[color=red][b]Garante nazionale dei diritti delle persone detenute - DM 11/3/2015[/b][/color]
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 marzo 2015, n. 36
[color=red][b]Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
liberta' personale.[/b][/color] (15G00050)
(GU n.75 del 31-3-2015)
Vigente al: 15-4-2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria» ed, in
particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4;
Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», ed, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva
per degli atti normativi in data 25 settembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota 008558 del 2 ottobre 2014;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto sono nominati:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;
c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge;
d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge;
e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,
ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
Art. 2
Il Garante
1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7
del decreto-legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si
informa l'attivita' dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da
realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attivita'
dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi
guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i
soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in
conformita' ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23,
del Protocollo ONU;
c) redige la relazione annuale sull'attivita' svolta da
trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia,
di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La
relazione contiene, altresi', l'illustrazione degli obiettivi e
l'analisi dei risultati raggiunti, ed e' pubblicata sul sito internet
del Ministero della giustizia.
Art. 3
Sede e beni strumentali dell'Ufficio
1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi ed i
beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo
funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria
pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto
logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero
territorio nazionale.
Art. 4
Composizione dell'Ufficio
1. All'Ufficio e' assegnato personale del Ministero della giustizia
in numero di venticinque unita', ripartite tra le qualifiche
individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di
concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni
sindacali.
2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del
personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue
dipendenze e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo
parere favorevole.
Art. 5
Organizzazione dell'Ufficio
1. L'organizzazione dell'Ufficio e' ispirata ai principi di
efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.
2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita'
di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto
dei principi contenuti nel decreto legislativo.
Art. 6
Rimborso delle spese
1. Al Garante e' assicurato il rimborso delle spese sostenute per
lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del
decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del
Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per
missioni all'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua
pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2015
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 688
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