Abbiamo un dubbio.
E' arrivato un certificato penale con l'indicazione: primo reato associazione per delinquere commesso a novembre 2012 - secondo reato furto in concorso: datato 2013 - sentenza del 13.08.2014 reclusione anni uno mesi due giorni venti. E' in sospensione della pena detentiva ai sensi art.163 Legge 145/2004.
E' ostativo alla vendita di cose usate (autoveicoli)?
Grazie
Sinceramente per aprire la P.IVA non credo che possa avere problemi, ma per quello che riguarda eventuali fondi fiduciari e plafond rilasciati dalla banca invece credo proprio di si. Quindi la vedo dura senza aiuti economici entrare in un mercato del genere che comunque richiede una certa disponibilità liquida. Questa è la mia impressione.
riferimento id:25829
Abbiamo un dubbio.
E' arrivato un certificato penale con l'indicazione: primo reato associazione per delinquere commesso a novembre 2012 - secondo reato furto in concorso: datato 2013 - sentenza del 13.08.2014 reclusione anni uno mesi due giorni venti. E' in sospensione della pena detentiva ai sensi art.163 Legge 145/2004.
E' ostativo alla vendita di cose usate (autoveicoli)?
Grazie
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L'art. 71 del Dlgs 59/2010 dispone: " Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena"
E questo vale a prescindere dal tipo di pena applicata e dal tipo di reato.
Per quanto riguarda la vendita di COSE USATE tuttavia non trova applicazione la citata disposizione la il TULPS ed in particolare l'art. 11 che dispone:
[b]Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia [color=red]possono [/color]essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per [color=red]furto[/color], rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, [color=red]e a chi non può provare la sua buona condotta[/color].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.[/b]
A mio avviso, considerato che il TULPS considera ostative anche le sentenze per cui è stata concessa la sospensione condizionale e che siamo di fronte a 2 reati "gravi", di cui uno espressamente menzionato fra quelli facoltativamente ostativi ritengo che vi siano i presupposti per ritenere PRIVO DEI REQUISITI il soggetto per la vendita di cose usate.
Ciò almeno per 5 anni dal giorno della sentenza (applicando analogicamente il termine del dlgs 59/2010).