Data: 2015-03-31 09:11:18

Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014 - Scadenza termini di avvio delle att

Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014 - Scadenza termini di avvio delle attività soggette a SCIA – Quesito

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Ministero dello Sviluppo Economico
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DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
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Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014
Oggetto: Scadenza termini di avvio delle attività soggette a SCIA – Quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Regione chiede
chiarimenti in merito alla questione del rispetto dei termini di avvio delle attività soggette a
SCIA.
Tenuto conto del fatto che tali attività possono essere avviate immediatamente, chiede
chiarimenti nel caso in cui un privato non intenda invece avviare subito, ma decida, a titolo
esemplificativo, di rimanere chiuso senza però comunicare alcuna sospensione dell’attività.
In tal caso, non si potrebbe fare riferimento ai termini previsti dall’articolo 22, comma
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per gli esercizi di vicinato, per cui il
Sindaco può ordinare la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda
l’attività per un periodo superiore ad un anno.
Se così fosse, per i Comuni si porrebbe il problema riguardante la conoscenza del
servizio reso sul loro territorio.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Richiama, in via preliminare, quanto precisato nella nota n. 45699 del 19-3-2014,
ovvero che l’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio di attività può essere
iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa all’amministrazione
competente, ma ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la
decisione è rimessa all’imprenditore.
Richiama, altresì, quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n.
114 del 1998, ovvero che il Sindaco può ordinare “ …. la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
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c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria
avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2”.
Appare chiaro, pertanto, che la su indicata norma non richiama il mancato avvio
dell’attività quale causa di decadenza del titolo legittimante.
Va rilevato, però, quanto disciplinato dall’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il cui comma 3 dispone che: “L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-
nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo”.”
Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che: “Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 (…) all’amministrazione è consentito
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale,
per l’ambiente,per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”.
Risulta evidente dalla sequenza delle citate disposizioni che la SCIA è un istituto che
consente al soggetto interessato non solo di attestare il possesso dei requisiti e presupposti
richiesti dalla disciplina di settore ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività, ma anche di
segnalare che, sulla base appunto di dette certificazioni, l’attività è contestualmente avviata.
Stante quanto sopra e considerato il contenuto del richiamato comma 4 del citato
articolo 19, il quale prevede limiti per il comune di intervenire, in caso di carenza di requisiti
e presupposti decorsi sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, se non per i motivi
espressamente richiamati nel medesimo comma, la scrivente ritiene che, anche in assenza di
previsione espressa, l’attività oggetto della SCIA deve essere avviata entro un termine
congruo, tale da consentire l’attività di controllo e che comunque, in caso di avvio
dell’attività non contestuale alla presentazione della SCIA, il limite dei sessanta giorni,
indicato al citato comma 3 dell’articolo 19, debba essere calcolato a partire dall’avvio
dell’attività.
In caso contrario, infatti, verrebbe invalidata la potestà di verifica ed accertamento del
rispetto della disciplina, garantita dalla norma al comune, ossia di effettuare le opportune
verifiche, adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, nonché di
rimozione degli eventuali effetti dannosi o, ove sia possibile, chiedere all’interessato di
provvedere a conformarsi alla normativa vigente.
3
In conseguenza di quanto sopra e in ogni caso si ritiene che, ove l’attività segnalata
non venga avviata entro l’eventuale termine previsto dalle normative di settore per le
eventuali sospensioni dell’attività (e, quindi, nel caso degli esercizi di vicinato, entro un
anno), la segnalazione stessa è da considerarsi priva di efficacia e debba essere ripetuta al
momento dell’effettivo avvio del’attività.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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