Data: 2015-04-02 12:36:07

vendita immediata di preziosi

ciao Simone,
l'esercente che ha comprato cose preziose può procedere alla loro immediata alienazione?
l'eventuale risposta negativa o affermativa, da quali norme viene stabilita?
Ciao.

riferimento id:25830

Data: 2015-04-02 17:26:18

Re:vendita immediata di preziosi


ciao Simone,
l'esercente che ha comprato cose preziose può procedere alla loro immediata alienazione?
l'eventuale risposta negativa o affermativa, da quali norme viene stabilita?
Ciao.
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NON mi risulta che esista un termine minimo (o massimo) prima del quale non poter vendere prodotti (anche preziosi) acquistati.
Ovviamente occorre procedere alle REGISTRAZIONI sui registri ... ma poi la vendita può avvenire regolarmente.

riferimento id:25830

Data: 2015-04-02 17:54:14

Re:vendita immediata di preziosi

ciao Simone,
ti chiedo ulteriore chiarimento in quanto credo di ever formulato male la domanda:

Ho letto che tra i diversi obblighi dei negozi "COMPRO ORO" vi è quello di  applicare il fermo cautelare per 10 giorni degli oggetti preziosi acquistati prima di porli in eventuale nuova vendita.
Quello che mi preme saper con certezza è se lo stesso obbligo esiste anche per la classica oreficeria-gioielleria (normale esercizio di vicinato).
Ti ringrazio nuovamente.

riferimento id:25830

Data: 2015-04-02 20:42:20

Re:vendita immediata di preziosi


ciao Simone,
ti chiedo ulteriore chiarimento in quanto credo di ever formulato male la domanda:

Ho letto che tra i diversi obblighi dei negozi "COMPRO ORO" vi è quello di  applicare il fermo cautelare per 10 giorni degli oggetti preziosi acquistati prima di porli in eventuale nuova vendita.
Quello che mi preme saper con certezza è se lo stesso obbligo esiste anche per la classica oreficeria-gioielleria (normale esercizio di vicinato).
Ti ringrazio nuovamente.
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OK, quindi ti riferisci al 128 tulps
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Gli unici approfondimenti sono quelli legati alla nota n. 557/PAS il Ministero dell’Interno, in risposta ad un interpello della questura di Pescara
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_473439_fermo_amministrativo_di_10_giorni_anche_per_gli_operatori_professionali.aspx
ed inoltre
http://www.confartigianatofirenze.it/~confarti/content/vendita-oro-e-controlli-sugli-orafi-tutto-quello-che-c%C3%A8-da-sapere-sul-registro-di-pubblica-s

riferimento id:25830

Data: 2015-04-06 16:15:41

Re:vendita immediata di preziosi

l'art. 128 da te citato stabilisce che "L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, TRANNE che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
Secondo me questo fatto  significa che una normale gioielleria deve osservare il fermo amministrativo di 10 giorni solo quando compra oggetti in oro da privati al pari dei "COMPRA ORO" e non invece quando li acquista dai fabbricanti o.... come normalmente avviene.
Mi sbaglio? E poi chi sono i fondachieri?
Ti prego, se puoi, di  darmi notizie più dettagliate in merito. Ne avrei bisogno per risolvere una questione molto importante.
Grazie

riferimento id:25830

Data: 2015-04-06 19:00:04

Re:vendita immediata di preziosi


l'art. 128 da te citato stabilisce che "L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, TRANNE che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
Secondo me questo fatto  significa che una normale gioielleria deve osservare il fermo amministrativo di 10 giorni solo quando compra oggetti in oro da privati al pari dei "COMPRA ORO" e non invece quando li acquista dai fabbricanti o.... come normalmente avviene.
Mi sbaglio? E poi chi sono i fondachieri?
Ti prego, se puoi, di  darmi notizie più dettagliate in merito. Ne avrei bisogno per risolvere una questione molto importante.
Grazie
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FONDACHIERE: addetto al Fondaco (1. Edificio o complesso di edifici dove, nel medioevo e nei secoli successivi, i mercanti forestieri per concessione dell’autorità del luogo depositavano le loro merci, esercitavano i loro traffici e spesso anche dimoravano: i f. dei Veneziani, dei Genovesi, dei Pisani in Oriente (detti anche emboli o ridotti); in Italia è soprattutto noto il f. dei Tedeschi, a Venezia, dove fin dal 1288 i mercanti alemanni, boemi, polacchi e ungheresi erano obbligati a dimorare e tenere le loro merci, e che divenne col tempo ricchissimo (famoso anche per la facciata decorata con affreschi di Giorgione e Tiziano ora quasi interamente distrutti). ... in pratica è sinonimo di COMMERCIANTE


riferimento id:25830

Data: 2015-04-06 21:10:28

Re:vendita immediata di preziosi

Neanche io avevo mai sentito questo termine fondachiere  :o

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