In alcuni comuni si sta verificando lo spiacevole inconveniente che vengono bloccati gli affitti di cabina da estetista a tatuatore. Rientrando nella stessa legge (dunque considerando il tatuaggio anche una specializzazione dell'estetica), fermo restando la sussistenza dei requisiti igienico strutturali, mi chiedo se sia legittimo oppure no impedire ad un'estetista l'affitto di una cabina ad un tatuatore. Di fatto molte estetiste fanno anche tatuaggi, avando le stesse la qualifica professionale ed i requisiti strutturali ovviamente. Dunque appare irrituale che possa essere impedito l'affitto ad una persona esterna all'attività in possesso dei regolari titoli. Oppure sbaglio?
Grazie
Non sbagli. Le attività multidisciplinari, alias le attività in esercizio congiunto, sono una delle fattispecie in cui si esplica la libertà di esercizio di impresa. A prescindere da ulteriori specificazione come, appunto, l’affitto di poltrona, in Italia è permesso l’esercizio congiunto sempre e comunque, fatti salvi quei motivi ostativi che possono riguardare casi specifici: tutela della salute, necessità di requisiti personali o strutturali ecc.
Quindi, là dove non sono rilevabili motivi oggettivi e contingenti di impedimento non è possibile per una PA impedire l’esercizio congiunto di attività diverse nello stesso locale.
Qualora il divieto fosse previsto in un regolamento comunale questo non sarebbe applicabile; qualora il divieto fosse disposto in una norma regionale questa sarebbe tacitamente abrogata. Sul punto vedi il d.lgs. n. 59/2010, in particolare, l’art. 35, DL 138/2011, art.3 e DL 1/2012, art. 1
Parere 8 febbraio 2016 (prot.32215) al Comune di Roma - Affitto di poltrona e cabina per acconciatori ed estetisti
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32612.0
Scusa Mario ma....sia la normativa nazionale che quella regionale (toscana) - anche se è vero che NON vietano specificatamente l'esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di tatuatore - prevedono, comunque, che [u] l'attività di estetica può essere svolta anche [b]unitamente[/b] all'attività di barbiere o di parrucchiere [u]...non citano il tatuatore...interpreto male? ???
riferimento id:25809
Scusa Mario ma....sia la normativa nazionale che quella regionale (toscana) - anche se è vero che NON vietano specificatamente l'esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di tatuatore - prevedono, comunque, che [u] l'attività di estetica può essere svolta anche [b]unitamente[/b] all'attività di barbiere o di parrucchiere [u]...non citano il tatuatore...interpreto male? ???
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La previsione di una FACOLTA' non implica il divieto di altre facoltà (come per esempio la facoltà di svolgere manicure o pedicure).