Risoluzione n. 167494 del 25 settembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6 – Quesito – Laurea magistrale in Giurisprudenza
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032466-risoluzione-n-167494-del-25-settembre-2014-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-articolo-71-comma-6-quesito-laurea-magistrale-in-giurisprudenza
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel.: +39 06 47055428 e-mail: antonio.longo@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n. 167494 del 25 settembre 2014
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6 - Quesito in
materia di requisiti professionali di accesso all’attività di vendita dei prodotti del settore
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – Laurea magistrale in Giurisprudenza
Con riferimento al quesito posto da codesto Comune ai sensi della norma in oggetto,
prot. 234791 del 23 settembre u.s., si fa presente quanto segue.
Con riguardo al titolo di studio indicato in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite
dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, che al punto 1.1 individua le classi
delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, e al punto 1.3 le discipline
eventualmente presenti nel piano di studi di lauree diverse da quelle elencate in 1.1, si prende
preliminarmente atto che né la laurea in parola né alcuna delle discipline elencate nel piano di
studi figurano tra gli elementi espressamente previsti dalla circolare richiamata che possano
costituire motivo di riconoscimento della validità del titolo ai fini richiesti.
Tuttavia, la medesima circolare in premessa precisa che la valutazione sulla validità di
un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata
sulla verifica dei programmi di studio e che su detta base va valutata la capacità del corso di
garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione
dei medesimi.
Stante quanto sopra, si osserva allora che nel piano di studi della laurea in parola
compare, come peraltro evidenziato nella richiesta di valutazione del titolo in parola inviata da
codesto Comune, la disciplina “Diritto alimentare comparato”, il cui programma prevede lo
studio delle politiche alimentari per la qualità e la sicurezza e delle norme per l’igiene degli
alimenti, manifestamente attinenti a preparazione e somministrazione degli alimenti.
La scrivente Direzione, pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di
studi ritiene, nel caso specifico, di poter considerare valido ai fini richiesti il titolo in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio