Risoluzione n. 204184 del 18 novembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quinquennio precedente
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
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Risoluzione n. 2014184 del 18 novembre 2014
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) –
Quinquennio precedente
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede chiarimenti in merito alla pratica
professionale per l’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività commerciali
al dettaglio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 e s.m.i..
Chiede, nello specifico, a quale periodo si riferisce il quinquennio precedente previsto nel
su indicato comma 6, dell’articolo 71 e se una volta svolta l’attività per un periodo sufficiente
tale requisito diviene permanente, ovvero se un soggetto che ha svolto l’attività nel biennio
2009-2010 può fare il preposto per alcuni giorni nel 2015.
Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.
Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010,
riconosce il possesso del requisito a chi ha “ … per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto
nazionale per la previdenza sociale”.
Ciò significa che ai fini dell’acquisizione del requisito professionale in discorso il
soggetto interessato deve aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti.
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Al riguardo si richiama la nota n. 227183 del 5-11-2012, che si allega, con la quale la
scrivente ha avuto modo di chiarire che il periodo richiesto dal dettato normativo non può che
essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di presentazione della segnalazione certificata di
inizio di attività o, ove necessario, dall’inoltro della richiesta di autorizzazione.
Se il soggetto interessato, in possesso del requisito professionale, cessa l’attività per un
periodo piuttosto lungo, potrebbe trovarsi nella condizione per cui, nel quinquennio precedente
alla data della nuova SCIA per avviare la nuova attività, non risulti più in possesso dei due anni
di pratica professionale.
Questo in quanto il possesso del requisito professionale nel caso del disposto di cui alla
lettera b), del comma 6, del citato articolo 71 non diviene permanente, a differenza, invece,
dell’acquisizione del medesimo requisito ai sensi delle lettere a) e c) stesso decreto legislativo
n. 59 del 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio