Data: 2015-03-31 09:11:50

Risoluzione n. 167530 del 25 settembre 2014 - Dichiarazione sostitutiva dell’att

Risoluzione n. 167530 del 25 settembre 2014 - Avvio dell’attività di vendita al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
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Risoluzione n. 167530 del 25 settembre 2014

Oggetto: Avvio dell’attività di vendita al dettaglio e della somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede
alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere conforme alle disposizioni legislative
vigenti una SCIA alla quale risulta allegata una dichiarazione resa direttamente
dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, nella quale il medesimo
soggetto attesta la conformità dei locali nei quali andrà ad esercitare l’attività commerciale
di somministrazione nel pieno rispetto di tutte le norme di carattere tecnico specificamente
richieste.
Fa presente che la legge quadro in materia di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande della regione Friuli-Venezia Giulia prevede
espressamente la possibilità di avviare gli esercizi di vicinato subordinatamente
all’osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria, di
prevenzione incendi e infortuni; prevede, altresì, la possibilità di avviare un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande subordinatamente all’osservanza delle norme in
materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, nonché delle
disposizioni in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Evidenzia, al riguardo, che anche l’articolo 64, comma 6, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 e s.m.i. dispone che “L’avvio e l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Chiede, pertanto, se il SUAP competente per territorio può ritenere conforme alla
normativa vigente la presentazione di una SCIA nella quale l’imprenditore interessato
dichiari personalmente (ossia senza avvalersi di un soggetto professionista abilitato e iscritto
in un albo o ordine professionale con specifica competenza qualificata) con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la
conformità dei locali nei quali andrà ad esercitare una delle attività commerciali innanzi
dette.
Evidenzia, altresì, che con la dichiarazione sostitutiva in parola si possono unicamente
dichiarare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
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Ritiene, infine, che solo ad un professionista abilitato possano competere valutazioni
tecniche ad esempio in materia di prevenzioni incendi o di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro oppure in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e
di pubblica sicurezza dei locali.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare richiama il contenuto dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nella sua attuale formulazione, il quale al comma 1 dispone che: “Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell’interessato (…). La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto
dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione”; al successivo
comma 3 stabilisce altresì che: “L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-
nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo”.
Appare evidente, pertanto, che la vigente normativa in materia prevede espressamente
che la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) venga fatta direttamente
dall’interessato, il quale avrà cura di corredarla delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e che
questa, solo ove espressamente previsto dalla normativa vigente, debba essere corredata
dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati.
Con riferimento alla normativa in materia di commercio al dettaglio si evidenzia che
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nulla disponeva con riferimento all’obbligo di
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività e
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che le successive modificazioni e integrazioni ad opera del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e 6 agosto 2012, n. 147 nulla hanno previsto in tal senso.
Di conseguenza, ai fini dell’avvio dell’attività, del trasferimento di sede, del
trasferimento di gestione o della titolarità e dell’ampliamento della superficie di un esercizio
di vicinato non si ritiene sostenibile l’obbligo di allegare alla SCIA asseverazioni non
previste.
Con riferimento alla vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e
bevande, l’articolo 64, comma 6 dispone che: “L’avvio e l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”; il precedente comma 5
dispone altresì che: “L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai
criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’Interno, anche in caso di
ampliamento di superficie”. Trattasi, nello specifico, del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564,
così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
Con riferimento a detto ultimo aspetto, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 3
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale disponeva che: “Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell’interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia
possibile in via preventiva” è stato abrogato dal comma 10 dell’articolo 64 del decreto
legislativo n. 59 del 2010.
Detta abrogazione, però, ad avviso della scrivente, non comporta l’obbligo di
accertamento della conformità del locale in via preventiva, risultando di agevole verifica, da
parte degli organi addetti al controllo anche successivamente all’apertura, il rispetto della
disciplina di cui ai citati decreti del Ministero dell’Interno.
Appare evidente, pertanto, che anche tale normativa vigente a livello nazionale non
comprendeva e tuttora non comprende alcun riferimento diretto all’obbligatorietà di
presentare attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ai fini predetti e di conseguenza, ad
avviso della scrivente, è possibile prescinderne.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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