar vuole fare qualche serata di musica live e mi ha chiesto come può fare. Ho preso tempo perchè, considerato il casino successo non so cosa rispondergli. Il suo tecnico mi ha prospettato questa soluzione:
1. richiesta di deroga, ossia richiesta con la quale mi chiedono di derogare alle impostazioni di sonorizzazione della strumentazione così come relazionato impegnandosi con autocertificazione ex dpr 227/2011 a non superare i limiti acustici pur utilizzando ulteriore strumentazione, firmata dal titolare del bar.
[color=red]
O presenta una richiesta in deroga allegando appostia valutazione per un numero di serate stabilito oppure dichiara di rispettare i limiti di zona senza, quindi, bisogno di deroga. Nel secondo caso l'ipotetica autorizzazione ex art. 6, comma 1, lett. h) della L. 447/95 (...ANCHE in deroga...) è sostituita da un dichiarazione ex art. 4 del DPR 227/2011[/color]
2. presentare scia con la predetta autocertificazione.
ora in merito all'autocertificazione ex dpr 2011 mi pare che la musica non rientra nell'allegato B. Quindi secondo me ogni volta devono presentare scia con relazione fonometrica.
Ho visto che su internet si trovano diversi modelli di autocertificazione sostitutiva di atto notorio ex dpr 227/2011 e in alcuni casi tale edocumento deve essere controfirmato da tecnico competente in acustica.
Inoltre per la deroga no me la sento di assumermi la resposabilità, considerato che i vicini continuano a lamentarsi.
Voi come vi comportereste? E' sufficiente scia con autocertifazione firmata solo dal titolare.
Comunque si tratta diintrattenimento e non di pubblico spettacolo.
[color=red]Riallacciandomi a quanto affermato sopra, l'esercizio BAR/Ristorante ai sensi del DPR 227/11 non avrebbe bisogno di alcunché (vedi allegato b). Se il bar/ristorante usa amplificazioni sonore in modo consueto o per eventi allora può ricorrere alla semplice dichiarazione sostitutiva se NON SUPERA i limiti.
Ritengo che il titolare non abbia la comepetenza per autocertificare il NON superamento dato che lo possono fare solo determinati tecnici. Il titolare può predisporre una dichiarazione sostitutiva dove cita la valutazione o il documento tecnico con il quale lui è venuto a conoscenza del NON superamento. In sintesi può citare la stessa valutazione già presentata in sede di ordinanza (se comprende le modalità che saranno messe in atto)
Quindi, se non supera i limiti non c'è bisogno di deroga e la dichiarazione sostitutiva assorbe la generica autorizzazione NON in deroga.[/color]
Egregio Dottore la ringrazio per la cortese risposta, ma ho ancora un dubbio.
Come le dicevo nella relazione del tecnico del pubblico esercizio c'è scritto: " usando il mixer marca (o similari), usando la cassa marca (o similari) . . . con questi volumi . . . e posizionanato il tutto in questo modo . . . non arrechiamo inquinamento acustico."
Ora, considerato che nella musica live viene utilizzata ulteriore apparecchiatura (es. chitarra, basso ecc.) mi pare di aver capito che il titolare del Bar non può autocertificare il non superamento dei limiti (nel mio comune non c'è zonizzazione acustica) quindi occorre una nuova relazione fonometrica giusto? Ma in questo caso devono nuovamente entrare nell'abitazione della persona che lamenta l'inquinamento acustico per fare nuove rilevazioni o le possono fare direttamente dal pubblico esercizio?
Sì, come già specificato, la valutazione già fatta non è in grado di stabilire se gli eventi live possano rimanere nei limiti.
Confermo tutto quello che ho già affermato con la precisazione che nella dichiarazione sostitutiva ex art. 4 del DPR 227/2011 occorrerà citare gli estremi di una nuova valutazione.
Per la misurazione sarà il tecnico a stabilire la modalità in base al caso di specie ma se l'evento è all'interno del locale credo proprio che la misurazione debba essere fatta nell'ambiente abitativo e non in facciata.
Senza entrare nei particolari, dato che si tratta di Comune senza zonizzazione, veda la sentenza della cassazione civile n. 28386/2011
[b]Approfondimenti nella sezione ABBONATI del forum[/b]
Egregio Dottore grazie.
Un'ultima domanda.
Posso eventuale negare tale deroga se non mi presentano una nuova valutazione di impatto acustico? O comunque posso preventivamente scrivergli una nota nella quale gli faccio presente tale circostanza?