Data: 2015-03-31 09:09:42

Risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014 - E-Commerce

Risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Forme speciali di vendita – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – E-Commerce
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Ministero dello Sviluppo Economico
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Risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014
Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Forme speciali di vendita – Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – E-Commerce
Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune evidenzia
di aver ricevuto diverse segnalazioni afferenti la possibilità da parte dell’impresa di poter
segnalare, con un’unica SCIA telematica, l’inizio dell’attività di vendita tramite vari siti web
attraverso la loro elencazione nell’istituto in parola.
Chiede, pertanto, conferma se quanto esposto possa essere ritenuto legittimo oppure
se, al contrario, occorra presentare tante SCIA quanti sono i siti web tramite i quali si
esercita l’attività.
Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.
Richiama, in via preliminare, l’articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
e s.m.i., il quale dispone che “La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare
allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241”.
Richiama, altresì, la circolare 3543/C del 1 marzo 2002, con la quale la scrivente
Direzione ha fornite le istruzioni relative al modello univoco, COM-6bis, da utilizzare per le
comunicazioni riguardanti l’esercizio dell’attività di commercio elettronico. Nella sezione A
– Avvio dell’attività, del modello in discorso, è presente la possibilità di barrare la casella
sito web individuale e quella relativa al sito collettivo: al riguardo, nella citata circolare
viene precisato che se l’interessato utilizza un sito individuale, va barrata solo la casella
corrispondente e specificata la denominazione del sito; se l’interessato utilizza un sito
individuale, inserito all’interno di un portale, deve barrare ambedue le caselle e specificare,
oltre alla denominazione del suo sito, quella del portale.
Fermo quanto sopra, nella segnalazione certificata di inizio di attività, ad avviso della
scrivente, l’impresa che intende segnalare l’inizio dell’attività di commercio elettronico
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tramite più siti web, può presentare un’unica istanza avendo cura di elencare tutti i siti web
attraverso i quali intende esercitare l’attività.
Non risponderebbe, infatti, a criteri di ragionevolezza chiedere al soggetto in questione
la presentazione di più segnalazioni corrispondenti al numero dei siti utilizzati.
Resta ferma la circostanza che, ove il soggetto in discorso, dopo aver avviato l’attività,
intenda a tal fine utilizzare un ulteriore sito web, il medesimo dovrà avere cura di
comunicarlo all’ente locale, stante la necessità dei dovuti controlli in ordine a quanto
previsto dalla vigente disciplina normativa (cfr. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante il Codice del Consumo, così come recentemente modificato dal decreto legislativo n.
21 del 21 febbraio 2014, nonché decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, di attuazione
della Direttiva 2000/31/CE, cosiddetta direttiva sul commercio elettronico).
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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